DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 592
Entrata in vigore della legge: 27-10-1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, concernente la conciliazione giudiziale, e, in particolare, il comma 7 che demanda ad apposito regolamento l'emanazione di disposizioni per l'applicazione della disciplina contenuta nello stesso articolo;
Visti i decreti del Ministro delle finanze 3 e 9 maggio 1991, publicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1991 e n. 110 del 13 maggio 1991, che riguardano, tra l'altro, le modalita' di pagamento di alcune imposte sostitutive mediante versamento al concessionario o mediante delega alle aziende di credito;
Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita' dei versamenti diretti di imposte e ritenute al concessionario;
Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e l'art. 11, comma 2, del regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernenti l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;
Sulla
proposta del Ministro delle finanze; E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Controversie oggetto di conciliazione
1.Possono formare oggetto di conciliazione le controversie pendenti, anche a seguito di rinvio, dinanzi agli organi del contenzioso tributario, con esclusione di quelle pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e di quelle di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538.
2.Le prove certe e dirette di cui all'art. 20-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, che non consentono la conciliazione, possono risultare dalle dichiarazioni presentate o dai documenti ad esse allegati, dai questionari, dalle scritture contabili, dai verbali conseguenti ad ispezioni e verifiche eseguite anche nei confronti di altri contribuenti, da qualsiasi altro atto o documento in possesso dell'ufficio o depositato in giudizio dal contribuente.
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