DECRETO 7 settembre 1994, n. 604
Entrata in vigore del decreto: 13-11-1994
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 11 ottobre 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994:
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 030/1276 in data 23 agosto 1994;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento determina le categorie di documenti, esclusi dal diritto di accesso secondo quanto previsto all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Ministero degli affari esteri e degli uffici all'estero.
2.Negli uffici all'estero il diritto di accesso si esercita secondo le specifiche modalita' organizzative adottate a norma dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
AVVERTENZE: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sol fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si trascrive il testo del relativo art. 24: "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e di altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essa possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge". Note alle premesse: - Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente: "Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono stati sottratti all'accesso. 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando al di fuori delle ipotesi disciplinate all'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, della loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni delle persone coinvolte, nonche' l'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici". - Il testo dell'art. 27 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "Art. 27. - 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materia giuridico-amministrativa e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. 3. La commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. La commissione vigila affinche' venga attuato il principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza delle attivita' della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art. 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo". Note all'art. 1: - Per il testo del comma 2 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si veda in nota al titolo. - Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 si veda in nota alle premesse. - L'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 27".
Art. 2
Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera a), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse. - Il testo della legge 6 febbraio 1992, n. 180, e' il seguente: "Art. 1. - Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, sono autorizzati interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Art. 2. - Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, che viene aggiornato annualmente. In considerazione di circostanze particolari il Ministro degli affari esteri puo' inoltre autorizzare, per gli interventi al comma 1, contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco, per singole e circoscritte iniziative, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. Art. 3. - Il Ministro degli affari esteri invia annualmente al Parlamento una relazione circa le iniziative avviate in attuazione della presente legge, il loro sviluppo e la loro conclusione, allegando a tal fine un rendiconto. Art. 4. - Le somme per le attivita' previste dalla presente legge non impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo. Art. 5. - Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire tre miliardi annui a decorrere dal 1991, si provvede per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali", e per il triennio 1992-1994 mediante corrispondente riduzione triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando il corrispondente accantonamento. Art. 6. - Per le iniziative di cui alla presente legge destinate a Paesi in via di sviluppo, puo' essere annualmente utilizzata, oltre agli stanziamenti indicati nel comma 5, una quota non superiore all'1 per cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. Art. 7. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - L'art. n. 148 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: "Art. 148 (Pubblicazioni e conferenze). - I dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e coloro che svolgono attivita' nell'ambito dell'Amministrazione stessa sono tenuti, quando non si tratti di esercizio di funzioni di ufficio, ad ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per pubblicare scritti, anche se non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti di carattere politico connessi con l'attivita' dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali".
Art. 3
Categorie di documenti inaccessibili a causa del possibile pregiudizio di processi di formazione di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria.
Note dell'art. 3: - Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera b), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 si veda in nota alle premesse.
Art. 4
Categorie di documenti inaccessibili concernenti notizie sulla vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni.
Note dell'art. 4: - Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 21 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato) e' il seguente: "Art. 21 (Limiti alla consultabilita' dei documenti). - I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento. Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi, puo' permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. I documenti di proprieta' dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredita' o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilita' di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto". - L'art. 208 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: "Art. 208 (Indennizzo per i danni). - Al personale in servizio all'estero che abbia subi'to danni ai propri beni in conseguenza di disordini, fatti bellici nonche' di eventi connessi con la sua posizione all'estero e' concesso un indennizzo proporzionale alla entita' del danno subito secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal regolamento, sempre che i danni stessi non abbiano trovato integrale riparazione in sede giudiziale o extragiudiziale. La misura dell'indennizzo e' fissata da una Commissione nominata per un biennio con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro e composta di un Ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore della Ragioneria centrale, e di un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata. Un funzionario di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato ha le funzioni di segretario della Commissione. Le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano, nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento, anche ai familiari a carico i quali subiscano infermita' o perdita dell'integrita' fisica in conseguenza delle circostanze indicate nel primo comma". - L'art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, e' il