LEGGE 8 agosto 1994, n. 505
Entrata in vigore della legge: 20-08-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Gardasigilli: BIONDI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 54. ------------
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1994, N. 428. L'articolo 1 e' soppresso. All'articolo 2: al comma 1, dopo le parole: "Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano," e le parole: "a definire con gli affidatari delle concessioni integrate gli interventi prescelti immediatamente realizzabili sulla base delle progettazioni esecutive, tenendo conto dell'aggiornamento dei relativi costi" sono sostituite dalle seguenti: "a definire, in accordo con le conclusioni delle conferenze di servizi, gli interventi ritenuti prioritari sulla base delle relative progettazioni esecutive, tenendo conto dell'aggiornamento dei relativi costi e della valutazione di impatto ambientale dell'opera"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Il Ministero dei trasporti e della navigazione e' tenuto, a seguito delle determinazioni di cui al comma 1, a fornire alle commissioni parlamentari competenti apposita relazione sulle iniziative assunte". All'articolo 3, il comma 2 sostituito dal seguente: "2. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1 e per l'esecuzione di tutte le altre opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo dell'aeroporto di Milano-Malpensa e per il potenziamento dei servizi di collegamento con lo stesso, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri obbligatori degli enti locali, il Ministro dei trasporti e della navigazione promuove apposite conferenze di servizi ai sensi e per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385. Il Ministero dei trasporti e della navigazione attiva la concentrazione del traffico aereo sull'aeroporto di Milano-Malpensa in tempo utile rispetto al completamento del processo di liberalizzazione del trasporto aereo in Europa, previsto per il 1 aprile 1997".
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