DECRETO 15 marzo 1994, n. 333

Type Decreto
Publication 1994-03-15
Ultimo aggiornamento 1994-06-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 17-6-1994

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare l'art. 338;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed all'eliminazione dei distrurbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Le caratteristiche tecniche e di impiego e le regole per il relativo accertamento, alla cui rispondenza e alla cui osservanza gli articoli 338 e 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, subordinano, rispettivamente, l'esonero dalla concessione e la costruzione, l'importazione ed il commercio degli apparecchi apriporta radioelettrici, comunemente denominati "telecomandi", sono stabilite negli articoli che seguono.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Per il testo dell'art. 338 del codice postale e delle telecomunicazioni si veda in nota alle premesse. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 338 del codice postale e delle telecomunicazioni (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) e della legge 22 maggio 1980, n. 209: "Art. 338. D.P.R. n. 156/1973 (Uso di apparecchi non soggetti a concessione). - L'uso di apparecchi destinati al gioco denominati 'radiogiocattoli', e di quelli destinati ad 'apriporte' non e' soggettto a concessione, ne' al pagamento dei canoni, purche' detti apparecchi rechino il contrassegno dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, attestante che essi rispondono alle caratteristiche di impiego e tecniche stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni". "Legge 22 maggio 1980, n. 209 (Modifica degli articoli 398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni): Art. 1. - L'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' sostituito dal seguente: 'E' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle direttive delle Comunita' europee. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma'. Art. 2. - Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel nuovo testo modificato dal precedente art. 1, dovra' essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3. - La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni e' demandata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che hanno facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori, appositamente autorizzati, al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi le disposizioni recate dal medesimo art. 398. Art. 4. - L'art. 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' sostituito dal seguente: 'Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 e' punito con sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 300.000. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente art. 398'". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1983, e' stato modificato con decreto ministeriale 9 maggio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1990), con decreto ministeriale 16 settembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991), con decreto ministeriale 24 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1991) e con decreto ministeriale 25 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992). Nota all'art. 1; - Per gli articoli 338 e 398 del codice postale e delle telecomunicazioni,vedere in nota alle premesse.

Art. 2

Bande di frequenze

Art. 3

Spaziatura canali e passo di canalizzazione

1.Le bande di frequenza citate nell'art. 2 del presente regolamento hanno i seguenti passi di canalizzazione: banda a): 10 kHz banda b): 10 kHz banda c): 12,5 kHz 1: 27,515 MHz 1: 29,815 MHz 1: 30,8625 MHz 2: 27,525 MHz 2: 29,825 MHz 2: 30,8750 MHz 3: 27,535 MHz 3: 29,835 MHz 3: 30,8875 MHz 4: 27,545 MHz 4: 29,845 MHz 4: 30,9000 MHz 5: 27,555 MHz 5: 29,855 MHz 5: 30,9125 MHz 6: 27,565 MHz 6: 29,865 MHz 6: 30,9250 MHz 7: 27,575 MHz 7: 29,875 MHz 7: 30,9375 MHz 8: 27,585 MHz 8: 29,885 MHz 8: 30,9500 MHz

Art. 4

Potenza apparente irradiata

1.La potenza apparente massima irradiata (ERP) di picco non deve superare 5 mW. Tale potenza, misurata in condizioni normali ed estreme di prova, deve essere compresa tra (Piu' o Meno) 3dB rispetto alla potenza nominale dichiarata dal costruttore.

Art. 5

Classe di emissione

1.E' consentita qualunque classe di emissione (esclusa la fonia), purche' la potenza emessa sia contenuta all'interno del canale assegnato nel rispetto delle prescrizioni relative alla potenza sul canale adiacente di cui all'art. 6.

Art. 6

Potenza sul canale adiacente

1.Il valore massimo consentito e' il seguente: 1 (Micron(W.

Art. 7

Antenne

1.Gli apparati trasmittenti sono dotati di antenna incorporata collegata in permanenza all'apparecchiatura senza l'impiego di un connettore e di un cavo esterno.

