DECRETO 13 aprile 1994, n. 351
Entrata in vigore del decreto: 23/6/1994
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prot.
D/32 del 10 gennaio 1992, con la quale viene rappresentata l'opportunita' di adeguare la normativa italiana a quella degli altri Paesi comunitari consentendo l'aggiunta di glutine alle farine destinate alla panificazione;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, che disciplina la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;
Visto, in particolare, l'art. 10 della citata legge n. 580/1967 che vieta l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonche' qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanita' emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'art. 7 della predetta legge n. 283/1962, con il quale e' conferita al Ministro della sanita' la facolta' di consentire, con proprio decreto e sentito il Consiglio superiore di sanita', la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito;
Considerato che le farine integrate con glutine possono trovare una corretta utilizzazione anche in settori diversi da quelli della panificazione, come nei prodotti da forno, ove vengono impiegate per migliorare le caratteristiche del prodotto finito;
Visto il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita';
Visto il parere favorevole dell'Istituto nazionale della nutrizione;
Ritenuta l'opportunita' di consentire l'aggiunta di glutine alle farine di grano tenero;
Vista la notifica alla Commissione delle Comunita' economiche europee, effettuata in data 29 novembre 1992, ai sensi della direttiva 83/189/CEE, modificata dalla direttiva 88/182/CEE;
Vista la notifica alla Commissione delle Comunita' economiche europee ed agli altri Stati membri, effettuata in data 29 novembre 1992, ai sensi dell'art. 16 della direttiva del Consiglio 79/112/CEE;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota dell'8 aprile 1994;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.E' consentito aggiungere glutine di frumento alle farine di grano tenero.
2.L'aggiunta di glutine e' consentita sia alle imprese molitorie che a quelle utilizzatrici di farine. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 10 della legge 4 luglio 1967, n. 580, cosi' recita: "E' vietata l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonche' qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanita' emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283". - L'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, cosi' recita: "Il Ministro della sanita' con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.Il glutine deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sostanze destinate all'alimentazione umana e deve essere prodotto da frumento libero da sostanze o semi estranei, secondo buona tecnica industriale.
2.Il glutine deve inoltre possedere le seguenti caratteristiche: umidita' non superiore al 10%; proteine non inferiori al 73% calcolate sulla sostanza secca (N x 5,70).
Art. 3
1.Le farine integrate con glutine devono possedere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580.
2.Per quanto riguarda il valore massimo delle ceneri su cento parti di sostanza secca, e' ammessa una tolleranza di 0,05 parti rispetto ai valori riportati nell'art. 7 della legge sopra citata.
Nota all'art. 3: - L'art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580, cosi' recita: "Le farine di grano tenero destinate al commercio possono essere prodotte soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:
```
```
| |Su cento parti di sostanza
| | secca
____|__|____
| Umidita'| Ceneri |Cellulosa | Glutine
TIPO E DENOMINAZIONE| massima |massimo | massimo | secco
| per cento| | | minimo
____|_|_|_|_____
Farina tipo 00 .....| 14,50 | 0,50 | - | 7
Farina tipo 0 ......| 14,50 | 0,65 | 0,20 | 9
Farina tipo 1 ......| 14,50 | 0,80 | 0,30 | 10
____|_|_|_|_____
La 'farina tipo 00' puo' essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito). Nella 'farina tipo 1' le ceneri non possono contenere piu' dello 0,3% di parte insolubile in acido cloridrico. E' consentita la produzione di farina denominata 'farina integrale', avente le seguenti caratteristiche: umidita' massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri minimo 1,40, ceneri massimo 1,60, cellulosa massimo 1,60, glutine secco minimo 10. E', altresi', consentita la produzione di farina denominata 'farina tipo 2', purche' ottenuta nel molino con miscela di prodotti della macinazione del grano tenero, avente le seguenti caratteristiche: umidita' massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri massimo 0,95, cellulosa massimo 0,50, glutine secco minimo 10. E' tollerata l'immissione al consumo di farine con tenore di umidita' fino al massimo del 15,50%, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggior grado di umidita', rispetto al limite massimo del 14,50% stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo art. 13".
Art. 4
1.Le farine alle quali e' stato aggiunto glutine debbono essere poste in commercio in confezione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e devono riportare sulla medesima, oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 109, la dizione "con aggiunta di glutine".
Nota all'art. 4: - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari riporta, all'art. 3, l'elenco delle indicazioni che devono comparire sulla confezione o sulle relative etichette dei prodotti alimentari preconfezionati. Tale articolo cosi' recita: "1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti; c) la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita' unitarie costanti, la quantita' nominale; d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; i) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; l) le istruzioni per l'uso, ove necessario; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto. 2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; e' consentito riportarle anche in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le menzioni originarie. 3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore. 4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura. 5. Per sede si intende la localita' ove e' ubicata l'azienda o lo stabilimento".
Art. 5
1.Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto non si applicano al glutine ed alle farine con aggiunta di glutine legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunita' economica europea.
Il Ministro: GARAVAGLIA
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1994
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 128
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