DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994, n. 576
Entrata in vigore del decreto: 30/10/1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, cosi' come modificato ed integrato dai decreti del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27, e 10 giugno 1987, n. 308;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i progressi che si sono registrati in questi ultimi anni nella produzione di "seme nazionale" con livelli qualitativi certificabili abbastanza soddisfacenti;
Viste le condizioni aggiuntive o piu' severe che sono state previste in sede comunitaria cui debbono soddisfare le colture per la produzione di classi comunitarie di patate di base;
Vista la richiesta inoltrata dalle categorie professionali del settore, intesa a suddividere le categorie commerciali dei tuberi-seme di patate "base e certificata" in classi di commercializzazione per il Base, S - SE - E, e per il certificato, A e B, atte a garantire un maggiore controllo della qualita' mettendo i produttori italiani di patate da seme sullo stesso livello di quelli europei;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;
Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Nota all'art. 1: - Si trascrive il punto IV dell'art. 21 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, nella versione antecedente alla sostituzione ad opera del decreto qui pubblicato: "IV) Tuberi-seme di patate: A) Tuberi-seme di base. B) Tuberi-seme certificati".
Art. 2
1.L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' cosi' sostituito dal seguente: "Art. 25 - 1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti: A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E: a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta' e dello stato sanitario; b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati; c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme di base; d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B: a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purche' i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base; b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate; c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme certificati; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). 2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari: a) deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento; b) le condizioni applicabili ai tuberi-seme teste' definiti; c) le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme".
Nota all'art. 2: - Si trascrive il testo sostituito dell'art. 25 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, come integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 12 ottobre 1992 (G.U. 10 novembre 1992, n. 265, S.O.): "Art. 25. - 1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti: A) Tuberi-seme di base: a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta' e dello stato sanitario; b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati; c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme di base; d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). B) Tuberi-seme certificati: a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base, o da tuberi-seme certificati ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purche' i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base; b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate; c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme certificati; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). 2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari: deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento; le condizioni applicabili ai tuberi-seme teste' definiti; le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme".
Art. 3
(( 1. La lettera A) del punto IV dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituita dalla seguente: ))
2.Il punto D) dell'allegato 7 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente: "D) Tuberi-seme di patate. 1. I tuberi-seme di base devono soddisfare le seguenti condizioni: a) all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante affette da gamba nera (Erwinia caratovora) non deve essere superiore a: 0 per la categoria base, classe S; 0,5 per la categoria base, classe SE; 1,0 per la categoria base, classe E; b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e di piante di varieta' estranee, non deve essere superiore a: 0 per la categoria base, classe S; 0,1 per la categoria base, classe SE; 0,2 per la categoria base, classe E; c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a: 1 per la categoria base, classe S; 2 per la categoria base, classe SE; 3 per la categoria base, classe E. 2. I tuberi-seme certificati, devono soddisfare le seguenti condizioni: a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera (Erwinia caratovora), non deve essere superiore a: 1,5 per la categoria certificata, classe A; 2,0 per la categoria certificata, classe B; b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e di piante di varieta' estranee, non deve essere superiore a: 0,4 per la categoria certificata, classe A; 0,5 per la categoria certificata, classe B; c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a: 7% per la categoria certificata, classe A; 10% per la categoria certificata, classe B. Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioe' semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie. 3. Nel valutare la discendenza di una varieta' affetta da virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato. 4. Le tolleranze previste nei punti 1- c) , 2- c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa. 5. Il campo di produzione non e' contaminato da Globodera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor. 6. La coltura e' esente da: a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.; b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck e Kotth.) Skapt. e Burkh".
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
POLI BORTONE, Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 1
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