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LEGGE 4 ottobre 1994, n. 578

Current text a fecha 1994-10-19

Entrata in vigore della legge: 20-10-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attivita' dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 1, della convenzione medesima.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32.000.000 per l'anno 1994, in lire 25.000.000 per l'anno 1995 e in lire 32.000.000 annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Convenzione - art. 1

Convenzione sulla Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la REPUBBLICA FRANCESE NEL CAMPO DELLA PREVISIONE E DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DELL'ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O DOVUTE ALL'ATTIVITA' DELL'UOMO Il Governo della Repubblica Italiana e Il Governo della Repubblica Francese Consapevoli dei rischi di catastrofi naturali o dovuti all'attivita' dell'uomo che incombono sui rispettivi Stati Convinti della necessita' che venga fornita un'assistenza a favore dello Stato colpito al verificarsi di detti rischi In attesa che si renda operante una cooperazione multilaterale nel settore della protezione civile promossa dalla Comunita' Europea e della quale diverse risoluzioni del Consiglio costituiscono la premessa Ritenuto che sia necessario definire una strategia comune al fine di risolvere i problemi relativi ed unire le loro forze nel quadro di una cooperazione articolata nei seguenti settori: a) della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori; b) dell'assistenza reciproca in caso di catastrofe naturale o di incidente grave dovuto all'attivita' dell'uomo; c) dello scambio immediato di informazioni circa gli aiuti che le Parti contraenti inviano agli Stati terzi colpiti da catastrofi; Convengono quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente convenzione i termini qui di seguito impiegati significano: "Stato richiedente": Stato contraente che domanda all'altro Stato di inviare delle squadre d'intervento con equipaggiamento, mezzi di soccorso e/o materiale per l'assistenza; "Stato offerente": Stato contraente le cui Autorita' competenti danno seguito ad una domanda proveniente dall'altro Stato, relativa all'invio di squadre di intervento con equipaggiamento, mezzi di soccorso e/o materiale per l'assistenza; "Squadre di soccorso": gruppi di unita', specializzate per gli interventi di soccorso, dotate di opportuni equipaggiamenti e di mezzi di soccorso; "Equipaggiamento" e "mezzi di soccorso": equipaggiamento personale, materiale e veicoli in dotazione alle squadre di soccorso; "Materiale per l'assistenza": beni destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita; "Materiale di funzionamento": beni necessari all'utilizzazione dell'equipaggiamento ed al vettovagliamento delle squadre di soccorso, nella specie il carburante e le derrate alimentari.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 La cooperazione nel settore della previsione e prevenzione dei rischi connessi alle catastrofi naturali o dovute all'attivita' dell'uomo dai quali derivano gravi conseguenze nocive per le persone, i beni e l'ambiente comporta: - lo scambio di informazioni a livello scientifico e tecnico ad esclusione di quelle che interessano i segreti di Stato o notizie vincolate da vietata divulgazione ai sensi dell'ordinamento nazionale di ogni Stato contraente; - la formazione di specialisti della previsione e della prevenzione.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 1. Gli scambi di informazione che saranno effettuati periodicamente con incontri scientifici, con seminari, congressi e visite di personale tecnico concernono: - le ricerche e gli studi intrapresi; - la redazione congiunta di pubblicazioni concernenti i settori che formano l'oggetto della cooperazione; - le esperienze nazionali relative all'utilizzazione delle tecnologie piu' avanzate, compresi i sistemi informatici di banche di dati e di comunicazioni via satellite, per la preparazione e la gestione dell'emergenza; - le modalita' di gestione degli eventi che si sono verificati nei territori nazionali rispettivi; - i mezzi ed i materiali utilizzabili e la loro eventuale standardizzazione; - ogni altro dato considerato come utile ai fini della cooperazione. Le modalita' di applicazione delle disposizioni previste da questo articolo saranno regolate da intese particolari concluse nell'ambito della riunione annuale di all'art. 15.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 1. I programmi nazionali per la formazione di specialisti nel quadro della previsione e della prevenzione, come pure degli operatori nel settore dei soccorsi, formano l'oggetto di scambi di informazione tendenti ad armonizzare le metodologie impiegate dall'una e dall'altra Parte. 2. In questo quadro i programmi dei corsi di insegnamento della medicina delle catastrofi ed i diplomi corrispondenti saranno unificati nella misura del possibile. Sono previsti scambi di istruttori e di allievi. 3. La riunione annuale, di cui all'art. 15, stabilisce un calendario di principio dei corsi di base e di perfezionamento per gli specialisti della previsione e della prevenzione, come pure per gli operatori del soccorso. 