LEGGE 21 settembre 1994, n. 567

Type Legge
Publication 1994-09-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dagli articoli 13 e 33 della Convenzione stessa.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI ______

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCILIAZIONE E ALL'ARBITRATO NEL QUADRO DELLA CSCE Gli Stati parte della presente Convenzione, essendo Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Consapevoli del loro obbligo di risolvere pacificamente le controversie fra loro, conformemente agli Articoli 2, paragrafo 3, e 33 della Carta delle Nazioni Unite; Sottolineando che non intendono in alcun modo portare pregiudizio alla competenza di altre istituzioni o altri meccanismi esistenti, ivi incluse la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Giustizia delle Comunita' Europee e la Corte Permanente di Arbitrato; Riaffermando il proprio solenne impegno di risolvere le controversie fra loro con mezzi pacifici e la decisione di perfezionare meccanismi di soluzione delle controversie fra Stati partecipanti; Ricordando che l'applicazione integrale di tutti i principi e impegni della CSCE costituisce di per se' un elemento essenziale della prevenzione delle controversie fra gli Stati partecipanti alla CSCE; Preoccupandosi di promuovere e rafforzare gli impegni assunti in particolare nel Rapporto della Riunione di Esperti sulla Soluzione Pacifica delle Controversie adottato a La Valletta e approvato dal Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri della CSCE riunitosi a Berlino il 19 e il 20 giugno 1991, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Istituzione della Corte E' istituita una Corte di Conciliazione e di Arbitrato per risolvere, mediante conciliazione e, se del caso, arbitrato, le controversie che siano state ad essa sottoposte conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Commissioni di Conciliazione e Tribunali Arbitrali 1. La conciliazione e' realizzata attraverso una Commissione di Conciliazione istituita per ciascuna controversia. La Commissione e' composta da conciliatori tratti da un elenco costituito conformemente alle disposizioni dell'Articolo 3. 2. L'arbitrato e' realizzato attraverso un Tribunale Arbitrale istituito per ciascuna controversia. Il Tribunale e' composto da arbitri tratti da un elenco costituito conformemente alle disposizioni dell'Articolo 4. 3. L'insieme dei conciliatori e degli arbitri costituisce la Corte di Conciliazione e Arbitrato nel quadro della CSCE, d'ora in poi denominata "la Corte".

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Designazione dei Conciliatori 1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi successivi alla sua entrata in vigore, due conciliatori almeno uno dei quali avente la cittadinanza dello Stato che lo designa, mentre l'altro puo' avere la cittadinanza di un altro Stato partecipante alla CSCE. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore nomina i propri conciliatori entro i due mesi successivi all'entrata in vigore, nei suoi confronti, della presente Convenzione. 2. I conciliatori devono essere personalita' esercitanti o che abbiano esercitato alte funzioni internazionali o nazionali e dotate di notoria competenza in materia di diritto internazionale, di relazioni internazionali o di soluzione delle controversie. 3. I conciliatori sono nominati per un periodo di sei anni rinnovabile. Lo Stato che li ha designati non puo' porre fine alle loro funzioni in corso di mandato. In caso di decesso, di dimissioni, o di impedimento constatato dal Bureau, lo Stato interessato procede alla nomina di un nuovo conciliatore; la durata del mandato del nuovo conciliatore corrisponde a quella residua del mandato del predecessore. 4. Alla fine del loro mandato i conciliatori continuano ad occuparsi delle controversie loro sottoposte. 5. I nomi dei conciliatori sono notificati al Cancelliere, il quale li inserisce in un elenco che viene comunicato al Segretariato CSCE per essere trasmesso agli Stati partecipanti alla CSCE.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Nomina degli Arbitri 1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi successivi alla sua entrata in vigore, un arbitro e un supplente che possono avere la cittadinanza dello Stato che effettua la nomina o quella di un qualsiasi altro Stato partecipante alla CSCE. