Entrata in vigore della legge: 19/8/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 febbraio 1994, n. 123, e 22 aprile 1994, n. 246.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: BIONDI __ AVVERTENZA:
Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 35. __
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1994, N. 399. All'articolo 2: al comma 1, nel capoverso 1, dopo la parola: "648" sono inserite le seguenti: ", esclusa la fattispecie di cui al secondo comma", e dopo la parola: "73" sono inserite le seguenti: ", esclusa la fattispecie di cui al comma 5,"; nel capoverso 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.