DECRETO 4 agosto 1994, n. 569
Entrata in vigore del decreto: 23-10-1994
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, recante: "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa";
Ritenuto che, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 1 del citato decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, con decreto del Ministro di grazia e giustizia devono essere determinate le modalita' di svolgimento dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita' disposta ai sensi del comma 1-bis, lettera a) dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, quale pena accessoria per uno dei reati previsti dall'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962;
Visti i commi 1-quinquies e 1-sexies dell'art. 1 del medesimo decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 5181-12/5-2 UL del 4 agosto 1994;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Attivita' non retribuita a favore della collettivita'
Note alle premesse: - L'art. 1 del D.L. n. 122/1993 e' cosi' formulato: "Art. 1 ( Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi). - 1. L'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e' sostituito dal seguente: 'Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, e' punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 2. ( Soppresso dalla legge di conversione). 3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.'. 1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654', o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale puo' altresi' disporre una o piu' delle seguenti sanzioni accessorie: a) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' per finalita' sociali o di pubblica utilita', secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 1-ter; b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno; c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonche' divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere; d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attivita' di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni. 1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalita' di svolgimento dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita' di cui al comma 1-bis, lettera a). 1-quater. L'attivita' non retribuita a favore della collettivita', da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalita' tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato. 1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita': la prestazione di attivita' lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalita' di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalita' pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter. 1-sexies. L'attivita' puo' essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati". - La legge n. 654/1/975 sopracitata ratifica e rende esecutiva in Italia la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. Si trascrive la traduzione non ufficiale del testo dell'art. 4 della predetta convenzione: "Art. 4. - Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorita' di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore, o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto descriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'art. 5 della presente Convenzione, ed in particolare: a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorita' o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonche' ogni atto di violenza, od incitamento alla discriminazione razziale, nonche' ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attivita' razzistiche, compreso il loro finanziamento; b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attivita' di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attivita' di propaganda che incitino alla discriminazione razziale, e che l'incoraggino, nonche' a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attivita'; c) a non permettere ne' alle pubbliche autorita', ne' alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale". La legge n. 962/1967 soprarichiamata reca norme sulla prevenzione e sulla repressione del delitto di genocidio. - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 654/1975, come sostituito dell'art. 1 del D.L. n. 122/1993 di cui sopra, si veda la precedente nota. - La legge n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione e sulla repressione del delitto di genocidio. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 122/1993 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 654/1975, come sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 122/1993, si veda la prima nota alle premesse.
Art. 2
Modalita' di svolgimento
1.Con la sentenza di condanna il giudice determina la durata minima e massima giornaliera o settimanale di effettiva prestazione dell'attivita' individuando, di regola, la struttura, l'organizzazione o l'ente presso il quale l'attivita' medesima e' svolta. Le ulteriori modalita' di svolgimento dell'attivita' sono stabilite nella convezione di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di durata giornaliera e settimanale stabiliti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alle attivita' corrispondenti a quella espletata.
2.L'attivita' di cui all'art. 1 puo' essere svolta, sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito e a favore delle strutture pubbliche esistenti in seno alle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ovvero di enti ed organizzazioni private anche non riconosciuti.
3.Le convenzioni di cui al comma 2 possono essere stipulate anche successivamente alla sentenza di condanna, in riferimento ad uno o piu' casi. In esse sono individuati i soggetti incaricati, presso lo strutture, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni. Le medesime convenzioni individuano, altresi', le modalita' di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonche' riguardo alla responsabilita' civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle strutture, delle organizzazioni o degli enti interessati.
Nota all'art. 2: - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del comma 2 del relativo art. 1: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
Art. 3
Esecuzione ed accertamenti
1.Prima di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 662 del codice di procedura penale il pubblico ministero verifica se ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 2 e, nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia convenzionato, abbia cessato la propria attivita' ovvero non sia stato individuato dal giudice, designa un altro organismo svolgente analoga attivita'.
2.Agli effetti di quanto disposto dall'art. 389 del codice penale il pubblico ministero incarica gli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di svolgere le verifiche necessarie circa la regolare prestazione dell'attivita' lavorativa. A tal fine, i medesimi organi si avvalgono anche di apposite relazioni che i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2 provvedono a redigere per documentare, periodicamente, il lavoro svolto.
Il Ministro: BIONDI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1994
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 398
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 662 del codice di procedura penale: "Art. 662 (Esecuzione delle pene accessorie). - 1. Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente. 2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290". - Il testo dell'art. 389 del codice penale, come sostituito dall'art. 129 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il seguente: "Art. 389 (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".
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