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore nomina il proprio arbitro e il supplente entro i due mesi successivi all'entrata in vigore, nei suoi confronti, della presente Convenzione. 2. Gli arbitri e i loro supplenti devono avere i requisiti necessari per l'esercizio, nei loro rispettivi paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali o essere giureconsulti in possesso di competenza notoria nel campo del diritto internazionale. 3. Gli arbitri e i loro supplenti sono nominati per un periodo di sei anni rinnovabile una volta. Lo Stato parte che effettua la nomina non puo' porre termine alle funzioni degli arbitri o dei supplenti in corso di mandato. In caso di decesso, di dimissioni o d'impedimento, constatato dal Bureau, l'arbitro e' sostituito dal suo supplente. 4. In caso di decesso o di dimissioni di un arbitro e del suo supplente, o di altro impedimento riguardante entrambi, dopo che l'impedimento sia stato accertato dal Bureau, si procede a nuove nomine conformemente al paragrafo 1. Il nuovo arbitro e il suo supplente completano il mandato dei loro predecessori. 5. Il Regolamento della Corte puo' prevedere un rinnovo parziale degli arbitri e dei loro supplenti. 6. Alla scadenza del loro mandato gli arbitri continuano a occuparsi dei procedimenti di cui sono stati investiti. 7. I nomi degli arbitri sono notificati al Cancelliere, il quale li inserisce in un elenco che viene comunicato al Segretariato CSCE per essere trasmesso agli Stati partecipanti alla CSCE.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Indipendenza dei Membri della Corte e del Cancelliere I conciliatori, gli arbitri e il Cancelliere esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Prima di assumere il loro incarico, essi si impegnano con una dichiarazione ad esercitare le loro attribuzioni con imparzialita' e secondo coscienza.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Privilegi e Immunita' I conciliatori, gli arbitri, il Cancelliere, gli agenti e i consiglieri delle parti di una controversia godono, nell'esercizio delle loro funzioni sul territorio degli Stati parte della presente Convenzione, dei privilegi e delle immunita' concessi alle persone collegate con la Corte Internazionale di Giustizia.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Bureau della Corte 1. Il Bureau della Corte e' composto da un Presidente, un Vice Presidente e tre altri membri. 2. Il Presidente della Corte e' eletto dai membri della Corte fra i membri stessi. Il Presidente presiede il Bureau. 3. All'interno dei rispettivi collegi, i conciliatori e gli arbitri eleggono, per ciascun collegio, due membri del Bureau e i rispettivi supplenti. 4. Il Bureau elegge, fra i propri membri, il proprio Vice Presidente. Il Vice Presidente e' un conciliatore se il Presidente e' un arbitro; e' un arbitro se il Presidente e' un conciliatore. 5. Il Regolamento della Corte stabilisce le modalita' di elezione del Presidente nonche' degli altri membri del Bureau e dei loro supplenti.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Procedimento per la presa di decisioni 1. Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei membri che partecipano alla votazione. Coloro che si astengono non sono considerati partecipanti alla votazione. 2. Le decisioni del Bureau sono adottate a maggioranza dei voti dei membri che lo compongono. 3. Le decisioni delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali sono adottate a maggioranza dei voti dei membri che li compongono, i quali non possono astenersi dal voto. 4. In caso di parita' di voti, prevale il voto del funzionario che presiede.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Cancelliere La Corte nomina il proprio Cancelliere e puo' provvedere alla nomina dei funzionari che possano rendersi necessari. Lo Statuto del personale della Cancelleria e' elaborato dal Bureau e adottato dagli Stati parte della presente Convenzione.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Sede 1. La sede della Corte e' a Ginevra. 2. Su richiesta delle parti della controversia e con l'accordo del Bureau, una Commissione di Conciliazione o un Tribunale Arbitrale possono riunirsi in un luogo diverso dalla sede.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Regolamento della Corte 1. La Corte adotta il proprio Regolamento che e' soggetto all'approvazione degli Stati parte della presente Convenzione. 