DECRETO 3 giugno 1994, n. 511

Type Decreto
Publication 1994-06-03
Ultimo aggiornamento 1994-08-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 9-9-1994

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;

Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 sopra citato;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 21 settembre 1993;

Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 26 aprile 1994;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'allegato I del decreto ministerilae 21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato I del presente decreto.

3.Nell'allegato II, sezione 2, parte B - Additivi per elastomeri del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue successive modificazioni, vengono inserite le seguenti voci: 1) Prodotto di reazione del 4-metilfenolo con di-ciclopentadiene e successiva alchilazione con isobutile; non per alimenti per i quali e' prevista la prova con il simulante D. Limite di migrazione specifica 30 ppm. 2) 2,4-bis-(ottil-tio-metil)-6-metilfenolo, con esclusione di elastomeri destinati al contatto con alimenti grassi. Limite di migrazione specifica 6 ppm. 3) Cloruro stannoso, alla dose dello 0,6%.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 3 del D.Lgs. n. 108/1992 sostituisce l'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), con il seguente: "Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243. 3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni". - Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali: a) materie plastiche; b) gomma; c) cellulosa rigenerata; d) carta e cartone; e) vetro; f) acciaio inossidabile. I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il predetto D.M. 31 marzo 1973 (prima del presente decreto) sono i seguenti: D.M. 3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974; D.M. 27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975; D.M. 13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975; D.M. 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979; D.M. 2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980; D.M. 25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981; D.M. 2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982; D.M. 20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982; D.M. 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985; D.M. 7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987; D.M. 18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991; D.M. 30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991; D.M. 26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993; D.M. 15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministerale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale, di materia plastica ed elastomeri, legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato della Comunita' europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

2.Il commercio e l'utilizzazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, non conformi alle disposizioni del presente decreto ma conformi a quelle preesistenti, sono consentiti fino allo smaltimento delle scorte.

