DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 407
Entrata in vigore del decreto: 10/07/1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, con il quale e' stato emanato un unico regolamento concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
Visto l'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
O g g e t t o
1.La tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante "Regolamento concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241", e' modificata ed integrata secondo le disposizioni seguenti.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Il D.P.R. n. 300/1992 reca: "Regolamento concernente le attivita' sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241". - Si riportano i testi degli articoli 19 (Come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993) e 20 della legge n. 241/1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1993, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa". "Art. 20. - 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivita' privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessita' del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente puo' annullare l'atto di assenso illegittimamente formata, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto. 3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo". Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n.400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Per i riferimenti al d.P.R. n. 300/1992 e agli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990, vedi note al titolo. - L'art. 2, comma 10, della legge n. 437/1993 sostituisce l'art. 19 della legge n. 241/1990 richiamato nelle note al titolo. Note all'art. 1: - Per i riferimenti al d.P.R. n. 300/1992 e agli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990, vedi note al titolo.
Art. 2
Integrazioni e modifiche
1.Sono inserite nella tabella C le attivita' individuate nell'allegato 1.
2.Le attivita', individuate nell'allegato 2, sono eliminate dall'elenco di cui alla tabella C del regolamento 26 aprile 1992, n. 300.
Note all'art. 2: - Per il riferimento al d.P.R. n. 300/1992, vedi note al titolo.
Art. 3
Coordinamento di testo
1.L'ufficio centrale per il coordinamento dell'attivita' normativa del Governo provvede a redigere ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il testo coordinato del presente regolamento con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, tenendo conto degli effetti abrogativi derivanti dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consigli dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 33
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 23, comma 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) "In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio (si riferisce all'Ufficio centrale, per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo, n.d.r.) provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti". - Per i riferimenti al d.P.R. n. 300/1992 e all'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993, si vedano, rispettivamente, le note al titolo e alle premesse.
Allegato 1
ALLEGATO 1 ELENCO ATTIVITA' INSERITE NELLA TABELLA C DEL REGOLAMENTO 26 APRILE 1992, N. 300 TABELLA C Elenco delle attivita' sottoposte alla disciplina dell'art. 20 della legge n. 241/1990 con indicazione del termine entro cui la relativa domanda si considera accolta
ATTIVITA'
NORMA
P.A. COMPETENTE
TERMINE DI CONTROLLO
Acquisti di immobili, accet- tazione di dona- zioni, eredita' o legati da parte di persone giuridiche 2. Trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento 3. Iscrizione all'albo naziona- le imprese eser- centi servizi di smaltimento dei rifiuti 4. Offerta di prodotti e servi- zi finanziari diversi da quelli di cui all'art.5, commi 1-3, D.M. 27 aprile 1990 5. Commercializ- zazione dei concimi organici minerali 6. Esportazione di bestiame da riproduzione e selvaggina 7. Attivita' di consegna diretta in cisterne containers degli alimenti composti 8. Utilizzazione di caseina e caseinati nei formaggi 9. Lotterie di importo superiore Lit. 1.500.000. 10. Istituzione di magazzini generali di depo- sito per merci estere 11. Assicurazione di rischi non contemplati in tariffe e di rischi con carat- teri di partico- larita' o eccezionalita' 12. Istituzione di magazzini generali di depo- siti per merci nazionali 13. Istituzione di depositi franchi 14. Attivita' di inizio lavori in attesa del decre- to 15. Iscrizione ruolo agenti affari in media- zione 16. Iscrizione ruolo agenti e rappresentanti di commercio 17. Iscrizione ruolo mediatori marittimi 18. Iscrizione ruolo spedizio- nieri 19. Iscrizione ruolo stimatori e pesatori pub- blici 20. Iscrizione ruolo periti ed esperti 21. Iscrizione albo commercianti all'ingrosso 22. Consultazione per motivi di studio, di docu- menti di caratte- re riservato prima della scadenza del termine di consultabilita' 23. Accettazione lasciti e dona- zioni da parte di Province, Comuni ed Ipab 24. Acquisti immobili, accet- tazione di eredi- ta' e legati da parte di enti di culto 25. Concorsi o operazioni volti ad accreditare determinati prodotti o a divulgarne la diffuzione e lo smercio 26. Cessione di utenza
