LEGGE 5 luglio 1994, n. 434

Type Legge
Publication 1994-07-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 9-7-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 novembre 1993, n. 440, 7 gennaio 1994, n. 6, e 4 marzo 1994, n. 163.

3.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 240, recante attuazione dell'embargo nei confronti di Haiti, deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 841.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 12.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1994, N. 272. All'articolo 1: dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Sono altresi' resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, ivi comprese quelle provenienti da altri cespiti patrimoniali, nonche' l'oro e gli altri metalli preziosi, appartenenti ai seguenti soggetti: a) ufficiali delle forze armate haitiane, compresa la polizia, e loro piu' prossimi familiari; b) principali partecipanti al colpo di Stato del 1991, al Governo illegale seguito al colpo di Stato, e loro piu' prossimi familiari; c) persone dipendenti o agenti per conto dei militari haitiani o dei loro piu' prossimi familiari. 1-ter. Il Ministro degli affari esteri cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei nominativi dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al comma 1-bis comunicati dal Comitato istituito con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 841/1993"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'indisponibilita' di cui ai commi 1 e 1-bis non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993"; il comma 3 e' soppresso. All'articolo 2: al comma 1, e' premesso il seguente: "01. Piena esecuzione e' data alla decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, del 3 maggio 1994"; il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente decreto, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee n. 1608/93 del 24 giugno 1993 e n. 3028/93 del 28 ottobre 1993, dei regolamenti del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea numeri 1263/94 e 1264/94 del 30 maggio 1994 e della decisione del Consiglio dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA 94/314/CECA, relativi all'embargo nei confronti di Haiti, nonche' in violazione del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee n. 2967/93 del 25 ottobre 1993, relativo all'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola".

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