Art. 8

Scarto di frequenza del trasmettitore

1.Lo scarto di frequenza, nelle condizioni normali ed estreme di prova, non deve essere superiore a (Piu' o Meno) 1,5 kHz.

Art. 9

Irradiazioni non essenziali

1.La potenza delle irradiazioni non essenziali non deve essere superiore a 4 nW entro le bande qui di seguito indicate: 41 - 68 MHz 87,5 - 137 MHz 162 - 230 MHz 470 - 862 MHz

2.In tutte le altre bande, tale potenza non deve essere superiore a 0,25 (Micron(W

Art. 10

Potenza delle irradiazioni parassite del ricevitore

1.La potenza di qualunque irradiazione parassita non deve essere superiore a 2 nW.

Art. 11

Condizioni normali di prova

1.Si intendono per condizioni normali di temperatura e di umidita' quelle corrispondenti ad una qualunque combinazione dei valori che non generino condensazione compresi nei limiti seguenti: temperatura = da + 15›C a + 35›C; umidita' = dal 20% al 75%.

2.Si intende per tensione normale di prova quella indicata dal costruttore; essa viene indicata sia per il trasmettitore sia per il ricevitore.

Art. 12

Condizioni estreme di prova

1.Le temperature estreme, rispettivamente minima e massima, sono: - 10 ›C e +55 ›C.

Art. 13

Modulazione di prova

1.La modulazione di prova e' tale che con la sua composizione ed il suo livello sia quella normalmente utilizzata in esercizio per modulare il trasmettitore. Questo segnale e' quello che, in accordo tra il costruttore e l'autorita' che esegue le misure, corrisponde alla massima larghezza di banda occupata e che viene trasmesso per un tempo sufficientemente lungo da poter eseguire le misure.

Art. 14

Dispositivo di accoppiamento

2.Le caratteristiche di questo dispositivo nelle condizioni normali ed estreme sono soggette all'approvazione dell'autorita' che effettua le prove. L'autorita' preposta alle prove puo' utilizzare un proprio dispositivo di prova la cui descrizione e' sotto riportata.

3.Il dispositivo di accoppiamento puo' essere realizzato mediante una linea di trasmissione a piani conduttori paralleli, costituita da un piano di terra e da un conduttore di larghezza W fissato ad una altezza costante h sopra il piano di terra mediante supporti di plastica. Per una impedenza di 50 ohm il valore del rapporto W/h e' di 4,95 ed in tal caso la larghezza del piano di terra deve essere almeno pari a 3 W per evitare effetti parassiti e per ottenere una impedenza costante. Per rendere possibili il collegamento alla linea di trasmissione suddetta, entrambe le estremita' della linea stessa sono rastremate e la distanza h dal piano di terra e' ridotta in modo da mantenere costante il rapporto W/h. Prese coassiali sono connesse alle estremita' rastremate della linea. Una estremita' della linea e' adattata ad un carico resistivo e l'altra estremita' e' chiusa su una impedenza di 50 ohm. Il rapporto d'onda stazionaria e' inferiore a 1,2 per tutte le frequenze di misura. Nel caso di linea di trasmissione con impedenza diversa da 50 ohm, alle sue estremita' sono posti dispositivi di adattamento a 50 ohm. Si ha cura che nessuno strumento di misura od oggetto riflettente perturbi il campo elettromagnetico nella linea. Al centro del piano di terra puo' essere praticato un piccolo foro per consentire il collegamento con i circuiti in bassa frequenza. L'apparecchio in prova e' posto in una zona di campo uniforme sopra un supporto isolante di altezza tale che il funzionamento dell'apparecchio non sia disturbato. Un connettore, con impedenza di uscita pari a 50 ohm, puo' temporaneamente sostituire l'antenna e puo' essere utilizzato come dispositivo di accoppiamento.

Art. 15

Potenza apparente irradiata, posto e metodi di misura

1.E' la potenza irradiata nella direzione della massima intensita' di campo nelle condizioni ambientali appresso specificate.