2. Il Regolamento della Corte stabilisce, in particolare, le regole di procedura applicabili dalle Commissioni di Conciliazione e dai Tribunali Arbitrali costituiti in applicazione della presente Convenzione. Il Regolamento precisa quali fra tali regole non sono derogabili dalle parti della controversia mediante accordo.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Lingue di Lavoro Il Regolamento della Corte stabilisce le regole applicabili all'uso delle lingue.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Protocollo Finanziario Senza pregiudizio per le disposizioni dell'Articolo 17, tutte le spese della Corte sono sostenute dagli Stati parte della presente Convenzione. Le disposizioni per il calcolo delle spese, per l'elaborazione e l'approvazione del bilancio annuale della Corte, per la ripartizione delle spese fra gli Stati parte della presente Convenzione, per la revisione delle spese della Corte e per le questioni relative, sono contenute in un Protocollo Finanziario che dovra' essere adottato dal Comitato degli Alti Funzionari. Dal momento in cui aderisce alla presente Convenzione, uno Stato e' vincolato a tale Protocollo.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Rapporto periodico Il Bureau presenta annualmente al Consiglio della CSCE tramite il Comitato degli Alti Funzionari un rapporto sulle attivita' svolte conformemente alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Comunicazioni delle Domande di Conciliazione o di Arbitrato Il Cancelliere della Corte informa il Segretariato della CSCE di tutte le domande di conciliazione o di arbitrato affinche' siano immediatamente trasmesse agli Stati partecipanti alla CSCE.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Atteggiamento delle parti - Misure cautelari 1. Durante il procedimento le parti della controversia si astengono da qualsiasi azione che rischi di aggravare la situazione o di rendere piu' difficile o di impedire la soluzione della controversia. 2. La Commissione di Conciliazione puo' attirare l'attenzione delle parti della controversia che le viene sottoposta sulle misure che queste potrebbero adottare per impedire che la controversia si aggravi o che la sua soluzione sia resa piu' difficile. 3. Il Tribunale Arbitrale istituito per esaminare una controversia puo' indicare le misure cautelari che le parti della controversia dovrebbero adottare conformemente alle disposizioni contenute nell'Articolo 26, paragrafo 4.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Spese del procedimento Le parti di una controversia e qualsiasi parte intervenienti sostengono, ciascuna per la propria parte, le proprie spese.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Competenza della Commissione e del Tribunale 1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione puo' sottoporre a una Commissione di Conciliazione qualsiasi controversia con un altro Stato parte, che non sia stata risolta in un tempo ragionevole mediante negoziato. 2. Una controversia puo' essere sottoposta a un Tribunale Arbitrale secondo le condizioni previste all'Articolo 26.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 Salvaguardia dei procedimenti di soluzione preesistenti 1. La Commissione di Conciliazione o il Tribunale Arbitrale istituiti per una controversia non intraprendono ulteriori azioni nei casi in cui: a) Prima di essere sottoposta alla Commissione o al Tribunale, la controversia sia stata sottoposta ad una corte o a un tribunale di cui le parti in causa hanno l'obbligo giuridico di accettare la competenza per quanto riguarda la controversia, o se tale organo si sia gia' pronunciato nel merito della controversia; b) Le parti in lite abbiano in precedenza accettato la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale, diverso da un Tribunale quale previsto dalla presente Convenzione, che abbia competenza per decidere, con effetti vincolanti, sulla controversia ad esso sottoposta o se le parti in lite hanno deciso di ricercare la soluzione della controversia esclusivamente mediante altri mezzi. 2. La Commissione di Conciliazione istituita per una controversia non intraprende ulteriori azioni qualora, anche dopo essere stata attivata, una delle parti o tutte le parti sottopongano la controversia ad una corte o a un tribunale di cui le parti in lite hanno l'obbligo giuridico di accettare la competenza per quanto riguarda la controversia. 