DECRETO 29 luglio 1994, n. 546

Type Decreto
Publication 1994-07-29
Ultimo aggiornamento 1994-09-22
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 214 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Udito il parere del Consiglio di Stato in data 28 aprile 1994;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota prot. 2148 in data 20 luglio 1994;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Sono iscritti presso l'elenco nazionale istituito presso il Centro storico della Direzione generale M.C.T.C., ai sensi del comma 2 dell'art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, gli autoveicoli e motoveicoli d'epoca che sono stati immatricolati da piu' di venti anni e sono stati preventivamente cancellati dal P.R.A. perche' destinati a venir conservati in musei o locali pubblici e privati, purche' rivestano effettivo interesse storico.

2.Detti veicoli devono essere completamente originali in ogni loro parte costruttiva; possono peraltro aver subi'to interventi di ricostruzione di modesta entita', che rispecchino esattamente foggia e caratteristiche d'origine, purche' detti interventi siano limitati alle caratteristiche costruttive non essenziali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 28 febbraio 1983, n. 53, converte in legge, con modifiche, il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria. Si riporta il testo dei commi 31 e 34 dell'art. 5: "31. A decorrere dal 1 gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463 per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri". "34. Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo sono esenti dalle tasse e dalla sopratassa indicate dal trentunesimo comma". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restanto la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, reca il nuovo codice della strada. - Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, reca: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992".

Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente: "2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perche' destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti, alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale M.C.T.C.".

Art. 2

1.La domanda di iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco di cui all'art. 1, redatta sul modulo di cui all'allegato A e corredata dei documenti di cui all'allegato B, deve essere presentata alla Direzione generale M.C.T.C. Gli allegati A e B fanno parte integrante del presente regolamento.

2.L'iscrizione avviene solo previo superamento di una visita e prova da parte della Direzione generale M.C.T.C., tendente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 dell'art. 1.

3.Si prescinde dalla presentazione della certificazione di cui all'allegato B, punto 2), nonche' dalla visita e prova di cui al comma precedente allorquando la domanda di iscrizione concerna autoveicoli o motoveicoli gia' iscritti nei registri previsti dall'art. 5, comma 34, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. In tale ultimo caso, i suddetti veicoli devono presentare il certificato di iscrizione ai su citati registri.

Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 5, comma 34, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, si veda in nota alla premessa.

Art. 3

1.Il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli e motoveicoli d'epoca va comunicato, ai sensi del comma 3, punto b), dell'art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, alla Direzione generale della M.C.T.C. a cura dell'acquirente del veicolo in questione, con apposita domanda cui deve essere allegata la certificazione inerente il titolo di proprieta'.

Nota all'art. 3: - Il testo del comma 3 dell'art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente: "3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni: a) la loro circolazione puo' essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della localita' e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione e' compresa la localita' sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nell'autorizzazione sono indicati la validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita' massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; b) il trasferimento di proprieta' degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2".

Art. 4

1.L'iscrizione e la circolazione dei veicoli d'epoca e' consentita con le modalita' indicate nell'art. 214 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.

2.Possono essere autorizzati a partecipare alle manifestazioni ed ai raduni solo i veicoli iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 1.

3.Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., a seguito del nulla-osta della sede centrale concernente l'effettiva iscrizione dei veicoli di cui trattasi nell'elenco di cui all'art. 1, rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 3, punto a), dell'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4.Copia della autorizzazione viene inviata alla sede centrale della Direzione generale.

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 214 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' il seguente: "Art. 214 (Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca). - 1. Ai veicoli d'epoca, per la circolazione nei luoghi consentiti, e' rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'art. 99 del codice. 2. Nel foglio di via e' indicata la sua validita', limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonche' la velocita' massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocita' non puo' superare i seguenti limiti: a) 40 km/h, in ogni caso; b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota; c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici. 3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'Ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno. 4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione e' subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonche' alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia".

Art. 5

1.Ai fini della verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 1, gli autoveicoli ed i motoveicoli d'epoca vengono sottoposti, ogni cinque anni, ad apposita revisione presso il competente ufficio M.C.T.C.

2.A seguito di esito favorevole della revisione, la Direzione generale M.C.T.C. conferma l'iscrizione del veicolo in questione nell'elenco nazionale.

3.Nel caso in cui i veicoli non si presentino alla prescritta revisione o si trovino in condizioni tali da non superarla, vengono cancellati d'ufficio dall'elenco di cui trattasi.

4.E' fatta salva la possibilita' di una nuova iscrizione a seguito del superamento di una nuova revisione.

Art. 6

1.Il direttore generale della M.C.T.C. stabilisce con proprio provvedimento le particolari disposizioni necessarie per la esecuzione delle norme contenute nel presente regolamento.

2.Il direttore generale della M.C.T.C. stabilisce altresi' con proprio provvedimento quali delle informazioni contenute nell'elenco dei veicoli d'epoca possono essere messe a disposizione del pubblico e dei visitatori del Centro storico della Direzione generale.

Art. 7

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Ministro: FIORI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1994

Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 225

Allegato A

ALLEGATO A MINISTERO DEI TRASPORTI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO NAZIONALE DEI VEICOLI D'EPOCA Il sottoscritto: Cognome............................................................. Nome................................................................ Nato il..................... a.................... Prov............. Residente in..................... Prov............ C.A.P............ Via/Piazza......................................... n............... Chiede l'iscrizione all'elenco nazionale dei veicoli d'epoca del motoveicolo autoveicolo Se trattasi di veicolo gia' iscritto in uno dei seguenti registri indicare quale: Automotoclub storico italiano Italiano FIAT Storico Lancia Italiano Alfa Romeo Modello: .................................................................... .................................................................... Note: .................................................................... .................................................................... .................................................................... Allegati: Copia autenticata titolo di proprieta' ovvero C Dichiarazione autenticata del richiedente. Certificato di origine del motoveicolo o dell'autoveicolo. Tre fotografie a colori (fronte, lato, retro). Documentazione tecnica (specificare quale): 1)............................................................... 2)................................................................ 3)................................................................ Data................. Firma.......................

Allegato B

ALLEGATO B MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Documenti da allegare alla domanda di iscrizione all'elenco nazionale dei veicoli d'epoca 1) Copia autenticata del titolo di proprieta' del veicolo, che puo' essere rappresentato da: a) sentenza; b) atto pubblico; c) scrittura privata con sottoscrizione autenticata delle parti o accertata giudizialmente; d) dichiarazione autenticata del richiedente l'iscrizione (nei casi di veicoli ricostruiti o provenienti dall'estero e in assenza del titolo di proprieta') la quale dia atto della sua titolarita' e che contestualmente dichiari che il veicolo non e' iscritto al P.R.A. 2) Certificazione di origine dell'autoveicolo o del motoveicolo che ne attesti la provenienza. Quale certificazione di origine puo' essere assunto anche il documento di circolazione, provvisorio o definitivo, oppure il certificato di avvenuta radiazione o cancellazione o esportazione definitiva (se trattasi di veicolo proveniente dall'estero) ovvero una denuncia (vistata dalla competente autorita' cui e' stata presentata) di smarrimento o distruzione del certificato d'origine o del documento di circolazione. 3) Tre fotografie a colori del veicolo (fronte, lato, retro) formato min. 10 x 15. 4) Documentazione da cui risultino le caratteristiche tecniche del veicolo.

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