LEGGE 6 luglio 1994, n. 433

Type Legge
Publication 1994-07-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 7/7/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 3, e 8 marzo 1994, n. 156.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 12. Detto testo sara' ripubblicato,

corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 26 luglio 1994.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1994, N. 271. All'articolo 1, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17, si applicano anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato". L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, e' sostituito dal seguente: ' 5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e di polizia, compreso il personale in quiescenza, nonche' per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento di mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, e' autorizzata una spesa per un importo di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio'". All'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.705 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.530 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Presidenza del Consiglio dei Ministri'".

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