LEGGE 4 ottobre 1994, n. 579

Type Legge
Publication 1994-10-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 16/11/1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalita' di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 luglio 1995, n. 269, 1 settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, 29 aprile 1996, n. 234, e 16 luglio 1996, n. 378, ad eccezione degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in relazione alla presentazione delle domande ed alla formazione delle graduatorie previste dall'articolo 1,comma 4, del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, e dall'articolo 1, comma 6, dei decreti-legge 1 settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, e 29 aprile 1996, n. 234.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FLICK, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: FLICK

AVVERTENZA: Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1996. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 55. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 12 dicembre 1996.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 479. All'articolo 1: dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Il personale assunto a norma del presente articolo non puo', per almeno cinque anni, essere destinato, a sua richiesta, a sede diversa da quella di prima assegnazione. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104". All'articolo 3: al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "dopo aver acquisito almeno tre offerte"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni di cui al comma 1 possono essere affidati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche a trattativa privata, anche in deroga all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, mediante gara informale per la quale devono essere acquisite almeno tre offerte".

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