LEGGE 4 ottobre 1994, n. 580

Type Legge
Publication 1994-10-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 20-10-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Biondi

Trattato - art. 1

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI POLONIA La Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia, d'ora innanzi dette le Alte Parti Contraenti, desiderose di sottolineare l'amicizia che unisce tradizionalmente i due paesi e i due popoli e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della politica, dell'economia, della cultura e della scienza; nell'intento di contribuire all'avvento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia e sulla liberta'; sospinte dai cambiamenti politici e istituzionali verificatisi in Europa; guidate dal proposito di rendere irreversibile il superamento della divisione dell'Europa e di favorire la convergenza sui valori della giustizia, del pluralismo e dell'economia di mercato; riconoscendo l'importanza fondamentale dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti della CSCE e riconfermando gli impegni con essi assunti; rispettose delle norme del diritto internazionale ed in particolare degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e mosse dall'intento di rafforzare l'autorita' dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei suoi sforzi per realizzare condizioni di pace, di sicurezza e di benessere nel mondo; fermamente intenzionate a collaborare, nella comune prospettiva europea, per realizzare una maggiore stabilita' e sicurezza nel continente; consapevoli del ruolo essenziale che la NATO e l'UEO svolgono per la sicurezza in Europa; desiderose di contribuire all'avvicinamento tra i popoli europei, alla loro maggiore conoscenza e comprensione reciproche, mediante iniziative comuni da realizzare in un quadro di integrazione regionale con particolare riguardo all'Esagonale; nell'intento di rafforzare i loro rapporti e di conferire ad essi nuova qualita' e dimensione, hanno deciso di stipulare il seguente Trattato, convenendo quanto segue: Articolo 1 Le Alte Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni in ogni settore di mutuo interesse, approfondiranno la collaborazione in modo continuo e coerente, si adopereranno per l'ulteriore avvicinamento tra i popoli italiano e polacco, per l'elevazione del loro benessere materiale e per una piu' intensa valorizzazione del comune patrimonio di tradizioni e di cultura. Le Parti stipuleranno, quando occorra, altri accordi e convenzioni per dare attuazione agli impegni assunti con il presente Trattato. Le Parti svilupperanno la loro collaborazione, soprattutto attraverso contatti bilaterali miranti a concordare e a coordinare iniziative comuni a diversi livelli.

Trattato - art. 2

Articolo 2 Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sulle questioni internazionali di mutuo interesse, in particolare sui problemi della sicurezza e del disarmo in Europa, nonche' su quello dei rapporti tra la Repubblica di Polonia e le Comunita' Europee. Le Parti conferiranno a queste consultazioni carattere regolare e periodico. A tal fine incontri al piu' alto livello avranno luogo una volta all'anno e comunque quando le Parti ne ravvisino la necessita'; i Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta all'anno; altri membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche. Consultazioni regolari avranno luogo anche a livello funzionari dei due Ministri degli Esteri su temi internazionali o bilaterali di mutuo interesse. Le Parti favoriranno altresi' l'intensificazione dei rapporti tra i due Parlamenti.

Trattato - art. 3

Articolo 3 Le Alte Parti Contraenti ritengono che la minaccia e l'uso della forza debbano essere banditi come strumenti con cui risolvere le controversie internazionali. Esse sono favorevoli al rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue Agenzie specializzate per far fronte alla crescente globalita' ed interdipendenza degli eventi internazionali. A tal fine esse attribuiscono grande importanza al pieno rispetto della Carta delle Nazioni Unite da parte di tutti gli stati firmatari e ritengono che l'ONU abbia gli strumenti idonei a preservare la pace nel mondo.

Trattato - art. 4

Articolo 4 Le Alte Parti Contraenti intensificheranno i loro sforzi per contribuire alla creazione di un ordine qualitativamente diverso in Europa che passi attraverso equilibri militari a livelli di armamenti sempre piu' bassi compatibilmente con il mantenimento della stabilita' e di un necessario livello di sufficienza degli armamenti nonche' una diminuita dipendenza delle armi nucleari. A tal fine auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza nonche' la piena applicazione di tali accordi.

Trattato - art. 5

Articolo 5 Le Alte Parti Contraenti sono convinte della necessita' di rafforzare i loro rapporti nel settore della sicurezza per accrescere la fiducia reciproca e la stabilita' in Europa. A tal fine le Parti svilupperanno contatti nel settore militare a diversi livelli mediante visite regolari dei rispettivi Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore, delegazioni e unita' delle varie Armi, allievi delle Accademie militari italiane e polacche.

Trattato - art. 6

Articolo 6 Qualora si verificassero situazioni o controversie suscettibili, secondo una delle Alte Parti Contraenti, di costituire una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale, le Parti si impegnano ad armonizzare, nei limiti del possibile, le loro posizioni in vista dell'adozione delle misure piu' idonee ad alleggerire la tensione. Qualora una delle Parti ritenesse che una situazione o una controversia minacciasse i suoi supremi interessi di sicurezza, essa puo' chiedere all'altra parte di tenere senza indugio consultazioni bilaterali, anche al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza.

