DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 1994, n. 321
Entrata in vigore del decreto: 15-6-1994
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente "Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, relativo al regolamento sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in base al quale per la individuazione degli uffici e delle piante organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto applicabili;
Ritenuta l'esigenza di individuare, ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli uffici di livello dirigenziale generale e le relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;
D'intesa con il Ministro per la funzione pubblica;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Uffici dirigenziali generali del Dipartimento
1.Gli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della funzione pubblica sono i seguenti: 1) organizzazione delle pubbliche amministrazioni; 2) personale delle pubbliche amministrazioni; 3) relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni; 4) procedimenti ed efficienza amministrativa.
2.Sono, altresi', uffici di livello dirigenziale generale, con compiti strumentali: 1) l'ufficio di capo del Dipartimento; 2) l'ufficio per gli affari generali e per il personale; 3) l'ispettorato per la funzione pubblica.
3.Con successivo regolamento del Ministro per la funzione pubblica si provvede all'articolazione, secondo criteri di omogeneita' di compiti e funzioni, degli uffici indicati nei commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 6, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
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