ex art.20, L. 11 dicembre 1933, n. 1775 27 . Attivita' di edilizia scola- stica in deroga ai limiti previ- sti al punto 2.1. del D.M. 18 dicembre 1975 28. Deroghe edilizia antisi- smica 29. Distribuzione di programmi sonori e televi- sivi via cavo mono o pluricana- le 30. Trasmissione di programmi in contemporanea da parte di conces- sionario 31. Assenso incarichi tempo- ranei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorsi banditi da altre Ammini- strazioni senza esonero 32. Incarichi tempoaranei al pesonale ispetti- vo, direttivo e docente compati- bili con le esigenze di ser- vizio per l'espletamento di attivita' di stu- dio di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, entipub- blici, Stati ed enti stranieri, organizzazioni ed enti internazio- nali senza esone- ro 33. Funzionamento di Scuole ed istituzioni cul- turali artistiche di paesi extraco- munitari in Italia 34. Partecipazio- ne per non piu' di 5 giorni in ragione della avvenuta valuta- zione sulla compatibilita' con le esigenze di servizio, a convegni e con- gressi di asso- ciazioni profes- sionali del personale ispet- tivo, direttivo e docente 35. Esame eti- chette dei pro- dotti dietetici non soggetti ad autorizzazione 36. Operazioni di prestito da contrarsi all'e- stero 37. Offerta di prodotti e servi- zi finanziari 38. Ricorso a procedure diverse per cessioni al pubblico di azio- ni delle societa' conferitarie 39. Effettuazione di collaudi e revisione dei serbatori da parte di enti diversi dalle Ferrovie dello Stato 40. Dismissione di navi nazionali 41. Anticipata demolizione di navi 42. Autorizzazio- ne alla produzio- ne a scopo di vendita o alla preparazione per conto terzi o, comunque, per la distinzione per il consumo d'integrazione per mangimi 43. Autorizzazio- ne della produ- zione e del commercio degli alimenti prima infanzia e pro- dotti dietetici di cui all'alle- gato 1 (art. 8) 44. Disciplina della produzione del commercio e della vendita dei molluschi eduli lamellibranchi 45. Immissione sul mercato di una sostanza chimica come tale o in quanto incorporata in un preparato 46. Riconoscimen- to ed equipara- zione dei dei titoli infermie- ristici rilascia- ti a cittadini extracomunitari 47. Riconoscimen- to o equipollenza dei titoli pro- fessionali in materia di esercizio profes- sioni o arti ausiliarie sani- tarie 48. Avvio di una nuova attivita' industriale comportante com- portante il rischio di un incidente rile- vante 49. Somministra- zione al pubblico di alimenti e bevande 50. Rivendita di giornali e riviste 51. Installazione ed esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburante 52. Trasferimenti di titolarita', nuove aperture, trasferimenti ubicazione delle farmacie 53. Apertura locali pubblico spettacolo 54. Riprese fotografiche e filmate 55. , Insediamento trasferimento o ampliamento di attivita' commerciale non alimentare 56. Subingresso in attivita' commerciale non alimentare con modifica dei locali 57. Esercizio, trasferimento o ampliamento di laboratori e depositi alimen- tari 58. Subingresso in attivita' di laboratori e depositi alimen- tari con modifi- che strutturali 59. Esercizio di attivita' arti- gianale di ripro- duzione a mezzo stampa 60. Trasferimento di attivita' artigianale di riproduzione a mezzo stampa 61. Subingresso in attivita' artigianale di riproduzione a mezzo stampa con modifiche dei locali o dell'at- tivita' d'impresa 62. Commercio su aree pubbliche 63. Esercizio di locali di pubbli- co trattenimento (sale da ballo, discoteche, sale da gioco, impian- ti sportivi,ecc.) 64. Esercizio di bar-ristorazione all'interno di locali di pubbli- co trattenimento come attivita' complementare 65. NUMERO 66. Attivita' relative alla balneazione e agli stabilimenti di bagni 67. Pesca sporti- va 68. Sospensione attivita' distri- buzione carburan- te 69. Esercizio taxi 70. Esercizio di autorimessa 71. Trasferimento di sede esercizio di autorimessa 72. Ampliamento di autorimesse e parcheggi 73. Noleggio autoveicoli con conducente 74. Noleggio autoveicoli senza conducente 75. Trasferimento di sede dell'e- sercizio di noleggio autovei- coli senza con- ducente 76. Trasferimento di sede dell'e- sercizio di noleggio autovei- coli con condu- cente 77. Interventi di manutenzione straordinaria nell'attivita' edilizia residen- ziale 78. Attivita' pararicettiva 79. Esumazione straordinaria di salma per succes- siva traslazione 80. Apertura di tomba per verifi- ca della capienza di infiltrazioni, o per gli altri motivi, in assen- za di tumulazione 81. Pubbliche affissioni
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