DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 1994, n. 565

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1994-05-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 16-10-1994

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 6, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, in forza del quale devono essere adottate norme uniformi di amministrazione e contabilita', nonche' uno schema di bilancio da adottarsi dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate;

Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 450, di conversione del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, che reca, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti autonomi lirici e sinfonici;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota n. 151568 del 10 luglio 1993 con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato - I.G.F. - Div. IV, si e' espresso sullo schema di regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;

Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 24 marzo 1994 che ha reso parere favorevole con talune osservazioni;

Ritenuto di recepire le osservazioni del predetto Consesso ad eccezione di quella riferita all'art. 10, comma 2, lettera b), e comma 4, relativamente all'obbligo di reintegrare il fondo di riserva, trattandosi nel caso di specie di posta annuale di spesa corrente di competenza;

Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e dello schema tipo di bilancio;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1993 recante delega del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato sen. A. Meccanico; Decreta:

Art. 1

E' approvato l'annesso regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Sottosegretario di Stato MACCANICO Il Ministro del tesoro BARUCCI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1994

Registro n. 1 Turismo, foglio n. 76

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 1

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEGLI ENTI LIRICO-SINFONICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE Art. 1 (Esercizio finanziario e bilancio di previsione) 1. L'esercizio finanziario degli enti lirico-sinfonici ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria dell'ente si svolge in base al bilancio annuale di previsione ed e' unica come unico e' il relativo bilancio.

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 2

Art. 2 (Criteri di formazione del bilancio di previsione) 1. Il bilancio di previsione predisposto dal sovrintendente e' formulato in termini finanziari di competenza e di cassa (All. A). 2. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. 3. Il bilancio di previsione deve indicare, per ciascun capitolo di entrata e di spesa, l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzioni tra operazioni in conto competenza e in conto residui. 4. Tra le entrate da incassare e' iscritto come prima posta del bilancio di cassa l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 5. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione al programma di attivita', predisposto dal sovrintendente, ed alle concrete capacita' operative dell'ente nel periodo di riferimento. 6. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte nel bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione o compensazione per effetto di correlative spese o entrate. 7. Il bilancio di previsione deve contenere il raffronto degli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso. 8. E' vietata qualsiasi gestione al di fuori del bilancio.

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 3

Art. 3 (Approvazione del bilancio di previsione e gestione provvisoria) 1. Il bilancio di previsione ed il programma di attivita' sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'ente entro il 15 maggio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. 2. Il bilancio di previsione ed il programma di attivita', corredati dei documenti di cui al successivo art. 5 comma 1 sono inviati a ciascun consigliere almeno 10 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione. 3. Il bilancio di previsione ed il programma di attivita' deliberati dal Consiglio di Amministrazione, corredati dei documenti di cui al successivo art. 4 sono trasmessi, per l'approvazione, all'Amministrazione Vigilante dello Spettacolo ed al Ministero del Tesoro entro il 31 maggio precedente a quello cui si riferiscono. 4. Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo la prescritta approvazione ministeriale.

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 4

Art. 4 (Esercizio provvisorio) 1. Quando l'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Amministrazione di vigilanza non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio, la stessa Amministrazione di vigilanza puo' autorizzare, su richiesta dell'ente, per non oltre quattro mesi, la gestione provvisoria del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 5

