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LEGGE 22 luglio 1994, n. 457

Current text a fecha 1994-07-23

Entrata in vigore della legge: 24-7-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1993, n. 252, 24 settembre 1993, n. 376, 26 novembre 1993, n. 474, 25 gennaio 1994, n. 57, e 23 marzo 1994, n. 192.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro del tesoro

TREMONTI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pagina 23.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 307. All'articolo 5: al comma 1, le parole: "il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta," sono soppresse; le parole: "31 marzo 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1994"; e le parole da: "indicate nel decreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 agosto 1994"; dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con modalita' da indicare in apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 luglio 1994"; al comma 2, dopo le parole: "per ciascuna imposta" sono inserite le seguenti: "; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonche' dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento"; e le parole: "30 novembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994"; dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui il complesso delle richieste superi il limite di 10.000 miliardi, i rimborsi avvengono per ordine di importo, a partire dai crediti di importo inferiore al netto degli interessi".