4. Alla fine di ogni anno la riunione annuale sara' incaricata di redigere un rapporto che faccia il bilancio dei corsi. 5. In vista di una migliore organizzazione dell'assistenza reciproca, potranno essere programmate delle esercitazioni congiunte nei settori di intervento previsti.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a prestare, su domanda avanzata dall'Autorita' competente dell'altra Parte contraente, tutta l'assistenza possibile nel caso in cui si verifichi sul territorio di quest'ultima una catastrofe naturale o dovuta all'attivita' dell'uomo e che causi dei gravi danni alle persone, ai beni ed all'ambiente. L'assistenza e' data in primo luogo dalle squadre di soccorso e, se necessario, da ogni altro mezzo appropriato.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 1. In caso di catastrofe naturale o di incidente grave, l'assistenza sara' fornita con l'invio sui luoghi della catastrofe o dell'incidente grave di squadre di soccorso dipendenti, in Francia, dai servizi della sicurezza civile e, in Italia, dai servizi della protezione civile, che hanno ricevuto una formazione specifica segnatamente nei seguenti settori: lotta contro gli incendi, lotta contro i rischi nucleari e chimici, pronto soccorso e soccorsi medici d'emergenza, ricerca, rimozione, salvataggio e che dispongono del materiale specializzato necessario ai loro compiti. 2. Se la specificita' o l'ampiezza della catastrofe lo giustificano, altre forme di aiuto potranno essere poste in opera per rispondere alle esigenze. 3. Le squadre di soccorso potranno essere inviate per via terrestre, aerea o marittima.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 1. La direzione delle operazioni e' di competenza delle Autorita' dello Stato richiedente che indica le linee direttrici ed i limiti eventuali nelle operazioni affidate alle unita' di intervento senza entrare nel dettaglio della loro esecuzione. 2. Le squadre di intervento hanno libero accesso in ogni luogo in cui necessiti la loro opera, secondo le indicazioni del direttore delle operazioni. 3. Le Autorita' competenti delle due Parti si comunicano la lista dei mezzi di intervento da inviare da uno Stato all'altro, nei limiti delle loro possibilita' rispettive nel quadro delle operazioni previste dalla presente convenzione. 4. Le Autorita' competenti delle due Parti esaminano le mocalita' utili al rapido conseguimento delle necessarie autorizzazioni per i trasporti eccezionali come pure le modalita' di utilizzo gratuito delle autostrade e dei trafori a pedaggio.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 1. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita' necessarie agli interventi, le Parti contraenti si impegnano a limitare al minimo indispensabile le formalita' di passaggio alla frontiera, cosi' come sono stabilite dalle regolamentazioni nazionali e comunitarie. 2. Il responsabile di una unita' di intervento presenta un certificato attestante la missione di soccorso, il tipo dell'unita' e la lista delle persone che ne fanno parte. Detto certificato e' rilasciato dall'Autorita' dalla quale dipende l'unita'. Le persone che fanno parte dell'unita' di intervento sono dispensate dall'obbligo di presentare, al passaggio della frontiera, i documenti validi per l'espatrio tra i due Stati, ma dovranno essere comunque munite di un documento di identita' ai fini di eventuali controlli. 3. Nei casi di urgenza particolare, il certificato collettivo suindicato puo' essere sostituito da una attestazione stabilita a tale scopo, dalla quale risulti che la frontiera deve essere varcata al fine di compiere una missione di soccorso. 4. Se le circostanze l'esigono, il passaggio della frontiera puo' essere effettuato fuori dei punti di passaggio autorizzati. Le Autorita' responsabili della sorveglianza della frontiera ne devono essere informate in anticipo dallo Stato richiedente. 5. In caso di evacuazione al di la' della frontiera, le Autorita' delle due Parti si comunicano a posteriori i nomi delle persone evacuate che sara' loro possibile di stabilire in maniera certa.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 1. Le Parti contraenti facilitano nella stessa maniera il passaggio di frontiera degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e di funzionamento e del materiale di assistenza, la cui introduzione, analogamente ai casi di attraversamento della frontiera al di fuori dei punti di passaggio autorizzati, deve essere anticipatamente portata a conoscenza delle Autorita' doganali competenti e delle altre Autorita' responsabili della sorveglianza della frontiera. 2. Le squadre di soccorso non devono portare altra merce se non gli oggetti di equipaggiamento, i mezzi di soccorso e di funzionamento ed il materiale di assistenza necessari alla missione di soccorso. 3. I mezzi indicati al comma precedente sottostanno al regime di importazione temporanea. Nessun documento e' richiesto ne' e' predisposto per l'entrata o l'uscita di questi beni. Al momento del passaggio della frontiera, il responsabile di una unita' di intervento presenta ai servizi della dogana o fa loro pervenire nel piu' breve tempo possibile, una lista completa degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e di funzionamento e del materiale di assistenza. 