DECRETO 10 maggio 1994, n. 415

Type Decreto
Publication 1994-05-10
Ultimo aggiornamento 1998-03-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 14/7/1994

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 7 luglio 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. M/2107/A in data 9 maggio 1994;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento individua, in conformita' all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Ministero dell'interno e degli organi periferici dipendenti sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si trascrive il testo del relativo art. 24: "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge". Note alle premesse: - Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo. - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottate con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' l'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi espistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici". - Il testo dell'art. 27 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "Art. 27. - 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materia giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. 3. La commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. La commissione vigila affinche' venga attuato il principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art. 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo".

Note all'art. 1: - Per il testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo. - Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.

Art. 2

Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.

1 . Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) documentazione relativa agli accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia; b) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti la politica estera o interna, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonche' dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; c) relazioni, rapporti ed ogni altra documentazione relativa a problemi concernenti le zone di confine e i gruppi linguistici minoritari, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali; d) documentazione relativa ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza puo' pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali. (( e) atti concernenti la concessione del nullaosta di segretezza, ove non assoggettati a classifica di segretezza, ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed atti che contengono riferimenti a situazioni connesse alla concessione del predetto nullaosta; )) (( f) documentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento e revoca dello stato di rifugiato la cui conoscenza puo' pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali )).

Art. 3

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalita'.

1 . Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita', sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorita' nazionale e delle altre autorita' di pubblica sicurezza, nonche' degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicita'; b) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorita' o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attivita' di prevenzione e repressione della criminalita', salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicita' o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicita'; c) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonche' da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali; d) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilita' del personale delle forze di polizia, nonche' i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle forze armate poste a disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza; e documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico; f) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati; g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica nonche' la prevenzione e la repressione della criminalita'; h) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte; i) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali di sperimentazione; l) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza puo' agevolare la commissione di atti di sabotaggio; m) atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221. (( n) documentazione relativa all'istruzione, alla definizione e alla attuazione delle misure di protezione e dei programmi speciali di protezione previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' di tutti gli atti concernenti i collaboratori di giustizia e le persone con essi sottoposte a misure tutorie ed assistenziali; )) (( o) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti a materiali ad alta tecnologia per le operazioni speciali e per gli interventi speciali )). 2 . Il divieto di accesso ai documenti elencati alla lettera m) del comma 1 opera nei limiti in cui esso e' necessario per assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalita', con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' alle attivita' di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini.

Art. 4

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi Ed imprese.

1 . Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la Riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la Visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 17 NOVEMBRE 1997, N. 508 )); b) rapporti informativi sul personale dipendente del Ministero dell'interno nonche' notizie sugli aspiranti all'accesso nei ruoli della Polizia di Stato; c) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali; d) accertamenti medico-legali e relativa documentazione; e) documenti e atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime; f) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori, fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione, e documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento; g) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato; h) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari; i) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali (( nonche' a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie )); l) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio; m) informazioni relative alla concessione di autorizzazione all'accesso ad infrastrutture di polizia o di interesse per la difesa nazionale; n) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alla attivita' professionale, commerciale e industriale, nonche' alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa (( nonche' relazioni, informazioni ed altri atti e documenti relativi alle offerte tecnicoeconomiche da cui emergano elementi coperti dalla tutela dei brevetti e delle privative industriali )); o) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonche' dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; p) rapporti alla Procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti pwer i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali; q) atti di promovimento di azioni di responsabilita' di fronte alla Procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonche' alle competenti autorita' giudiziarie; r) verbali di cui all'art.. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, compresa la relativa Documentazione istruttoria; s) atti della commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, relativi a: .br: 1) istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato; 2) resoconti delle audizioni dei richiedenti lo status di rifugiato; 3) verbali delle sedute; 4) documentazioni integrative eventualmente presentate dai richiedenti in sede di commissione; 5) decisioni della commissione notificate ai richiedenti; 6) atti concernenti affari di pertinenza dei rifugiati, sia che essi risiedano in Italia o che siano emigrati in altri Paesi; 7) atti relativi ai ricorsi dei richiedenti lo status di rifugiato - ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 - avverso le pronunce di denegazione prodotte dalla commissione centrale; t) atti e documenti relativi ai provvedimenti di concessione o di denegazione dei contributi di prima assistenza di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato; u) atti - e inerente documentazione - dei ricorsi avverso il provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza ex art. 5 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237; v) elaborati progettuali relativi alle sedi di servizio dei vigili del fuoco; z) elaborati ed ogni altro atto tecnico concernente i prodotti soggetti ad omologazioni e approvazioni ai fini della normativa antincendi. ((aa) relazioni sull'attivita' di comitati, commissioni, gruppi di studio e di lavoro)). 2 . Il divieto di accesso ai documenti elencati alle lettere p), q), r), s), t) e u) e' limitato alle sole parti la cui conoscenza puo' pregiudicare il diritto delle persone alla riservatezza.

Art. 5

Periodo di segretazione

1 . Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso e' consentito: a) per i documenti di cui all'art. 2, lettera b), del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni cinquanta; b) per i documenti di cui all'art. 2, lettera c), del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni (( dieci)). Resta fermo il divieto di accesso per i documenti o parte di essi contenenti notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica o all'attivita' di prevenzione e repressione dei reati; c) per i documenti di cui all'art. 4, lettera o), del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni settanta. 2 . Il Ministro puo' permettere, per motivi di studio, la consultazione dei documenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 anche prima della scadenza dei termini ivi indicati, in conformita' all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 6

Modifiche

1.Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti, valutando altresi' la possibilita' di disciplinare ulteriori casi di differimento dell'accesso rispetto a quelli previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

2.Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1 sono adottate nelle medesime modalita' e forme del presente regolamento.

Art. 7

Pubblicita' aggiuntiva

1.Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' altresi' pubblicato nel Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno. Le stesse modalita' sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

Il Ministro: CIAMPI Visto il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1994

Registro n. 1 Interno, foglio n. 297

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