LEGGE 27 luglio 1994, n. 465

Type Legge
Publication 1994-07-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 28/7/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GUIDI, Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale

Visto, il Guardasigilli: BIONDI ------------ AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 45. ------------

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 1994, N. 318. Il titolo del decreto-legge e' sostituito dal seguente: "Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere sociale per l'anno 1994 in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e del volontariato". All'articolo 2, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 1994 il termine di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 19 luglio 1991, n. 216, per l'inoltro della documentazione e della domanda, e' fissato al 30 settembre".

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