4. Gli equipaggiamenti, i mezzi di soccorso e di funzionamento ed il materiale di assistenza sono esonerati da tutti i diritti doganali se sono stati utilizzati durante una operazione di soccorso o riesportati al suo compimento. 5. Se delle circostanze particolari non permettono la loro riesportazione, la loro natura, il loro stato e la loro qualita' come pure il luogo ove essi si trovano devono essere portati a conoscenza delle Autorita' responsabili delle missioni di soccorso che ne informano il servizio doganale competente; in tale caso si applicano la legislazione e la regolamentazione dello Stato richiedente. 6. L'introduzione sul territorio dello Stato richiedente, nel quadro del presente accordo, di prodotti medicinali contenenti sostanze stupefacenti ed il ritorno nel territorio dello Stato offerente delle quantita' non utilizzate, non sono considerati come importazione o esportazione ai sensi degli accordi internazionali sugli stupefacenti sottoscritti da ambedue le Parti contraenti. 7. I prodotti medicinali e farmaceutici di cui sopra, debbono essere introdotti solamente nel quadro dei bisogni medici urgenti ed utilizzati unicamente da personale medico qualificato secondo le norme legali dello Stato offerente. 8. Al termine delle operazioni di soccorso, il personale, nonche' l'equipaggiamento, i mezzi di soccorso, il materiale di funzionamento e di assistenza che non sono stati utilizzati, devono rientrare nel territorio dello Stato offerente attraverso un punto di passaggio autorizzato di frontera.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 1. Ciascuna Parte contraente autorizza gli aeromobili utilizzati in partenza dal territorio dell'altra Parte, a sorvolare il suo territorio, ad atterrare e a decollare ugualmente al di fuori degli aeroporti. 2. L'intenzione di utilizzare degli aeromobili in caso di intervento deve essere comunicata immediatamente all'Autorita' richiedente, con l'indicazione piu' precisa possibile del tipo e dell'immatricolazione degli aeromobili, dell'equipaggio di bordo, del carico, del luogo e dell'ora di decollo e di atterraggio. Le disposizioni relative al soccorso su strada sono applicabili mutatis mutandis al trasporto aereo. 3. I voli devono essere effettuati secondo i regolamenti della navigazione aerea in vigore nello spazio aereo dello Stato richiedente. 4. Se le squadre di soccorso comprendono personale militare, questo personale resta sottoposto per la durata dell'intervento alla legislazione nazionale regolante il suo status.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 1. Le spese dell'assistenza fornita dalle squadre di soccorso dello Stato offerente, conformemente alle disposizioni dell'art. 6, comma 1, ivi comprese le spese risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale del materiale importato, non sono prese a carico dello Stato richiedente. 2. In caso di assistenza fornita conformemente alle disposizioni dell'art. 6, comma 2, ed in particolare qualora tale assistenza preveda l'impiego di aeromobili, lo Stato offerente potra' esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle spese sostenute. 3. In ogni caso, le squadre di soccorso dello Stato offerente saranno mantenute ed alloggiate, per la durata della loro missione, a spese dello Stato richiedente e approvvigionate con rifornimenti vari se gli approvvigionamenti importati siano stati esauriti. Esse riceveranno ugualmente, in caso di bisogno, l'assistenza medica necessaria.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 1. Lo Stato richiedente si impegna a prendersi carico di ogni danno accertato come derivante direttamente dalle operazioni di soccorso effettuate in applicazione del presente accordo sul proprio territorio. 2. In caso di decesso, di danno fisico o di ogni altro pregiudizio arrecato alla salute fisica del personale di soccorso dello Stato offerente, quest'ultimo rinuncia a formulare qualsiasi domanda di indennizzo allo Stato richiedente a condizione che tali incidenti siano direttamente legati all'esecuzione dell'intervento. 3. Le Autorita' delle Parti contraenti si scambiano tutte le informazioni utili relative agli interventi durante i quali sono stati causati i danni di cui al presente articolo. 4. Al termine delle operazioni gli organi tecnici dello Stato offerente trasmettono agli organi tecnici dello Stato richiedente un rapporto scritto sugli interventi effettuati. 5. Gli organi tecnici dello Stato richiedente trasmettono agli organi tecnici dello Stato offerente un rapporto finale sull'accaduto.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Le Autorita' competenti, senza pregiudizio di disposizioni piu' favorevoli contenute in altri accordi particolari, stabiliscono di comune intesa i piani di intervento necessari all'esecuzione delle operazioni di soccorso.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 In caso di catastrofe naturale o di incidente grave dovuto all'attivita' dell'uomo in Stati terzi, ove una delle Parti contraenti decida di partecipare alle azioni di soccorso, essa ne informa immediatamente l'altra Parte in modo da permettere a quest'ultima, se cio' e' possibile, di armonizzare le proprie azioni di soccorso con quelle della prima Parte.