DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994, n. 549
Entrata in vigore del decreto: 9/10/1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1961, n. 509, recante modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, n. 364, concernente modificazione della circoscrizione territoriale dell'Aeronautica militare;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ravvisata l'opportunita' di rideterminare la circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea al fine di realizzare la corrispondenza con il territorio delle regioni amministrative comprese nella circoscrizione;
Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.La circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea e' cosi' stabilita: comando I regione aerea, sede Milano: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche; comando II regione aerea, sede Roma: Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; comando III regione aerea, sede Bari: Molise, Abruzzi, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
2.La circoscrizione territoriale degli enti dipendenti dai comandi di regione aerea, indicati nell'art. 2, primo comma, della legge 8 giugno 1961, n. 509, coincide con quella del comando dal quale gli enti stessi dipendono.
3.Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, n. 364, e' abrogato.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PREVITI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 14 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato
dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizoni dettate dalla legge; c) (soppressa).
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1: - Il testo del primo comma dell'art. 2 della legge n. 509/1961 e' il seguente: "La circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea e dei seguenti enti che da essi dipendono e' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa: una direzione dei servizi del materiale e degli aeroporti; una direzione del demanio aeronautico; una direzione di commissariato aeronautico; una direzione delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo; una direzione delle armi e munizioni; una direzione di sanita'; un centro leva e reclutamento".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.