← Current text · History

LEGGE 23 giugno 1994, n. 403

Current text a fecha 1994-06-25

Entrata in vigore della legge: 26/06/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1993, n. 348, 8 novembre 1993, n. 439, 7 gennaio 1994, n. 7, 10 marzo 1994, n. 168, e 6 maggio 1994, n. 277, recanti disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro del tesoro

GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 40.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 301. All'articolo 2: al comma 4, le parole: "L'INA e' esonerata" sono sostituite dalle seguenti: "L'INA e' esonerato"; al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Agli eventuali oneri si provvede con lo stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro istituiti per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato"; al comma 6, le parole: "dell'INA stessa" sono sostituite dalle seguenti: "dell'INA stesso".