seguente: "Art. 6 (Trasferimento dell'infermo). - Tanto in regime convenzionale quanto in regime di assistenza indiretta le spese per il trasferimento dell'infermo e di un eventuale accompagnatore in Italia o da una localita' estera all'altra, resosi necessario per insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per necessita' derivanti dall'evento sanitario o da esso conseguenti, sono a carico dello Stato sempre che il trasferimento stesso sia stato preventivamente autorizzato per i soggetti di cui alla lettera A) del primo comma dell'art. 2 dell'autorita' consolare competente, sentito il Ministero della sanita', o nei casi di eccezionale gravita' ed urgenza, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare; per questi ultimi soggetti i titolari dei predetti uffici sono autorizzati ad anticipare il 50% dell'ammontare delle spese di viaggio. Si prescinde dalla predetta autorizzazione solo nei casi di comprovata impossibilita' per l'interessato, per l'impresa o per chi altro l'assista, di collegarsi tempestivamente con la sede consolare". - L'art. 15 del medesimo D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, e' il seguente: "Art. 15 (Norme transitorie per la prima applicazione del decreto). - Nella prima applicazione del presente decreto e fino a quando non sara' fornita l'appendice al libretto sanitario di cui all'art. 10, l'assistenza e' erogata sulla base di attestazioni rilasciate, di volta in volta, dall'amministrazione o ente pubblico di appartenenza o dalla unita' sanitaria locale o dal consolato territorialmente competente. In pendenza dell'approvazione dello schema-tipo di convenzione o della stipula delle stesse, l'assistenza e' assicurata, in forma indiretta, secondo le procedure previste dall'art. 7. Per gli incaricati locali di cui al n. 3) del punto B) dell'art. 2, continuano ad applicare le norme vigenti. Fino a quando non sara' emanato il decreto di cui all'art. 11, il contributo per l'assistenza di malattia dovuto dai soggetti ivi indicati sara' trattenuto sulla retribuzione ad essi spettante e versato, a cura dell'amministrazione o ente di appartenenza, sull'apposito capitolo previsto al quinto comma dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833". - L'art. 210 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: "Art. 210 (Controllo medico periodico). - Il personale in servizio all'estero puo' chiedere ogni biennio o al momento del rientro al Ministero, un esame medico generale di controllo per se' e per i familiari a carico. Le spese dell'esame medico, che deve aver luogo a Roma presso gli ospedali indicati dal Ministero, sono a carico del Ministero. Possono altresi' essere rimborsate dal Ministero le spese per esami medici effettuati all'estero, qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere in Italia del congedo spettante".
Art. 5
Periodo di segretazione
Note dell'art. 5: - Per il testo del comma 6 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo. - Per il testo dei commi 2 e 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse. - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e' il seguente: "Art. 3 (Autorizzazioni specifiche). - 1. L'elenco dei prodotti e delle tecnologie di cui all'art. 1, comma 2, e' predisposto e aggiornato almeno ogni sei mesi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere di un apposito comitato tecnico nominato con decreto dello stesso Ministro. L'elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 deve essere predisposto: a) nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185; b) tenendo conto dell'evoluzione della produzione industriale e di quella tecnologica; c) rispettando le intese e le convenzioni internazionali in materia di alta tecnologia, di non proliferazione nucleare, missilistica e chimica cui l'Italia aderisca o di cui si parte; d) adeguandosi all'evoluzione della normativa comunitaria; e) armonizzandosi con le disposizioni vigenti negli altri Paesi comunitari. 3. Il decreto del Ministro del commercio con l'estero con il quale viene aggiornato l'elenco dei prodotti e delle tecnologie reca l'indicazione degli accordi, delle intese e degli altri atti internazionali cui da' applicazione". "Art. 4 (Controllo e coordinamento dello Stato). - 1. Il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185, con la partecipazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, esercita le funzioni di indirizzo, previste al comma 3 del medesimo articolo, anche per la materia di cui alla presente legge. 2. Spetta inoltre al Comitato: a) formulare ed aggiornare l'elenco dei paesi verso i quali vigono limitazioni all'esportazione di particolari categorie di prodotti e tecnologie; b) formulare ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, l'elenco dei Paesi rispetto ai quali il Ministro per il commercio con l'estero deve condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuare presso la sede dell'importatore che vi abbia preventivamente consentito; c) determinare modifiche delle modalita' di esportazione delle merci indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2; d) esaminare entro trenta giorni i reclami proposti dal richiedente che non abbia ottenuto le autorizzazioni di esportazione dei prodotti e delle tecnologie di cui all'art. 1, o abbia avuto limitazioni nel relativo rilascio. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la relazione prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, riferisce anche sull'attivita' svolta dal CISD ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. La relazione, anche per la parte relativa ai prodotti ad alta tecnologia disciplinati dalla presente legge, e' predisposta secondo i criteri indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185".
Art. 6
Documenti accessibili
1.I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2, 3 e 4 ovvero per i quali sia trascorso il periodo di segretazione di cui all'art. 5, sono accessibili a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
Note all'art. 6: - Per la legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo. - Per il D.P.R. n. 352/1992 si veda in nota alla premesse.
Art. 7
Modifiche del presente regolamento
1.Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione degli affari esteri verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti, valutando altresi' la possibilita' di disciplinare ulteriori casi di differimento dell'accesso rispetto a quelli previsti dall'art. 5 del presente regolamento.
2.Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalita' e forme del presente regolamento.
Art. 8
Pubblicita'
1.Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' pubblicato nei "Fogli di comunicazione" del Ministero degli affari esteri. Le stesse modalita' sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
Il Ministro: MARTINO
Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1994
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 168
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)