Trattato - art. 7

Articolo 7 Le Alte Parti Contraenti sono fermamente intenzionate a consolidare attraverso la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa la democrazia e lo stato di diritto nel continente; a promuovere l'instaurazione di rapporti amichevoli tra tutti gli stati; a sviluppare la sicurezza, la dimensione umana, la collaborazione economica, culturale e ambientale. Esse sono convinte che gli esiti del Vertice di Parigi del 1990, ai quali la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia hanno contribuito in modo fattivo, e in particolare, il miglioramento della cooperazione in Europa attraverso la creazione di nuove strutture permanenti, siano destinati a consolidare la pace nel nostro continente.

Trattato - art. 8

Articolo 8 Le Alte Parti Contraenti intensificheranno gli sforzi per favorire l'unita' del continente sulla base dei principi di democrazia, liberta', pluralismo, rispetto dei diritti dell'uomo e per approfondire il processo di integrazione europea, che consentira' tra l'altro un'elevazione del benessere materiale collettivo. In particolare esse auspicano un ulteriore rafforzamento delle Comunita' Europee e dei suoi vincoli di associazione con gli altri paesi d'Europa, anche nella prospettiva di una loro adesione nei tempi e con le modalita' che si riveleranno piu' opportuni. Le due Parti esprimono la convinzione che una sollecita associazione della Repubblica di Polonia alle Comunita' Europee costituisca uno sviluppo importante dell'integrazione europea. La Repubblica Italiana considera positivamente l'auspicio espresso da parte della Repubblica di Polonia di aderire alle Comunita' Europee sulla base delle condizioni previste dai Trattati. La Repubblica Italiana, nei limiti delle sue possibilita', prestera' alla Repubblica di Polonia l'assistenza necessaria per l'adattamento della legislazione polacca alle norme ed alle regole comunitarie.

Trattato - art. 9

Articolo 9 Le Alte Parti Contraenti prendono atto con soddisfazione dell'intensificazione della loro cooperazione economica, finanziaria, tecnico-scientifica, manageriale e ambientale. Esse si impegnano ad approfondirla ulteriormente, anche in settori tecnologicamente avanzati. Le Parti considerano che tale sviluppo corrisponda alle caratteristiche di complementarita' e interdipendenza tra i loro sistemi economici e possa rappresentare un sicuro punto di riferimento anche per gli altri Stati dell'Europa. A tal fine, le Parti intendono promuovere l'intensificazione dei necessari contatti a livello politico, tecnico e imprenditoriale. Esse si propongono di realizzare un piu' stretto collegamento anche nel campo della legislazione economica, con particolare riferimento alle societa' miste ed alla liberta' di investimento nei rispettivi territori della Repubblica Italiana e della Repubblica di Polonia. Ciascuna delle due Parti cerchera' di migliorare le condizioni in cui operano le aziende private e pubbliche dell'altra Parte sul proprio territorio, in particolare nei settori degli investimenti diretti e della protezione del capitale investito. Le Parti coopereranno per favorire l'aumento della partecipazione del capitale italiano investito nell'economia polacca. Le parti stimoleranno la collaborazione tra le imprese private e pubbliche di entrambi i Paesi, e in particolare tra quelle piccole e medie. La Repubblica di Polonia fara' si che gli interventi finanziari dello Stato italiano saranno pienamente utilizzati per gli investimenti sul suo territorio. Le Parti favoriranno lo sviluppo di istituzioni finanziarie in Polonia, riferendosi alle esperienze italiane in questo campo. Le Parti si impegnano a sviluppare la loro collaborazione nell'ambito delle istituzioni economiche multilaterali e delle organizzazioni finanziarie internazionali, avviando in particolare forme di collaborazione nel quadro della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo. La Repubblica Italiana continuera' a prestare appoggio nei fori competenti agli sforzi miranti a risolvere il problema del debito polacco.

Trattato - art. 10

Articolo 10 Al fine di facilitare la transizione dell'economia polacca verso il mercato, le Alte Parti Contraenti si impegnano a collaborare nel settore della formazione professionale e manageriale e a sviluppare la collaborazione tecnica, particolarmente nei campi della politica economica e del diritto.

Trattato - art. 11

Articolo 11 Nel quadro degli accordi presenti e futuri tra le Comunita' Europee e la Repubblica di Polonia ed avvalendosi delle norme giuridiche previste in tale ambito, le Alte Parti Contraenti, per quanto di competenza, intendono rafforzare la cooperazione economica nei settori di reciproco interesse, con particolare riferimento alla cooperazione industriale - favorendo il miglioramento delle condizioni generali di collaborazione tra le imprese e gli operatori - alla promozione e protezione degli investimenti, alla cooperazione scientifica e tecnologica, all'energia, alla petrolchimica, all'agricoltura ed all'industria alimentare, all'elettronica, alle telecomunicazioni, ai trasporti, all'ambiente, ai servizi finanziari, al turismo, alla formazione professionale e tecnica.

