LEGGE 15 luglio 1994, n. 444
Entrata in vigore della legge: 17-7-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 381, 19 novembre 1992, n. 439, 18 gennaio 1993, n. 7, 19 marzo 1993, n. 69, 20 maggio 1993, n. 150, 19 luglio 1993, n. 239, 17 settembre 1993, n. 363, 19 novembre 1993, n. 463, 17 gennaio 1994, n. 33, e 17 marzo 1994, n. 179.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17. ------------
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 293. All'articolo 1, al comma 1, le parole: "dello Stato, nonche' degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "dello Stato e degli enti pubblici, nonche' delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica". All'articolo 5: al comma 2, il primo periodo e' soppresso; e, al secondo periodo, dopo le parole: "Nella pendenza dei controlli" sono inserite le seguenti: "sui provvedimenti di cui al comma 1"; al comma 3, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "hanno effetto risolutivo e". All'articolo 9, al comma 2, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi".
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