DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994, n. 533

Type DPR
Publication 1994-08-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 25/09/1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, concernente il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta);

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, concernente modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1989, concernente l'accreditamento in conto corrente bancario e postale degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, con il quale viene regolamentato il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonche' a denaro versato presso i medesimi uffici;

Visti gli articoli 1 e 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;

Viste le note n. 957742 dell'11 agosto 1992 e n. 1609 del 21 luglio 1992, con le quali il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti hanno espresso parere favorevole in merito alla applicabilita' ai servizi dei libretti di risparmio e dei conti correnti postali delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge n. 154/1992;

Riconosciuta la necessita' di provvedere alla regolamentazione dell'uso della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore nell'ambito del servizio dei libretti postali di risparmio;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Sulle somme accreditate sulla carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore e' corrisposto un interesse, il cui saggio e' stabilito con le modalita' di cui all'art. 153 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Il saggio non puo' essere inferiore a quello vigente per i libretti di risparmio della serie ordinaria.

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