DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 407

Type DPR
Publication 1994-05-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 10/07/1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, con il quale e' stato emanato un unico regolamento concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,

n. 241;

Visto l'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

O g g e t t o

1.La tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante "Regolamento concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241", e' modificata ed integrata secondo le disposizioni seguenti.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Il D.P.R. n. 300/1992 reca: "Regolamento concernente le attivita' sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241". - Si riportano i testi degli articoli 19 (Come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993) e 20 della legge n. 241/1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1993, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa". "Art. 20. - 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivita' privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessita' del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente puo' annullare l'atto di assenso illegittimamente formata, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto. 3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo". Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n.400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Per i riferimenti al d.P.R. n. 300/1992 e agli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990, vedi note al titolo. - L'art. 2, comma 10, della legge n. 437/1993 sostituisce l'art. 19 della legge n. 241/1990 richiamato nelle note al titolo. Note all'art. 1: - Per i riferimenti al d.P.R. n. 300/1992 e agli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990, vedi note al titolo.

Art. 2

Integrazioni e modifiche

1.Sono inserite nella tabella C le attivita' individuate nell'allegato 1.

2.Le attivita', individuate nell'allegato 2, sono eliminate dall'elenco di cui alla tabella C del regolamento 26 aprile 1992, n. 300.

Note all'art. 2: - Per il riferimento al d.P.R. n. 300/1992, vedi note al titolo.

Art. 3

Coordinamento di testo

1.L'ufficio centrale per il coordinamento dell'attivita' normativa del Governo provvede a redigere ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il testo coordinato del presente regolamento con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, tenendo conto degli effetti abrogativi derivanti dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consigli dei Ministri

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994

Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 33

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 23, comma 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) "In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio (si riferisce all'Ufficio centrale, per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo, n.d.r.) provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti". - Per i riferimenti al d.P.R. n. 300/1992 e all'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993, si vedano, rispettivamente, le note al titolo e alle premesse.

Allegato 1

ALLEGATO 1 ELENCO ATTIVITA' INSERITE NELLA TABELLA C DEL REGOLAMENTO 26 APRILE 1992, N. 300 TABELLA C Elenco delle attivita' sottoposte alla disciplina dell'art. 20 della legge n. 241/1990 con indicazione del termine entro cui la relativa domanda si considera accolta

ATTIVITA' NORMA P.A. COMPETENTE TERMINE DI CONTROLLO

1.

Acquisti di immobili, accet- tazione di dona- zioni, eredita' o legati da parte di persone giuridiche 2. Trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento 3. Iscrizione all'albo naziona- le imprese eser- centi servizi di smaltimento dei rifiuti 4. Offerta di prodotti e servi- zi finanziari diversi da quelli di cui all'art.5, commi 1-3, D.M. 27 aprile 1990 5. Commercializ- zazione dei concimi organici minerali 6. Esportazione di bestiame da riproduzione e selvaggina 7. Attivita' di consegna diretta in cisterne containers degli alimenti composti 8. Utilizzazione di caseina e caseinati nei formaggi 9. Lotterie di importo superiore Lit. 1.500.000. 10. Istituzione di magazzini generali di depo- sito per merci estere 11. Assicurazione di rischi non contemplati in tariffe e di rischi con carat- teri di partico- larita' o eccezionalita' 12. Istituzione di magazzini generali di depo- siti per merci nazionali 13. Istituzione di depositi franchi 14. Attivita' di inizio lavori in attesa del decre- to 15. Iscrizione ruolo agenti affari in media- zione 16. Iscrizione ruolo agenti e rappresentanti di commercio 17. Iscrizione ruolo mediatori marittimi 18. Iscrizione ruolo spedizio- nieri 19. Iscrizione ruolo stimatori e pesatori pub- blici 20. Iscrizione ruolo periti ed esperti 21. Iscrizione albo commercianti all'ingrosso 22. Consultazione per motivi di studio, di docu- menti di caratte- re riservato prima della scadenza del termine di consultabilita' 23. Accettazione lasciti e dona- zioni da parte di Province, Comuni ed Ipab 24. Acquisti immobili, accet- tazione di eredi- ta' e legati da parte di enti di culto 25. Concorsi o operazioni volti ad accreditare determinati prodotti o a divulgarne la diffuzione e lo smercio 26. Cessione di utenza

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