2.Il posto di misura e' situato su una superficie o un terreno sufficientemente piano. Il posto di misura e' cosi' grande da permettere l'installazione di una antenna di misura o di emissione a una distanza di almeno 6 metri. La distanza effettivamente utilizzata e' indicata con i risultati delle misure. Sul posto c'e' una zona piatta di almeno 5 metri di diametro. Nel centro di questa zona e' posto un supporto in grado di ruotare di 360 nel piano orizzontale, sul quale va collocato l'apparato da misurare ad un metro e mezzo di altezza dal suolo. Tale supporto consiste in un tubo di plastica riempito di acqua salata (9g di NaCl per litro). Questo tubo ha una lunghezza di 1,5 metri ed un diametro interno di 10 (Piu' o Meno) 0,5 centimetri. L'estremita' superiore e' chiusa da un disco di metallo avente un diametro di 15 centimetri a contatto con l'acqua. L'apparato da provare e' poggiato con la sua parte piu' larga a contatto con il disco di metallo. Per fare in modo di avere l'antenna verticale, pur mantenendo il contatto con la parte metallica del supporto, puo' essere necessario utilizzare un'altra piastra metallica collegata alla prima. Tale piastra, avente le dimensioni di 10 x 15 cm, e' fissata sul disco metallico con il suo lato piu' corto in modo che l'angolo fra le due superfici metalliche possa essere regolato fra 0 e 90›. Il punto di fissaggio e' regolabile in modo tale che il centro dell'apparato da provare sia al di sopra del centro del disco di metallo. Nel caso in cui l'apparato da provare abbia una lunghezza, lungo l'asse dell'antenna, inferiore a 15 cm, questo e' poggiato in modo tale che la base dell'antenna si trovi alla estremita' della piastra amovibile. Inoltre sono prese opportune precauzioni onde evitare che le riflessioni su oggetti vicini all'area di misura e sul suolo possano perturbare le operazioni di misura. L'antenna di prova e' utilizzata per ricevere sia le irradiazioni dell'apparato sotto misura, sia le irradiazioni dell'antenna di sostituzione. L'antenna di prova e' fissata su di un supporto che consenta di utilizzarla in polarizzazione orizzontale o verticale e di far variare l'altezza del suo centro da 1 a 5 metri al di sopra del terreno. E' necessario che il ricevitore possa essere sintonizzato su ciascuna delle frequenze da controllare e che sia in grado di misurare i livelli relativi ai segnali in ingresso.

3.L'antenna di sostituzione e' un dipolo a mezz'onda accordato sulla frequenza considerata o una antenna di lunghezza inferiore 1/2 lunghezza d'onda, tarata rispetto al dipolo a mezz'onda. Il centro di questa antenna coincide con un punto di riferimento che e' il centro del volume occupato dall'apparato sotto misura. La distanza tra l'estremita' inferiore del dipolo (o dell'antenna) ed il terreno e' almeno di 30 cm. Questa antenna e' collegata ad un generatore di segnali, tarato, funzionante sulle frequenze dell'apparato, attraverso eventuali connessioni di adattamento e di transizione.

4.Il trasmettitore sotto misura e' sistemato nel posto di misura sopradescritto in una posizione tale da soddisfare la seguente condizione: esso e' sistemato in posizione verticale in modo tale che l'asse dell'apparato, che e' piu' vicino alla verticale nella posizione normale di funzionamento, sia perpendicolare al terreno. Il trasmettitore e' messo in funzione nelle condizioni di modulazione in cui la potenza irradiata e' massima. Il ricevitore di prova e' sintonizzato sulla frequenza di emissione del trasmettitore. L'antenna di prova e' sistemata in polarizzazione verticale. Successivamente si fa variare la sua altezza di prova entro i limiti previsti e si fa effettuare al complesso "trasmettitore/antenna trasmittente" una rotazione di 360 gradi, se necessario, in modo da ottenere il massimo segnale ricevuto. In luogo del complesso "trasmettitore/antenna trasmittente" e' messa l'antenna di sostituzione, sopra definita, ed il livello del segnale di ingresso di questa e' regolato in modo da ottenere nel ricevitore di misura lo stesso livello di prima o un livello che differisca dal precedente di un valore noto. La potenza apparente irradiata e' uguale alla potenza fornita all'antenna con le opportune correzioni richieste dal sistema di misura.