3. La Commissione di Conciliazione evita di intervenire qualora sia stato adito un altro organo avente competenza per formulare proposte sulla medesima controversia. Se gli sforzi precedenti non conducono a una soluzione della controversia, la Commissione riprende i propri lavori su richiesta delle parti o di una delle parti in lite, senza pregiudizio per le disposizioni dell'Articolo 26, paragrafo 1. 4. Uno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, puo' avanzare una riserva per assicurare la compatibilita' del meccanismo di soluzione delle controversie istituito dalla presente Convenzione con altri procedimenti di soluzione delle controversie risultanti da impegni internazionali applicabili a tale Stato. 5. Se, in qualsiasi momento, le parti pervengono a una soluzione della loro controversia, la Commissione o il Tribunale stralciano la controversia dal ruolo, al ricevimento di una conferma scritta da tutte le parti in causa di aver conseguito una soluzione della controversia. 6. In caso di disaccordo fra le parti della controversia circa la competenza della Commissione o del Tribunale, la questione viene decisa dalla Commissione o dal Tribunale.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 Domanda di Costituzione di una Commissione di Conciliazione 1. Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione puo' presentare al Cancelliere una domanda di costituzione di una Commissione di Conciliazione per una controversia fra esso e uno o piu' altri Stati parte. Due o piu' Stati parte possono altresi' presentare congiuntamente una domanda al Cancelliere. 2. La costituzione di una Commissione di Conciliazione puo' anche essere richiesta mediante accordo tra due o piu' Stati parte ovvero fra uno o piu' Stati parte e uno o piu' altri Stati partecipanti alla CSCE. L'accordo sara' notificato al Cancelliere.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Costituzione della Commissione di Conciliazione 1. Ciascuna parte della controversia designa, dall'elenco dei conciliatori istituito conformemente all'Articolo 3, un conciliatore perche' faccia parte della Commissione. 2. Qualora piu' di due Stati siano parte della stessa controversia, gli Stati che dichiarano gli stessi interessi possono concordare di designare un unico conciliatore. Qualora non concordino in tal senso, ciascuno dei due gruppi di contendenti designa un pari numero di conciliatori fino a un numero massimo deciso dal Bureau. 3. Ciascuno Stato parte di una controversia sottoposta a una Commissione di Conciliazione e che non abbia aderito alla presente Convenzione puo' designare, o dall'elenco dei conciliatori istituito conformemente all'Articolo 3, o fra persone che abbiano la cittadinanza di uno Stato partecipante alla CSCE, una persona perche' questa faccia parte della Commissione. In questo caso, tale persona, ai fini dell'esame della controversia, gode dei medesimi diritti e ha i medesimi doveri degli altri membri della Commissione. Essa esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e, prima di insediarsi nella Commissione, rende la dichiarazione prevista all'Articolo 5. 4. Al ricevimento della domanda o dell'accordo mediante il quale le parti di una controversia richiedono la costituzione di una Commissione di Conciliazione, il Presidente della Corte consulta le parti della controversia in merito alla composizione del resto della Commissione. 5. Il Bureau nomina tre ulteriori conciliatori perche' facciano parte della Commissione. Tale numero puo' essere aumentato o ridotto dal Bureau, purche' rimanga dispari. I membri del Bureau e i loro supplenti, che figurano nell'elenco dei conciliatori, possono essere designati per fare parte della Commissione. 6. La Commissione elegge il proprio Presidente fra i membri designati dal Bureau. 7. Il Regolamento della Corte stabilisce le regole applicabili nei casi di ricusazione, di impedimento o di rifiuto di uno dei membri di far parte della Commissione verificatisi all'inizio o nel corso della procedura. 8. Qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente articolo sara' decisa dal Bureau quale questione preliminare.

Convenzione - art. 22

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