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 1. Al fine di stabilire gli aspetti tecnici su come regolamentare e organizzare la cooperazione prevista nella presente convenzione, e' indetta una riunione dei funzionari ed esperti, nominati rispettivamente dall'Autorita' competente di ogni Parte, che si riunira', a turno in ciascuno dei due Stati, una volta all'anno o, eccezionalmente, piu' di una volta, su richiesta di una delle Parti. 2. Le Autorita' nazionali, in tale ambito, si scambiano delle informazioni di principio su: - la composizione delle squadre di soccorso previste dall'art. 6, comma 1; - i mezzi di soccorso ed i materiali di funzionamento; - le condizioni di impiego; - le modalita' di richiesta di mezzi speciali.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Accordi o intese particolari potranno essere conclusi per stabilire le condizioni di intervento di soccorso in caso di incidente o di catastrofe che si verifichi nelle aree dei tunnel del Monte Bianco, del Frejus e di Tenda. Essi saranno sottoposti all'approvazione delle Autorita' nazionali indicate all'art. 17.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 In vista all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, le Autorita' competenti sono: - per la Repubblica Italiana, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ed il Ministro dell'Interno. - per la Repubblica Francese, secondo il caso, il Ministro dell'Interno o il Ministro dell'Ambiente;

Convenzione - art. 18

Articolo 18 La collaborazione esistente in materia di prevenzione dei rischi maggiori potra' essere oggetto di accordi o intese nell'ambito della presente convenzione.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 1. Le controversie sull'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non siano state regolate dalle Autorita' competenti indicate all'art. 17, saranno regolate per via diplomatica. 2. Nel caso in cui le Parti contraenti non raggiungano un accordo per via diplomatica, esse sottoporranno la controversia all'arbitraggio. 3. Il Tribunale arbitrale e' composto, in ogni caso, di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente nomina un arbitro e i due arbitri cosi' nominati designano di comune accordo una persona di un terzo Stato come terzo arbitro presidente. Gli arbitri sono nominati entro due mesi, il Presidente entro tre mesi dalla data in cui la parte contraente abbia comunicato all'altra la propria intenzione di sottoporre la controversia ad un Tribunale arbitrale. 4. Se i periodi di tempo menzionati nel comma precedente non sono rispettati, ed in mancanza di un altro accordo, ciascuna delle Parti contraenti puo' invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo a procedere alle disignazioni richieste. Se il Presidente e' in possesso di cittadinanza francese o italiana, o si trova impedito per altre ragioni, il Vice Presidente deve procedere alla designazione. Se il Vice Presidente possiede ugualmente la cittadinanza francese o italiana, o se si trova anche egli impedito, il membro successivo nella gerarchia della Corte, che non possieda la cittadinanza francese o quella italiana, procede alla designazione; 5. Il Tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale ed in particolare del presente accordo. Egli stesso disciplina la propria procedura. 6. Le decisioni del Tribunale arbitrale tanto sulla procedura che sulla sostanza, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. L'assenza o l'astensione di uno dei due membri del Tribunale designato dalle due Parti contraenti non impedisce al Tribunale di statuire. 7. Le decisioni del Tribunale sono vincolanti. Ciascuna Parte assume le spese dell'arbitro da essa designato e le spese derivanti dalla sua rappresentanza nel processo davanti al Tribunale. Le spese del terzo arbitro presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti. 8. Se il Tribunale arbitrale lo domanda, i Tribunali delle Parti contraenti possono accordargli l'aiuto giudiziario necessario per procedere alle citazioni e alle audizioni di testimoni ed esperti, conformemente agli accordi in vigore tra le due Parti contraenti in materia di collaborazione giudiziaria, nel settore civile e commerciale.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 1. Ciascuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra il completamento delle rispettive procedure nazionali necessarie all'entrata in vigore della presente convenzione. Quest'ultima entrera' in vigore un mese dopo l'ultima notifica. 2. Le Parti contraenti si impegnano ad inviare il testo della presente convenzione alla Comissione delle Comunita' Europee. 3. La presente convenzione e' conclusa per una durata illimitata. 4. Ogni Parte contraente potra' in ogni momento denunciarla e tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data della notifica. Fatto a Parigi, il 16/09/92 in doppio esemplare nelle lingue francese e italiana, entrambe le versioni facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Francese Parte di provvedimento in formato grafico