Il Ministro: COSTA

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1994

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 242

Allegato I

ALLEGATO I PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DI UN NUOVO COMPONENTE DI MATERIALI IN CONTATTO CON ALIMENTI, AVENTE LA FUNZIONE DI GUIDA PER LA DOCUMENTAZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AL FINE DELL'INCLUSIONE NELLA LISTA POSITIVA. Nota preliminare: Il presente protocollo ha una funzione di guida. Secondo la natura e le proprieta' del composto in esame puo' risultare in molte parti superfluo oppure richiedere ulteriori approfondimenti. INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LA VALUTAZIONE DI UNA SOSTANZA DA UTILIZZARE IN MATERIALI ED ARTICOLI IN CONTATTO CON ALIMENTI Le relazioni inoltrate devono contenere particolari sufficienti da consentire la valutazione. Dovrebbero essere strutturate nell'ordine indicato al punto 1-6. Qualsiasi deroga alle seguenti direttive deve essere pienamente giustificata. Ogni riferimento ad informazioni pubblicate, invocato a sostegno di una richiesta, dovrebbe essere accompagnato dalle pubblicazioni originali o fotocopie di tali pubblicazioni. Va inoltre preparato un riassunto dei dati. 1. Identita' della sostanza. 1.1 Nel caso di una sostanza singola e ben definita', indicare: 1.1.1 Nomi chimici (IUPAC e sinonimi quali il nome comune, il nome CAS e il nome commerciale). 1.1.2 Numero CAS. 1.1.3 Formule molecolare e strutturale; peso molecolare. 1.1.4 Grado di purezza; metodi per la determinazione della purezza; dati qualitativi e quantitativi relativi alle impurezze. 1.1.5 Dati spettroscopici e fisico-chimici; fornire ogni altro dato che consenta l'identificazione e la definizione delle caratteristiche della sostanza, quali lo stato fisico, la temperatura di fusione, la temperatura di ebollizione, la temperatura di decomposizione, il punto d'infiammabilita', la pressione di vapore e la solubilita' in solventi rilevanti. 1.2 Nel caso di miscele, trattare separatamente ciascuna sostanza conformemente ai punti da 1.1.1 a 1.1.5 e indicare le proporzioni delle varie sostanze componenti la miscela. 1.3 Nel caso di miscele, che non si possono definire completamente, andrebbe presentata una descrizione quanto piu' completa, comprendente: 1.3.1 I composti o materie prime utilizzati nella preparazione della miscela; 1.3.2 Il processo di produzione, il controllo della produzione e la riproducibilita' del processo; 1.3.3 IUL metodo utilizzato per purificare il prodotto; 1.3.4 Le sostanze formate durante il processo. 1.4 Nel caso di un polimero utilizzato come additivo, darne la struttura, le sostanze di partenza (con le relative quantita'), la media e il campo di variazione dei pesi molecolari. Se il peso molecolare non e' facilmente ottenibile, indicarne altre caratteristiche del polimero che son legate al peso molecolare quali le viscosita' intrinseche o relative o l'indice di fluidita'. Indicare inoltre la concentrazione dei monomeri residui. 2. Proprieta' chimiche e stabilita'. 2.1. Stabilita' della sostanza nel prodotto finito dopo l'esposizione a fattori quali la luce, l'aria, le radiazioni ionizzanti, il calore, l'acqua e i trattamenti ossidanti. 2.2 Dati su qualunque decomposizione o trasformazione che la sostanza potrebbe subire durante la fabbricazione del materiale o dell'articolo; indicare i prodotti della decomposizione o della trasformazione che si possono formare nel materiale o nell'articolo finito durante il processo produttivo; la temperatura massima raggiunta nel processo di fabbricazione. 2.3 Dati su eventuali reazioni chimiche della sostanza migrante con i componenti dell'alimento. 3. Impiego. 3.1 Funzione tecnologica della sostanza. 3.2 Tutti i tipi di materiale in cui la sostanza e' suscettibile di essere impiegata. 3.3 Ogni impiego particolare del materiale (es. microonde). 3.4 Percentuale massima nella formulazione. 3.5 Percentuale massima che puo' rimanere nel materiale o nell'articolo quando la quantita' indicata al 3.3 viene ridotta mediante reazioni chimiche e processi quali il lavaggio, la purificazione, l'evaporazione, ecc. 3.6 Indicare le eventuali controindicazioni, quali ad esempio il tipo di alimenti, il tipo di materiale, le condizioni di contatto, la temperatura, ecc. 4. Informazioni sull'autorizzazione concessa dai singoli Paesi e sulla valutazione effettuata da enti internazionali. Indicare i Paesi che hanno autorizzato l'uso della sostanza a contatto con alimenti e a quali condizioni. Allegare la refernza della pubblicazione ufficiale attestante l'autorizzazione. Indicare quali enti internazionali hanno effettuato valutazioni ed allegare copie dei relativi documeti. 5. Dati sulla migrazione. Allo scopo di poter valutare l'assunzione giornaliera della sostanza, andrebbero idealmente forniti dati sulla misura della migrazione della sostanza, i prodotti di decomposizione e di reazione (migrazione specifica) considerando ciascuna delle sue formulazioni e ciascun tipo di alimento imballato, sotto tutte le condizioni prevedibili di conservazione e di impiego. Nella pratica risulta spesso difficile individuare ed analizzare basse concentrazioni di sostanze e i prodotti di decomposizione e di reazione migranti nell'alimento. Di conseguenza l'unico modo per determinare la migrazione potenziale nell'alimento protrebbe essere il ricorso ai simulanti. Se si ricorre all'uso di simulanti, devono essere rispettate le condizioni relative alla migrazione specifica e globale stabilite del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue modificazioni. Se il materiale d'imballaggio viene utilizzato in condizioni per cui non esistono specifiche indicazioni (ad es. sacchetti per cottura, uso di microonde, irradiazione di alimenti), possono essere adottate, dietro consultazione delle autorita' competenti, condizioni di sperimentazione che simulino l'uso effettivo. Se la sostanza viene in gran parte trasformata durante i processi e/o se si sospetta l'apparizione di prodotti di reazione potenzialmente tossici, devono essere forniti i dati sulla migrazione specifica di tali prodotti di reazione. Le prove di migrazione andrebbero eseguite con tutti i materiali descritti al punto 3.2 (ad es. tutti i tipi di plastica); in ogni caso, con la massima percentuale della sostanza quale definita al punto 3.4 e il massimo spessore che s'intende utilizzare. I dettagli delle prove di migrazione devono essere riportatil particolarmente i seguenti: 5.1 Composizione dettagliata del compione utilizzato, compresa la concentrazione iniziale di ogni migrante identificato, ottenuta con l'estrazione mediante solvente. 