Trattato - art. 12

Articolo 12 Ciascuna delle Alte Parti Contraenti assicura, conformemente al proprio ordinamento ed agli accordi internazionali applicabili, la tutela dei diritti dei cittadini dell'altra Parte regolarmente ammessi nel proprio territorio per scopi di lavoro, inclusi i diritti in materia previdenziale.

Trattato - art. 13

Articolo 13 Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Repubblica di Polonia rispettano le competenze delle Comunita' Europee, le disposizioni emanate dalle loro Istituzioni nonche' le altre disposizioni concordate tra gli stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.

Trattato - art. 14

Articolo 14 Le due Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarieta' con i paesi degli altri continenti.

Trattato - art. 15

Articolo 15 Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezioe dell'ambiente riveste per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi, si impegnano a promuovere ogni utile azione volta alla tutela ecologica delle risorse naturali. Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che, per la conservazione della natura e la gestione equilibrata delle risorse naturali, ivi compresi il patrimonio vegetale e faunistico e le loro diversita' biologiche e genetiche, nonche' per la prevenzione e difesa dall'inquinamento delle acque marine ed interne, stimoleranno ed incentiveranno ogni forma di cooperazione.

Trattato - art. 16

Articolo 16 Le Alte Parti Contraenti imprimeranno un'accelerazione alla loro collaborazione scientifica ed in materia di tecnologie avanzate, sia sulla base di programmi gia' concordati, sia identificando nuove linee di priorita'. Le Parti attribuiscono un carattere prioritario alla collaborazione in materia di innovazioni tecnologiche e nel settore energetico. Esse intensificheranno lo studio reciproco delle modalita' tecniche per interventi di carattere industriale nei suddetti settori, con particolare riferimento al risparmio energetico ed alla modernizzazione delle infrastrutture. Le Parti promuoveranno inoltre una collaborazione organica a livello europeo nei campi menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, assecondando l'inserimento di organismi polacchi in programmi multilaterali europei di collaborazione scientifica e tecnologica.

Trattato - art. 17

Articolo 17 Basandosi sul processo di plurisecolare reciproco arricchimento della cultura dei due Popoli e sul loro contributo alla civilta' europea, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione bilaterale nel campo della cultura. Le Alte Parti Contraenti dedicheranno una particolare attenzione alla promozione della conoscenza dei rispettivi patrimoni nazionali nei campi dell'arte e della cultura. Le Parti ribadiscono gli impegni assunti con l'Accordo sull'istituzione degli Istituti di Cultura italiano a Cracovia e polacco a Roma e forniranno il massimo appoggio allo sviluppo delle loro attivita'. Esse confermano la disponibilita' a facilitare l'accesso alla lingua ed alla cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private e anche attraverso lo scambio di borsisti e di studenti. Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra i settori universitari, culturali ed artistici dei due Paesi nonche' tra gli organismi che operano in tali settori. Le Parti si impegnano a rendere possibile nelle scuole e nelle istituzioni universitarie, l'insegnamento della lingua dell'altra Parte. A tal fine ciascuna delle due parti mettera' a disposizione dell'altra i mezzi per favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti nonche' i mezzi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, degli audiovisivi e della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingue. Le Parti sosterranno le iniziative atte a favorire la collaborazione nel settore radiotelevisivo e negli altri settori di informazione ai fini dell'accrescimento della reciproca conoscenza in tutti i campi. Le Parti incoraggeranno la produzione di emissioni bilingue regolari e di sceneggiati dedicati ai maggiori eventi storici in entrambi i Paesi.

Trattato - art. 18

Articolo 18 Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione dei loro patrimoni culturale e artistico e ad incoraggiare la collaborazione tra Istituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonche' tra musei ed Istituzioni specializzate operanti nel settore. Le Parti concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte.

Trattato - art. 19

Articolo 19 Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'intensificazione dei contatti diretti tra i loro cittadini, tra partiti, sindacati, fondazioni, centri di studio, associazioni femminili, organizzazioni sportive, associazioni religiose, associazioni ecologiche ed altre. Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili. Le Parti favoriranno altresi' i gemellaggi e l'intensificazione degli scambi tra singole citta', regioni ed altri enti territoriali ed amministrativi.

Trattato - art. 20

Articolo 20 Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella lotta al traffico illecito di stupefacenti ed alla criminalita' organizzata. A tal fine esse si impegnano all'occorrenza a procedere ad opportuni scambi di informazioni.

Trattato - art. 21

Articolo 21 Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti. Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo.

Trattato - art. 22

Articolo 22 Il presente Trattato dovra' essere ratificato ed entrera' in vigore con lo scambio dei documenti di ratifica, che avra' luogo a Roma.

Trattato - art. 23

Articolo 23 Il presente Trattato viene concluso per la durata di venti anni e verra' tacitamente prorogato per periodi successivi di cinque anni a meno che una delle Alte Parti Contraenti non esprima il proposito di porvi termine mediante un preavviso scritto di un anno prima di ogni scadenza. Fatto a Varsavia il 11 ottobre 1991 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua polacca, entrambi i testi aventi uguale valore. PER PER LA REPUBBLICA ITALIANA LA REPUBBLICA DI POLONIA Parte di provvedimento in formato grafico

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