Art. 5 (Documenti costituenti il bilancio di previsione) 1. Al bilancio di previsione deve essere allegata la seguente documentazione: 1) Programma di attivita' annuale sulla base della normativa vigente. 2) Relazione del sovrintendente contenente valutazioni sulle entrate e sulle spese iscritte, sugli obiettivi amministrativi, artistici ed organizzativi che si prevede di conseguire, nonche' la illustrazione delle linee e dei criteri culturali posti a base della attivita' programmata. 3) Relazione del Collegio dei Revisori contenente, fra l'altro, valutazioni in ordine alla attendibilita' delle entrate ed alla congruita' delle spese. 4) Pianta organica del personale e consistenza numerica dei dipendenti in servizio sia a tempo indeterminato che a termine. 5) Prospetto contenente il piano di ripartizione delle spese per attivita' decentrate, per conto terzi e finalizzate. 6) Elaborati contabili ed eventualmente statistici, idonei a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio per quanto riguarda, in particolare, l'attivita' artistica, il personale, le spese generali e l'attivita' promozionale nonche' a individuare i costi analitici e riassuntivi delle attivita' e dei servizi dell'ente. 7) Tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce redatta in conformita' dello schema allegato (All. B). 8) Quadro riassuntivo del bilancio di previsione (All. C). 9) Preventivo economico nel quale al saldo finanziario di parte corrente, sono aggiunte le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione (All. D).

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 6

Art. 6 (Avanzo o disavanzo di Amministrazione) 1. Nella formulazione delle previsioni dell'esercizio, si deve tener conto dell'eventuale disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre precedente a quello a cui il bilancio si riferisce. 2. L'ente, inoltre, potra' disporre dei singoli stanziamenti di spesa correlativi all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e a misura che l'avanzo medesimo venga realizzato. 3. L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere assorbito secondo la disciplina prevista nell'art. 30, comma 1, di cui al presente regolamento.

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 7

Art. 7 (Fondi di riserva) 1. Nel bilancio di previsione sia di competenza che di cassa e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per le maggiori spese che potrebbero verificarsi nel corso dell'esercizio, il cui ammontare non potra' comunque superare il 3% delle complessive spese correnti previste. 2. Tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi mandati di pagamento sara' utilizzato secondo i termini e le modalita' di cui al successivo art. 10, comma 4.

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 8

Art. 8 (Classificazione delle entrate e delle spese) 1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti TITOLO II - Altre entrate TITOLO III - Entrate in conto capitale TITOLO IV - Accensione di prestiti TITOLO V - Partite di giro 2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: TITOLO I - Spese correnti TITOLO II - Spese in conto capitale TITOLO III - Estinzione di mutui ed anticipazioni TITOLO IV - Partite di giro 3. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese sono ripartite in categorie, secondo la loro natura economica, in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. 4. Per le classificazioni di cui al precedente comma, gli enti debbono attenersi allo schema di bilancio di cui all'allegato A. 5. Tale schema e' vincolante per le categorie ed i capitoli specificati, i quali ultimi tuttavia potranno essere integrati in relazioni alle peculiari esigenze delle singole gestioni. 6. L'oggetto dei capitoli dovra' comunque essere omogeneo e chiaramente definito.

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 9

Art. 9 (Partite di giro) 1. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terze e che percio' costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, nonche' le somme somministrate al cassiere ed ai funzionari delegati e da questi rendicontate o rimborsate.

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 10

Art. 10 (Variazioni e storni di bilancio) 1. Gli impegni di spesa ed i pagamenti devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio. 2. Alle eventuali maggiori esigenze finanziarie che si verifichino nel corso del periodo di gestione si potra' far fronte: a) con prelievo dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta del bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo a quello cui l'avanzo medesimo si riferisce; b) con l'impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate; c) mediante storni delle somme necessarie da capitali di spesa che presentino disponibilita' finanziarie, che non si preveda di dover impiegare nel corso del periodo di gestione; d) col prelievo del fondo di riserva. 3. Qualora la nuova entrata sia costituita da mutuo, l'iscrizione in bilancio del relativo stanziamento e' subordinata all'approvazione da parte dell'Autorita' Vigilante di concerto con il Ministero del Tesoro di apposito piano finanziario che individui le fonti, le modalita' di copertura e i tempi dell'ammortamento oltre che all'autorizzazione prevista dall'[art. 3, comma 1, della legge 13 luglio 1984, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-07-13;312~art3-com1). 4. Le variazioni al bilancio di competenza e di cassa comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e trasmesse - corredate dalle relazioni del sovrintendente e del Collegio dei Revisori dei Conti - entro i 15 giorni successivi, all'Amministrazione Vigilante ed al Ministero del Tesoro per l'approvazione. 5. Le variazioni di bilancio per nuove o maggiori spese non aventi carattere obbligatorio possono essere proposte soltanto se e' preventivamente assicurata la relativa copertura finanziaria con indicazione delle fonti o titoli. 6. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa. 7. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 11