5.2 Alimento o simulante(i) di alimento utilizzato(i). 5.3 Condizioni del contatto quali durata, temperatura, rapporto superficie/volume o peso dell'alimento o del simulante, tipo di cellula di migrazione utilizzata o qualunque altro parametro che possa influenzare il livello della migrazione. 5.4 Descrivere dettagliatamente il(i) medodo(i) e la(le) procedura(e) analitici utiizzati per la determinazione quantitativa della(e) sostanza(e) o dei suoi(loro) prodotti di decomposizione o di trasformazione. Nei casi in cui risulta probabile la possibilita' di quantificare il limite di una migrazione specifica, dovrebbe essere proposto e descritto un metodo di analisi () applicabile al controllo degli imballaggi alimentari e che possa essere applicato con risultati significativi da personale di laboratorio adeguatamente addestrato. ------------ () Il metodo deve essere redatto conformemente al modello CEE (Vedi Documento CEE "Note for the guidance of the applicants" III/3568/89 Rev. 3 o versione aggiornata). 6. Dati tossicologici. 6.1 I requisiti generali relativi agli studi tossicologici da eseguire per sostanze presenti in materiali d'imballaggio son definiti di seguito. Nell'esecuzione di test tossicologici lo scopo dovrebbe essere di ottenere il massimo numero d'informazioni rilevanti utilizzando il minimo numero di animali. La scelta degli studi da svolgere deve tener conto del fatto che non tutte le sostanze chimiche impiegate nella fabbricazione di un materiale d'imballaggio migreranno negli alimenti. Molte di esse sono destinate a formare una parte stabile di un polimero, alcune migreranno solo in minime quantita', se del tutto, altre spariranno nel corso del processo mentre altre ancora si decomporranno completamente, senza lasciare nessuna traccia o una quantita' irrilevante di residui. Mentre molte sostanze migrano sotto la stessa forma chimica nella quale sono state incorporate nei materiali d'imballaggio, altre invece migrano parzialmente o totalmente sotto un'altra forma chimica (vedi capitalo 5). In tali casi, i requisiti tossicologici possono applicarsi anche ai prodotti di trasformazione o di reazione. 6.2 La serie di prove di base da eseguire comprende: uno studio orale di 90 giorni; 3 studi di mutagenesi: i. un test di mutuazioni geniche nei batteri; ii. un test di aberazioni cromosomiche in coltura di cellule di mammmifero; iii. un test di mutazioni geniche in coltura di cellule di mammifero; in circostanze particolari un altro test eucariotico riconosciuto valido per la rivelazione di mutazioni geniche puo' essere accettato; studi sull'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'escrezione; dati sulla riproduzione; dati sulla teratogenesi; dati sulla tossicita'/cancerogenicita' a lungo termine. Gli studi sopra elencati devono essere eseguiti conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120. Le sostanze studiate devono avere le stesse specifiche descritte al paragrafo 1. Ulteriori studi potrebbero venir richiesti se gli studi sopradescritti o conoscenze anteriori dovessero indicare la possibilita' di effetti biologici rilevanti. Attualmente non esiste alcun metodo riconsociuto come valido per studi su animali di laboratorio, che consenta di valutare potenziali effetti di una sostanza quali l'intolleranza e/o le reazioni allergiche nei confronti di persone suscettibili, in seguito ad un'esposizione orale. Tuttavia i risultati di studi sulla sensibilizzazione per via dermica o mediante inalazione possono fornire informazioni rilevanti su eventuali rischi dovuti all'esposizione professionale e potrebbero contribuire a valutare la sicurezza della sostanza per il consumatore. Sarebbero inoltre considerate utili informazioni sussidiarie eventuali osservazioni nell'uomo derivanti dalle cartelle cliniche di persone occupate nella fabbricazione della sostanza e, se del caso, del polimero. 6.3 In linea di massima, la quantita' di dati tossicologici richiesti sara' proporzionale all'ampiezza della migrazione della sostanza nell'alimento. 6.3.1. Nei casi in cui la migrazione supera 5 mg/kg di alimento/simulante di alimento, dovrebbero essere effettuati tutti gli studi indicati nell'elenco di base. L'omissione di uno di tali test deve essere giustificata con motivi appropriati. In certe circostanze potrebbero non essere richiesti tutti i test contenuti nell'elenco di base, ma dovrebbero comunque essere eseguiti almeno i seguenti: 6.3.2 Nei casi in cui la migrazione varia tra 0,05 e 5 mg/kg di alimento/ simulante di alimento: dimostrare l'assenza di rischio di bioaccumulo negli animali (es. coefficinte di ripartizione ottanolo/acqua); dimostrare l'assenza di potenzionale mutageno conformemente ai 3 test di mutagenesi sopraelencati; provvedere uno studio di tossicita' orale a 90 giorni. 6.3.3 Nei casi in cui la migrazione risulta inferiore a 0,05 mg/kg di alimento/simulante di alimento: dimostrare l'assenza di potenziale mutageno conformemente ai 3 test di mutagenesi sopraelencati. 6.3.4 In alternativa alla determinazione dei valori di migrazione quali accennati ai punti 6.3.1, 6.3.2. e 6.3.3., e' possibile calcolare il livello massimo di migrazione assumendo che il 100% della sostanza in questione migra dal materiale d'imballaggio nell'alimento o nei simulanti. 6.3.5 In certi casi i risultati di studi d'idrolisi possono giustificare una riduzione delle prove tossicologiche. Cio' si puo' verificare quando la struttura chimica lascia prevedere una pronta idrolisi in sostanze tossicologicamente accettabili (es. un estere etilico dlel'acido stearico che puo' idrolizzarsi in un acido grasso e alcool etico). La dimostrazione dell'idrolisi puo' avvenire con alimenti o simulanti rappresentativi della gamma di alimenti con cui la sostanza potrebbe entrare in contatto. In alternativa, oppure in assenza di idrolisi nell'alimento, quest'ultima puo' essere valutata in saliva simulata c/o liquidi gastrointestinali.

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