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LEGGE 3 agosto 1994, n. 481

Current text a fecha 1994-08-06

Entrata in vigore della legge: 7/8/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente-legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1994, n. 103, e 14 aprile 1994, n. 234.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: BIONDI ------------ AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 12. ------------

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1994, N. 396. All'articolo 1: dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le obbligazioni tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei rispettivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacita' produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA"; al comma 2, lettera a), sono soppresse le parole: "il contributo cosi' individuato e' calcolato in relazione al tasso di utilizzo effettivo degli impianti;"; al comma 3, al primo periodo, le parole: "15 luglio 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 luglio 1994"; al secondo periodo, sono soppresse le parole: "e dovranno essere integrate con la prescritta documentazione entro il 15 luglio 1994"; e, al terzo periodo, dopo le parole: "a saldo dei contributi" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2, lettera a),". Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilita' di bilancio esistenti e con le modalita' stabilite con proprio decreto, puo' istituire un osservatorio finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del presente decreto e, in particolare: a) alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti il mercato dei prodotti siderurgici, con il controllo dell'evoluzione delle capacita' produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate. A tal fine, le imprese del settore devono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia delle comunicazioni relative agli investimenti di cui all'articolo 54 del Trattato CECA e dei modelli 2/61 CECA, nonche' i dati sull'occupazione; b) alla verifica costante della realizzazione di progetti di riconversione da parte delle imprese che hanno beneficiato del contributo aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b); c) alla ricognizione ed analisi su vasta scala del fenomeno dell'utilizzazione del materiale declassato; d) allo studio delle caratteristiche dei prodotti e alla formulazione di proposte per la classificazione tecnica dei prodotti commercializzati sul mercato italiano".