DECRETO 20 luglio 1994, n. 550

Type Decreto
Publication 1994-07-20
Ultimo aggiornamento 1994-09-26
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15/10/1994

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Viste le leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51, 26 aprile 1986, n. 193 e 5 maggio 1989, n. 171, che disciplinano l'esercizio della nautica da diporto;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1955 contenente norme per l'esecizio del servizio pubblico non di linea per il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplani effettuato con motoscafi ed imbarcazioni a motore nelle vie d'acqua interne;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1986 concernente l'esercizio dello sci nautico nelle idrovie interne;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1988, n. 1740, che ha prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1991;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1992 che ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1992;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1993, n. 1896, che ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1993;

Considerato che da parte dei competenti organi della Comunita' europea non e' ancora stata messa a punto una normativa comune per la disciplina del settore;

Ritenuta l'opportunita' di non concedere una ulteriore proroga del decreto ministeriale 18 settembre 1986;

Considerata la necessita' di uniformare con gli opportuni adattamenti la disciplina dello sci nautico in acque interne a quella vigente sulle acque marittime;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/88 (nota n. 322 del 19 luglio 1994);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Art. 2

Art. 3

1.Le societa' sportive, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendano realizzare corridoi di lancio, trampolini di salto, apparecchiature fisse per lo slalom chiederanno preventivamente concessione da parte della autorita' regionale competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2.Tali impianti non possono essere situati lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimita' delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimita' dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio pubblico di linea e non di linea.

3.Gli impianti di cui sopra devono essere opportunamente segnalati anche nelle ore notturne.

Note all'art. 3: - Il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 22 gennaio 1972. - Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 20 agosto 1977.

Art. 4

1.I motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere condotti da persona munita di patente ed avere a bordo un assistente munito di brevetto di marinaio e bagnino di salvataggio, rilasciato dalla Societa' di salvamento nazionale.

Art. 5

1.In occasione di allenamenti collegiali organizzati da circoli sportivi riconosciuti dalla Federazione italiana sci nautico e nel corso di manifestazioni promosse da detti circoli o direttamente dalla Federazione o da associazioni sportive affiliate, si applicano le norme di cui all'art. 14 della legge n. 50/1971, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.La Federazione puo' stabilire misure particolari di sicurezza preventivamente concertate con le autorita' locali, eventualmente in deroga a quelle contenute nel presente decreto, ove ritenute incompatibili con lo svolgimento di particolari attivita' agonistiche.

3.I mezzi utilizzati devono essere muniti di assicurazione che copre eventuali danni ai partecipanti ed ai terzi.

Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 14 della sopracitata legge n. 50/1971 e' il seguente: "Art. 14. - In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorita' competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'art. 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art. 13 per i quali e' necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorita' marittima. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validita' non superiore al trimestre, vistata dall'autorita' competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unita' e' destinata ad attivita' agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attivita' sportiva della Lega e delle Federazioni suddette".

Art. 6

2.L'autorizzazione deve essere annotata nella licenza di navigazione delle imbarcazioni.

Art. 7

1.Il servizio di traino di sciatori nautici in conto terzi e' gestito sotto la personale responsabilita' del titolare dell'autorizzazione che puo' utilizzare personale dipendente.

2.Le tariffe sono approvate dalle autorita' locali competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentita la Federazione italiana sci nautico.

Nota all'art. 7: - Per i D.P.R. n. 5/1972 e n. 616/1977 si veda nota all'art. 3.

Art. 8

1.Il decreto ministeriale 18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 1986, e' abrogato.

Il Ministro: FIORI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1994

Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 224

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