DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994, n. 542
Entrata in vigore del decreto: 18-3-1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Visti i decreti del Ministro della sanita', rispettivamente, in data 29 novembre 1985, 2 agosto 1991 e 3 agosto 1993;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti in data 15 maggio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro della sanita';
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1.Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'installazione e all'utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico (nel seguito denominate apparecchiature R.M.) sul territorio nazionale.
2.Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero della sanita'.
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