DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 353

Type Decreto legislativo
Publication 1994-05-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva del Consiglio 89/594/CEE del 30 ottobre 1989 che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonchè le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica;

Vista la direttiva del Consiglio 89/595/CEE del 10 ottobre 1989 che modifica la direttiva 77/452/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 77/453/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale;

Vista la direttiva del Consiglio 90/658/CEE del 4 dicembre 1990 che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione alla predetta direttiva, essendo scaduto il relativo termine;

Tenuto conto della direttiva del Consiglio 93/16/CEE del 5 aprile 1993 intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

Visti gli articoli 1, 2 e 9 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernenti delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive 89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE;

Visto l'art. 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine di delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, della sanità, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

2.Gli allegati A, B, C e D sostituiscono rispettivamente gli allegati A, B, C e D alla legge 22 maggio 1978, n. 217; ad essi è aggiunto, come allegato E, l'allegato E al presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è stato operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Le direttive CEE n. 89/594 e n. 89/595 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 341 del 23 novembre 1989 e ripubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 dell'8 gennaio 1990 - 2a serie speciale. - La direttiva CEE n. 90/658 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 353 del 17 dicembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 dell'11 febbraio 1991 - 2a serie speciale. - La legge n. 142/1992 reca "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)". L'art. 1 riguarda il termine di delega, l'art. 2 i criteri e i principi direttivi generali della delega legislativa e l'art. 9 le direttive 89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE. - L'art. 6, comma 5, della legge n. 146/1994, così recita: "5. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge". Nota all'art. 1: - I testi vigenti del primo comma dell'art. 9 e del primo comma dell'art. 15 della legge n. 217/1978, modificata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 19, come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato, sono i seguenti: "Art. 9. - Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici italiani. A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni all'Ordine dei medici competente per la iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato". "Art. 15. - Nei confronti dei medici cittadini di un Paese comunitario in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine e provenienza, che comprovino una formazione non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico o di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni: a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato; b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato D; c) la formazione deve essere stata iniziata anteriormente al 1 gennaio 1981 per la Grecia, al 1 gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri".

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