DECRETO 8 marzo 1994, n. 335
Entrata in vigore del decreto: 21/06/1994
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente: "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini";
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto la necessita' di adottare, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della citata legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni regolamentari per la disciplina dei concorsi enologici cui possono partecipare i vini D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T., nonche' per la disciplina del riconoscimento degli organismi ufficialmente autorizzati al rilascio delle distinzioni e della relativa gestione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 64794 del 24 luglio 1993;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Utilizzo delle distinzioni
1.Le partite dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), di origine controllata (DOC) e ad indicazione geografica tipica (IGT) possono fregiarsi di una delle distinzioni di cui all'art. 27 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a condizione di aver partecipato ad apposito concorso enologico con esito positivo.
2.I concorsi enologici sono organizzati da enti ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'intero art. 27 della legge n. 164/1992 e' il seguente: "Art. 27 (Concorsi enologici). - 1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalita' previsti, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17. 2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso. 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonche' del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 27 della legge n. 164/1992 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
Organismo ufficialmente autorizzato in materia di concorsi enologici
1.L'ente autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 2, all'organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio delle relative distinzioni e' denominato "organismo ufficialmente autorizzato".
2.Tra le finalita' dell'organismo ufficialmente autorizzato deve essere espressamente prevista l'organizzazione dei concorsi enologici.
3.L'organismo che intende organizzare concorsi enologici e rilasciare distinzioni, ne richiede l'autorizzazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Direzione generale della produzione agricola, trasmettendo il proprio atto costitutivo nonche' il regolamento del concorso enologico che intende effettuare. L'autorizzazione e' rilasciata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
5.L'organismo ufficialmente autorizzato e' il diretto responsabile nei confronti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di tutti gli adempimenti e procedure connesse all'organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio delle relative distinzioni di cui al presente regolamento.
Art. 3
Regolamento del concorso enologico
2.Il regolamento del concorso garantisce parita' di condizioni a tutte le aziende produttrici partecipanti e puo' prevedere un contributo di adesione ed una quota di partecipazione, che comunque devono essere contenute entro il limite delle effettive spese di organizzazione.
3.Il regolamento prevede espressamente il divieto di rendere noto l'elenco delle aziende che hanno partecipato al concorso.
Art. 4
Partecipazione al concorso
3.Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l'organismo ufficialmente autorizzato effettuano gli opportuni controlli, anche mediante eventuali sopralluoghi presso le aziende produttrici partecipanti al concorso enologico, per constatare la veridicita' e la regolarita' di quanto specificato in domanda e nella predetta documentazione allegata.
4.Qualora i controlli di cui al comma 3 evidenzino divergenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati, la partita di vino interessata e' automaticamente esclusa dal concorso e le eventuali irregolarita', ove le stesse si configurino come fatto illecito, sono denunciate all'ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
Art. 5
Prelievo ed anonimizzazione dei campioni
1.Il prelievo dei campioni dei vini partecipanti ad un concorso enologico, le cui modalita' sono previste nel regolamento del concorso stesso, e' effettuato da un pubblico ufficiale o da esperto formalmente incaricato dall'ente organizzatore. Solo per i vini stranieri partecipanti a concorsi enologici internazionali organizzati in Italia e' consentito l'invio diretto dei campioni da parte delle rispettive aziende.
3.Il verbale di prelievo dei campioni e' redatto in tre copie, delle quali una e' rilasciata all'azienda produttrice, una e' trasmessa all'organismo ufficialmente autorizzato assieme ai relativi campioni ed una e' trattenuta dal prelevatore.
4.Dei campioni prelevati, tre esemplari sono conservati presso l'organismo ufficialmente autorizzato ed organizzatore del concorso per sei mesi dal termine della manifestazione per consentire i controlli in caso di eventuali contestazioni.
5.I campioni di vino, prima di essere sottoposti all'esame organolettico da parte delle commissioni di degustazione, sono anonimizzati mediante l'utilizzo di due appositi codici: il primo da attribuire al campione dall'organismo ufficialmente autorizzato nel momento della sua consegna all'organismo medesimo; il secondo da attribuire al campione, da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o da un esperto formalmente incaricato dall'ente organizzatore, prima della presentazione del campione in questione alla commissione di degustazione. L'organismo ufficialmente autorizzato si riserva altresi' di adottare le opportune misure atte ad assicurare che in sede di presentazione alla commissione di degustazione non emerga alcun segno distintivo nei campioni stessi, in particolare nella porzione di bottiglia esterna al contenitore anonimizzante.
Art. 6
Commissioni di degustazione
1.Le commissioni di degustazione per i concorsi enologici sono nominate, nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento dei concorsi medesimi, dall'organismo ufficialmente autorizzato e sono composte, da non meno di cinque componenti. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, direzione generale della produzione agricola, puo' autorizzare la composizione di commissioni con tre componenti.
3.Qualora sia previsto per una commissione di degustazione il presidente, questi e' nominato tra i tecnici degustatori.
4.Le commissioni non possono degustare, in ciascuna seduta, piu' di quindici campioni e non possono effettuare piu' di due sedute al giorno.
5.Le valutazioni degli esami organolettici sono espresse su apposite schede secondo il metodo di analisi sensoriale "Union internationale des oenologues". Non e' consentito comunque l'attribuzione di distinzioni se il risultato e' inferiore agli 80/100.
6.Le valutazioni di cui al comma 5 sono espresse individualmente da parte di ciascun componente la commissione, ovvero collettivamente da parte della commissione; in tale ultimo caso, la commissione deve risultare composta in numero dispari.
7.Qualora le valutazioni, ai sensi del comma 6, siano espresse individualmente, il risultato e' calcolato operando la media aritmetica delle diverse valutazioni, espresse su apposita scheda, previa eliminazione della valutazione piu' elevata e di quella piu' bassa.
8.In ogni caso, il computo dei risultati e' effettuato in presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale, che ne garantisce la correttezza.
9.Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, i campioni possono essere sottoposti all'esame di piu' commissioni. In tal caso, le valutazioni sono espresse individualmente ed il punteggio finale e' comunque calcolato operando la media aritmetica di tutte le schede delle diverse commissioni, previa eliminazione della valutazione piu' elevata e di quella piu' bassa.
10.Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, le aziende partecipanti al concorso possono richiedere copia delle schede di valutazione relative ai vini presentati. In tal caso, dalle schede e' stralciata la parte contenente nomi e firme dei commissari, che devono restare anonimi.
Nota all'art. 6: - La legge n. 129/1991 reca l'ordinamento della professione di enologo.
Art. 7
Disciplina delle distinzioni
1.Le distinzioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, da applicare sulle confezioni dei vini DOCG, DOC e IGT, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola.
2.Le distinzioni stesse non possono contenere caratteri, diciture e disegni che traggano in inganno sull'origine geografica, sul nome del vitigno e sulla marca commerciale. In ogni caso, non possono contenere nomi geografici riservati dalla regolamentazione internazionale ad altri vini.
3.L'organismo ufficialmente autorizzato, organizzatore del concorso enologico, rilascia le distinzioni ai vincitori nella quantita' e con le modalita' idonee a garantire che a fregiarsi della distinzione stessa sia esclusivamente la partita del vino vincitore di concorso nella consistenza quantitativa inizialmente individuata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), e risultante dal verbale di prelievo dei campioni.
Il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali DIANA Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1994
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 147
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)