Art. 16

Potenza sul canale adiacente e metodi di misura

1.La potenza sul canale adiacente e' quella parte della potenza totale di uscita di un trasmettitore modulato nelle condizioni prefissate, che viene emessa nell'interno della banda passante di un ricevitore del tipo utilizzato normalmente nel sistema e funzionante su uno o l'altro dei canali adiacenti. Tale potenza e' la somma della potenza media risultante dal processo di modulazione e di modulazione residua dovuta al ronzio ed al rumore del trasmettitore.

3.Il trasmettitore viene modulato con il segnale di modulazione di prova, di cui all'art. 13.

Art. 17

Scarto di frequenza e metodo di misura

1.Lo scarto di frequenza del trasmettitore e' la differenza tra la frequenza della portante misurata ed il suo valore nominale.

2.La frequenza della portante e' misurata in assenza di modulazione. Quando non e' possibile, e' applicata una modulazione continua. Per apparati con modulazione FSK diretta, la frequenza portante e' calcolata come la media delle frequenze del segnale di uscita misurate durante la trasmissione di una serie continua di bit a livello logico "0", e di una serie continua di bit a livello logico "1". La trasmissione delle due serie continue di bit e' sufficientemente lunga per poter calcolare in modo affidabile la media. La misura e' effettuata sia nelle condizioni normali sia in quelle estreme di prova, tenendo conto delle simultanee variazioni della temperatura ambiente tra - 10 ›C e + 55 ›C e della tensione di alimentazione nei limiti indicati all'art. 8.

Art. 18

Irradiazioni non essenziali del trasmettitore e metodo di misura

1.Le irradiazioni non essenziali sono quelle su qualunque altra frequenza, diversa da quella portante e sulle componenti laterali conseguenti al processo normale di modulazione, irradiate dal contenitore, dalle strutture dell'apparato e dall'antenna.

2.L'apparato e' sistemato in un posto di misura rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 16. Utilizzando un'antenna di prova a larga banda ed un metodo simile a quello descritto nel suddetto art. 16 si verificano nel ricevitore di misura le irradiazioni non essenziali contenute nella banda fino a 4000 MHz. Su ogni frequenza corrispondente ad una irradiazione non essenziale si misura la potenza apparente irradiata massima utilizzando il metodo dell'antenna di sostituzione. Successivamente l'antenna di prova e' ruotata di 90 al fine di ricevere i segnali con polarizzazione orizzontale e la misura e' ripetuta. Il valore che e' preso in considerazione e' quello piu' elevato tra i due misurati su ciascuna frequenza.

Art. 19

Irradiazioni parassite del ricevitore e metodo di misura

1.Le irradiazioni parassite del ricevitore sono quelle che provengono dall'antenna, dal contenitore e dal ricevitore stesso.

Art. 20

Presentazione apparati ad uno o piu' canali alle prove di omologazione

1.Il costruttore fornisce per le prove di omologazione un apparato di serie. Qualora si proceda alla omologazione a seguito di prove effettuate su un prototipo, la successiva produzione di serie deve essere conforme a detto prototipo in tutto e per tutto.

2.Per apparati funzionanti su di un solo canale, esso puo' essere scelto su di un qualsiasi canale tra quelli di cui all'art. 3.

3.Per apparati funzionanti su piu' canali, a meno che non si presentino condizioni particolari, e' necessario procedere alle prove di omologazione su almeno tre canali disposti rispettivamente agli estremi ed al centro della banda di frequenze di funzionamento. La gamma cosi' coperta e' indicata dal costruttore.

4.La scelta dei canali per le prove di omologazione e' soggetta all'approvazione dell'autorita' che presiede alle prove.

Art. 21

Precisione delle misure

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni PAGANI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1994

Registro n. 1 Poste, foglio n. 212

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