DECRETO 1 luglio 1994, n. 519

Type Decreto
Publication 1994-07-01
Ultimo aggiornamento 1994-08-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 14/9/1994

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e del commercio della birra;

Visto l'art. 4, ultimo comma, della citata legge n. 1354 del 1962, che pone l'obbligo di impiegare per la chiarificazione della birra soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera e) dello stesso articolo;

Vista la lettera e) dell'art. 4 sopra citato, con la quale e' conferita al Ministro della sanita' la facolta' di autorizzare nella preparazione della birra l'impiego di ogni altra eventuale sostanza non prevista dalla legge, sentiti i Ministeri per le risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, ed il Consiglio superiore di sanita';

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto giustificato da motivi tecnologici l'impiego dell'acido tannico nel processo di fabbricazione della birra quale coadiuvante di chiarificazione e di stabilizzazione;

Visto il parere favorevole espresso dall'Istituto superiore di sanita' sia sotto il profilo tecnologico che igienico-sanitario;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 25 novembre 1991;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle finanze subordinatamente al rispetto di particolari prescrizioni di impiego;

Visti la comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee effettuata in data 13 giugno 1992 ai sensi della direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 29 marzo 1983 ed il parere dalla stessa espresso in data 29 gennaio 1993;

Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche all'acido tannico originario dai Paesi Efta che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 10 giugno 1994;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Nel processo di fabbricazione della birra e' consentito impiegare l'acido tannico quale coadiuvante di chiarificazione e di stabilizzazione.

2.Con il termine "acido tannico" si intendono i gallotannini idrolizzabili ottenuti per estrazione da alcune specie vegetali appartenenti alle specie Quercus e Sumac e costituiti essenzialmente da esteri poligalloici di glucosio.

3.Il prodotto commercializzato per l'impiego come coadiuvante tecnologico nella produzione della birra deve possedere i requisiti riportati in allegato.

4.La dose massima di impiego deve essere tale da non lasciare residui nel prodotto finito. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), cosi' recita: "Art. 4. - E' vietato nella preparazione della birra: a) impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'art. 1; b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto; c) aggiungere alla birra additivi salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera g), e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; d) aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo; e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificamente autorizzato dal Ministero per la sanita', sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanita'. Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera e) del presente articolo". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si trascrive il testo degli articoli 11 e 12 dell'accordo sullo spazio economico europeo, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 28 luglio 1993, n. 300: "Art. 11. - Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente". "Art. 12. - Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente".

Art. 2

Art. 3

1.Le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'acido tannico legalmente prodotto e/o commercializzato in un altro Stato membro delle Comunita' europee e a quello originario da Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il Ministro: COSTA

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1994

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 257

Allegato

ALLEGATO SPECIFICAZIONI DELL'ACIDO TANNICO O ACIDO GALLOTANNICO L'acido tannico e' costituito da gallotannini idrolizzabili ottenuti mediante estrazione con solventi da varie specie di Quercus quali ad es. Q. infenctoria e varie specie di Sumac quali ad es. Rhus coriaria, Rhus galabra, Rhus Thypia ecc. I gallotannini idrolizzabili sono costituiti essenzialmente da poligalloil esteri del glucosio. I gallotannini idrolizzabili sono composti fenolici, solubili in acqua che per idrolisi acida, basica o enzimatica si scindono in glucosio e acido gallico; in soluzione acquosa precipitano la gelatina, l'albumina ed altre proteine, gli alcaloidi e diversi metalli pesanti. Proprieta' aspetto: polvere amorfa, scaglie brillanti o massa spugnosa colore: bianco tendente al paglierino odore: molto debole e caratteristico sapore: astringente solubile in acqua, acetone ed alcool etilico insolubile in benzene, cloroformio ed etere un grammo si scioglie in circa 1 ml di glicerina calda Requisiti di purezza perdita all'essicamento: non piu' del 7% (105 per 2 h) contenuto in acido tannico: min. 99,5% su sostanza secca acido gallico (monomero): max 0,05 ceneri: max 0,1% gomme e destrine: assenti sostanze resinose: assenti metalli pesanti normalmente assenti: max 10 ppm piombo: non piu' di 5 ppm arsenico: non piu' di 2 ppm cadmio: non piu' 2 ppm residui di solventi: non piu' di 25 ppm acetone | |singolarmente o in combinazione etilacetato |

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