DECRETO 28 aprile 1994, n. 525
Entrata in vigore del decreto: 15/9/1994
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2328/91 del 15 luglio 1991, che ha codificato il regolamento n. 797/85 e successive modifiche, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988, che stabilisce le condizioni di applicazione del regime di aiuto all'estensivizzazione della produzione;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 838/93 del 6 aprile 1993 che modifica il regolamento n. 4115/88 per quanto riguarda, in particolare, il regime sanzionatorio;
Visto il proprio regolamento di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1990, n. 34, e successive modifiche, recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuti per l'estensivizzazione delle produzioni agricole;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, in materia di coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 10253 del 15 febbraio 1994;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.L'art. 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 34, e' cosi' sostituito: "Art. 8 (Istruttoria delle domande). - 1. Qualora in fase istruttoria, nel corso di un sopralluogo in azienda, venga riscontrata una discordanza, rispetto all'impegno assunto, pari od inferiore al 2% delle unita' di misura della superficie (ettari) o del bestiame (UBA) o del vino (metro cubo, pari a 10 ettolitri) o di altro prodotto (tonnellate), fino ad un massimo di 0,2 di un'unita', il premio rimane fissato con riferimento alle sole unita' accertate. 2. Se l'eccedenza supera i suindicati limiti, ma e' compresa entro il 10% del dichiarato, fino ad un massimo di due unita', l'aiuto viene calcolato sulla base delle sole unita' effettivamente accertate, decurtate, per tutto il periodo d'impegno, a titolo di sanzione, delle unita' risultate in eccedenza. 3. Qualora la parte risultata in eccesso superi il 10% delle unita' dichiarate o le due unita' complessive, la domanda e' respinta. 4. Al termine dell'istruttoria, dopo aver accertato la rispondenza alla normativa vigente dal punto di vista amministrativo dell'impegno sottoscritto dal richiedente e della relativa domanda di aiuto, gli uffici competenti compilano gli elenchi di liquidazione inserendo le aziende aventi diritto al pagamento degli aiuti, e li trasmettono al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in base alle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 797/85 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 93 del 30 marzo 1985. - Il regolamento CEE n. 2328/91 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 218 del 6 agosto 1991. - Il regolamento CEE n. 4115/88 del 21 dicembre 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 361 del 29 dicembre 1988. - Il regolamento CEE n. 838/93 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 88 dell'8 aprile 1993. - Il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 34 dell'8 febbraio 1990 e' stato pubblicato nel supplemento n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1990. - La legge 16 aprile 1987, n. 183, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.L'art. 9 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 34, e' cosi' sostituito: "Art. 9 (Controlli e sanzioni). - 1. Il Ministero, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e in collaborazione con le regioni e le province autonome, fatta salva ogni altra disposizione di piu' ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua ogni anno controlli in loco secondo le modalita' prescritte dall'art. 15, del regolamento CEE n. 4115/88. 2. Qualora, in seguito a controllo successivo al pagamento di una o piu' annualita' di premio, venga riscontrata, rispetto all'impegno assunto, una discordanza pari od inferiore al 2% delle unita' di misura dalla superficie (ettari) o del bestiame (UBA) o del vino (ettolitri) o di altro prodotto (tonnellate), fino ad un massimo di 0,2 di un'unita', il beneficiario e' tenuto a restituire le somme gia' percepite in relazione alle unita' risultate inesistenti; per le campagne successive il premio rimane fissato con riferimento alle sole unita' accertate. 3. Nel caso di cui al precedente comma, se l'eccedenza supera i suindicati limiti, ma e' compresa entro il 10%, fino ad un massimo di due unita', il beneficiario e' tenuto a restituire il doppio delle somme gia' percepite in relazione alle unita' inesistenti; per tutte le annualita' d'impegno non ancora corrisposte, inoltre, l'aiuto viene calcolato sulla base delle sole unita' effettivamente accertate ed aventi i requisiti, decurtate, a titolo di sanzione, delle unita' risultate in eccedenza o irregolari. 4. Qualora la parte risultata in eccesso superi il 10% delle unita' dichiarate o le due unita', il beneficiario decade totalmente dall'aiuto ed e' tenuto a restituire tutte le somme gia' percepite. 5. L'obbligo di restituire la parte di premio relativa alle unita' eccedenti, con l'eventuale maggiorazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, non si applica qualora il beneficiario dimostri che la differenza non e' a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa. In tale caso, per gli anni successivi al premio viene comunque corrisposto per le sole unita' accertate. 6. Parimenti, nel caso previsto al precedente comma 4, in assenza di dolo o colpa, il beneficiario, pur decadendo dal regime, non e' tenuto alla restituzione di quanto gia' percepito. 7. Viene altresi' pronunziata la decadenza dal regime di aiuti, con le conseguenze di cui ai precedenti commi 4 e 6: a) se il beneficiario vieta l'accesso all'azienda agli organi di controllo e rifiuta di collaborare, anche attraverso un proprio incaricato, alle relative operazioni; b) se si accerta che il beneficiario non possedeva o non possiede i requisiti soggettivi per accedere all'aiuto, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 34; c) se si accerta che la produzione aziendale non e' ricompresa tra quelle ammesse al regime, di cui all'art. 3 del citato decreto; d) se si accerta che l'estensivizzazione e' stata ottenuta mediante sottrazione dalla produzione di superfici ammesse al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione (art. 1 del regolamento CEE n. 2328/91) od ammesse a beneficiare del premio per l'abbandono definitivo delle superfici viticole (regolamento CEE n. 1442/88); e) nel caso di colture consociate, se si accerta che la superficie utilizzata per il prodotto oggetto di estensivizzazione e' inferiore al 60% della superficie totale interessata dalla consociazione; f) nel caso di ampliamento della superficie aziendale nel corso dell'impegno, se si accerta che il beneficiario aumenta la produzione oggetto di estensivizzazione utilizzando le superfici aggiunte; g) se si accerta che gli strumenti di produzione di un'azienda zootecnica, resi liberi in conseguenza dell'estensivizzazione, vengono utilizzati dal beneficiario o da terzi per incrementare le produzioni oggetto del regime o la produzione suinicola o avicola; h) se si accerta che le superfici foraggere di aziende zootecniche estensivizzate vengono in tutto o in parte utilizzate al di fuori dell'azienda stessa. 8. Qualora le cause di decadenza previste alle lettere b), c) e d) del comma precedente si verifichino rispetto a non piu' del 10% del dichiarato, fino ad un massimo di 2 unita' estensivizzate, la decadenza dall'aiuto e' limitata alle sole unita' risultate irregolari, con le conseguenze previste al precedente comma 3. 9. In tutti i casi di recupero totale o parziale delle somme corrisposte, l'importo dev'essere rimborsato con una maggiorazione pari al tasso lettera interbancario vigente l'ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l'importo dell'aiuto e' stato versato al beneficiario, maggiorato del 2%. 10. Oltre alle suddette sanzioni, restano comunque applicabili le sanzioni penali o amministrative o entrambe nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge".
Il Ministro: DIANA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 196
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)