Art. 11 (Bilancio e programma di attivita' pluriennali) 1. Il sovrintendente, all'inizio di ciascun triennio, elabora un bilancio di previsione ed un programma di attivita' artistica pluriennali, in termini di competenza, per un periodo di almeno tre anni. 2. Il bilancio di previsione ed il programma di attivita' pluriennali vengono aggiornati annualmente in occasione della presentazione del bilancio e del programma di attivita' annuali. 3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno, corrispondono a quelli contenuti nel bilancio di previsione dell'esercizio di competenza. 4. Nel bilancio pluriennale viene indicata per ciascun titolo e categoria di entrata e per ciascun titolo e categoria di spesa, la somma relativa a ciascuno degli anni considerati. 5. Il bilancio di previsione e il programma di attivita'pluriennali sono allegati al bilancio di previsione annuale.

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 12

Art. 12 (Accertamento delle entrate) 1. L'entrata e' accertata quando l'ente, appurata la ragione del credito e l'ente o persona debitrice iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito medesimo che viene a scadenza entro l'anno, con conseguenti annotazioni nelle apposite scritture ed imputazioni nei rispettivi capitoli di bilancio. 2. Quando trattasi di entrata la cui acquisizione e' sottoposta ad oneri o condizioni, la relativa iscrizione in bilancio e' subordinata ad apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio di competenza costituiscono i residui attivi, i quali sono compresi tra le attivita' del conto patrimoniale.

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 13

Art. 13 (Riscossione delle entrate) 1. La riscossione delle entrate e' effettuata mediante reversali di incasso emesse a favore dell'Istituto di Credito che gestisce il servizio di tesoreria o di cassa. 2. Le somme relative ai proventi di botteghino, alla vendita dei programmi di sala e delle pubblicazioni, al guardaroba e, comunque, ad ogni altro introito, devono essere versate al cassiere nello stesso giorno e non oltre il giorno successivo, qualora si riferiscono ad incassi verificatisi nelle ore di chiusura degli uffici, per la conseguente annotazione nel registro di cassa ed il versamento all'Istituto tesoriere o cassiere, secondo termini e modalita' previsti dal III comma del presente articolo. 3. Le somme pervenute, a qualsiasi titolo, direttamente all'ente, sono annotate nel registro di cassa, di cui al successivo art. 58, comma 1 e versate all'Istituto tesoriere o cassiere entro il terzo giorno successivo, previa emissione di reversali di incasso. 4. Sono vietati i pagamenti di spese con i fondi pervenuti direttamente all'ente.

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 14

Art. 14 (Emissione delle reversali di incasso) 1. Le reversali di incasso sono firmate dal Sovrintendente e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati. 2. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio di competenza devono essere tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti. 3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo, devono contenere: a) l'indicazione dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono; b) il capitolo al quale e' imputata l'entrata; c) il nome del debitore; d) la causale della riscossione; e) l'importo in cifre e in lettere della somma da riscuotere; f) la data di emissione; g) il codice. 4. Le reversali di incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio di competenza vengono restituite dal tesoriere o cassiere all'ente per la loro riemissione in conti residui, sempre che il credito sia sussistente.

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 15

Art. 15 (Vigilanza sulla gestione delle entrate) 1. Il responsabile dell'ufficio ragioneria cura sotto la propria personale responsabilita' che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate vengano effettuati prontamente ed integralmente. 2. Cura inoltre la custodia della documentazione di entrata che dovra' essere conservata agli atti per almeno dieci anni.

Regolamento degli enti lirico sinfonici-art. 16

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