LEGGE 22 luglio 1994, n. 460

Type Legge
Publication 1994-07-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 24-7-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARONI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 32.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 1994, N. 313. All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: "dei funzionari delegati degli enti militari," sono inserite le seguenti: "degli uffici o reparti della Polizia di Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,"; al comma 2, primo periodo, le parole: "ed a favore dei funzionari delegati degli enti militari" sono sostituite dalle seguenti: "ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1" e le parole: "dell'ente militare" sono soppresse; al comma 2, secondo periodo, la parola: "militare" e' soppressa; al comma 3, secondo periodo, le parole: "ed in quelle a favore dei funzionari delegati degli enti militari" sono sostituite dalle seguenti: "ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1". L'articolo 2 e' soppresso.

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