DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 1994, n. 374

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1994-03-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 30/06/1994

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo in data 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dell'Albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo del relativo curriculum;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito con la legge 12 novembre 1993, n. 448;

Considerato che l'istituzione dell'Albo dei dirigenti pubblici consente la conoscenza della consistenza qualitativa e quantitativa della dirigenza pubblica da utilizzare, fra l'altro, per l'attuazione dei principi posti in materia di dirigenza pubblica dalla legge 21 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane ed ai processi di mobilita';

Ritenuto di dover definire, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del suddetto decreto legislativo, le modalita' di costituzione e di tenuta dell'Albo stesso;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993, concernente delega del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Principi

1.Al fine di consentire la conoscenza della consistenza quantitativa e delle caratteristiche culturali, professionali, manageriali dei dirigenti pubblici e l'attuazione della disciplina della mobilita', e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'Albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del relativo art. 23: "Art. 23 (Albo dei dirigenti). - 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica un Albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo del relativo curriculum, a fini conoscitivi e per consentire l'attuazione della disciplina in materia di mobilita'. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede a definire le modalita' di costituzione e di tenuta dell'Albo di cui al comma 1". - Il comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 358/1993 (Differimento del termine previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonche' di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) prevede che i termini previsti dal D.Lgs. n. 29/1993 di cui sopra, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, siano differiti al 31 dicembre 1993. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 2

Iscrizione all'Albo

1.Sono iscritti all'Albo i dirigenti in servizio in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

Nota all'art. 2: - Il comma 1 dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 470/1993, prevede che: "Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Le altre pubbliche amministrazioni - fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni - previa modifica, ove necessario, dei rispettivi ordinamenti, adeguano alle disposizioni del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Il D.Lgs. n. 502/1992, sopracitato, concerne il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 3

Modalita' di trasmissione

1.Le informazioni individuali contenute nell'allegato questionario (allegato A) sono trasmesse dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica utilizzando supporti magnetici, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato B, ovvero, nel caso di indisponibilita' di apparecchiature informatiche, compilando appositi moduli predisposti per la lettura ottica.

Art. 4

Cadenze temporali

1.Le amministrazioni pubbliche inoltrano al Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, le informazioni relative al personale dirigente in servizio alla data del 21 febbraio 1993.

2.Ai fini dei successivi aggiornamenti, le amministrazioni trasmettono entro il 31 marzo, a partire dal 1995, le informazioni di competenza riferite al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5

Responsabile del procedimento

1.Le amministrazioni impartiscono disposizioni affinche' il dirigente preposto all'ufficio del personale assuma la responsabilita' degli adempimenti relativi alla costituzione ed all'aggiornamento dell'Albo.

2.Il nominativo del dirigente responsabile e' comunicato al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 6

Tenuta dell'Albo ed accesso

1.L'Albo e' tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica.

2.Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 possono accedere alle informazioni contenute nell'Albo.

Art. 7

Pubblicazione

1.Il Dipartimento della funzione pubblica cura annualmente la pubblicazione in forma aggregata dei dati dell'Albo nella relazione al Parlamento di cui all'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica CASSESE

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 1 giugno 1994

Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 247

Nota all'art. 7: - L'art. 16 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' cosi' formulato: "Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione".

Allegato A

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