LEGGE 19 luglio 1994, n. 466

Type Legge
Publication 1994-07-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 29/7/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 novembre 1993, n. 485, 29 gennaio 1994, n. 72, e 31 marzo 1994, n. 214.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

POLI BORTONE, Ministro delle

risorse agricole, alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: BIONDI ------------ AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 1 giugno 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38. ------------

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 322. All'articolo 1: al comma 1, le parole: "lire 9.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 20.000 milioni"; al comma 2, le parole: "lire 9.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 20.000 milioni"; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Una quota pari a lire 3.000 milioni della somma prevista al comma 1 e' destinata all'erogazione di un contributo una tantum per la ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione del finanziamento e' stabilita dal Comitato istituito dall'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165".

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