LEGGE 8 agosto 1994, n. 496
Entrata in vigore della legge: 13/8/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Conversione in legge
1.Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230.
AVVERTENZA: Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38.
Art. 2
Utilizzazione del personale direttivo e docente in compiti connessi con la scuola
1.Nell'articolo 456 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 1 e' aggiunta in fine la seguente lettera: "e-bis) a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una o piu' scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attivita' psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica".
Art. 3
Interventi urgenti per la citta' di Napoli
1.Al fine di consentire un regolare avvio dell'anno scolastico 1994-95, le misure urgenti previste, per la citta' di Napoli, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno 1994. Per i relativi interventi e' assegnata la somma di lire 15 miliardi.
2.Al predetto onere si provvede, per l'anno finanziario 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il relativo importo, iscritto ad apposito capitolo del Ministero della pubblica istruzione, e' versato alla contabilita' speciale intestata alla prefettura di Napoli.
3.A fronte delle somme erogate il prefetto provvedera' alla presentazione dei rendiconti con le modalita' previste dagli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dall'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343.
4.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.Al fine, inoltre, di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze del comune e dell'amministrazione provinciale di Napoli sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le relative opere di edilizia scolastica.
6.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentiti il presidente della giunta della regione Campania, il sindaco di Napoli e il presidente della provincia di Napoli, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati. Il provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.
7.Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 5 e 6 si provvede con le risorse rivenienti da mutui concessi al comune e all'amministrazione provinciale di Napoli ai sensi del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e successive modificazioni, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge. ((1)) -------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 8 agosto 1996, n. 431 ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che "Il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 8 agosto 1994, n. 496, relativo ai mutui concessi e non utilizzati, e' differito al 31 gennaio 1995, ai fini dell'attuazione degli interventi indicati nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 3".
Art. 4
Razionalizzazione delle modalita' di reimpiego di mutui concessi per l'edilizia scolastica
1.Fermo restando quanto dispone l'articolo 3 per le particolari esigenze urgenti di Napoli ed in attesa che sia approvata dal Parlamento una legge-quadro sull'edilizia scolastica, i benefici di cui alle leggi speciali nella predetta materia, che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, possono essere revocati qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilita' di eseguire l'opera.
2.La revoca e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del presidente della giunta della regione competente per territorio che dovra' tenere conto delle motivazioni addotte dall'ente locale interessato ed indicare l'eventuale riassegnazione delle risorse entro il termine di sessanta giorni.
3.Le risorse che si rendono disponibili per effetto delle revoche sono riassegnate per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui per opere di edilizia scolastica a comuni e province nei limiti temporali residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente gia' erogate a loro favore.
4.La riassegnazione delle risorse e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
5.L'eventuale riassegnazione delle risorse ad enti locali di regione diversa da quella di originaria destinazione dei finanziamenti e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6.La Cassa depositi e prestiti, fermo restando l'importo dei finanziamenti originari, procede alla revoca ed alla riassegnazione dei relativi mutui, secondo le indicazioni dei decreti di cui ai commi 4 e 5.
7.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ONOFRIO, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1994, N. 370. All'articolo 1, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. E' istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'Osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi e programmazione del Ministero. L'istituzione e il funzionamento del predetto Osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale".
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