LEGGE 8 agosto 1994, n. 503

Type Legge
Publication 1994-08-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore della legge: 20-08-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 554, 28 febbraio 1994, n. 139, e 29 aprile 1994, n. 261.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREMONTI, Ministro delle finanze

Visto, il Gardasigilli: BIONDI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giungo 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 49. Detto testo sara' ripubblicato,

corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 5 settembre 1994. ------------

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 GIUGNO 1994, N. 416. All'articolo 1, al comma 1: alla lettera a) e' premessa la seguente: "0 a) nell'articolo 9, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: 'In caso di conferimenti in societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri'"; alla lettera g), dopo le parole: "lettera b), " sono inserite le seguenti: "dopo le parole: 'Tali proventi concorrono a formare il reddito' sono inserite le seguenti: 'nell'esercizio in cui sono stati incassati o'; la parola: 'conseguiti' e' sostituita dalla seguente: 'incassati'"; e le parole: "sia comunque utilizzata" sono sostituite dalle seguenti: "sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio"; alla lettera p), il capoverso 6 e' soppresso; alla lettera q), al capoverso 3, le parole: "precedenti articoli" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2"; alla lettera r), al numero 1) e' premesso il seguente: "01) nel comma 1, lettera b), le parole da: 'Tuttavia' fino a: 'aumento del costo' sono sostituite dalle seguenti: 'Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto'; e dopo le parole: 'per la loro costruzione' sono aggiunte le seguenti: 'o ristrutturazione'"; alla lettera r) e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "3-bis) il comma 6 e' sostituito dal seguente: '6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi'". All'articolo 2, al comma 4, sono soppresse le parole: "non rappresentate da titoli". Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. All'articolo 2425 del codice civile, i numeri 23), 24) e 25) sono abrogati. 2. All'articolo 2426 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 'E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie'. 3. All'articolo 2427 del codice civile, il numero 14) e' sostituito dal seguente: '14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico'. 4. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 31, il comma 5 e' abrogato; b) all'articolo 38, al comma 1, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: 'o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico'".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.