DECRETO 21 settembre 1994, n. 605
Entrata in vigore del decreto: 13-11-1994
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessita' di istituire, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, servizi di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 15 luglio 1994 ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.In applicazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e' istituito un Servizio di controllo interno con il compito di verificare nel Ministero degli affari esteri, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, in particolare nei seguenti settori di competenza: strutture dell'organizzazione centrale del Ministero con l'eccezione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ivi compresi gli uffici all'estero di cooperazione, in particolare le unita' tecniche locali; altri uffici all'estero.
2.Il servizio di cui al comma 1 opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro degli affari esteri.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. n. 18/1967 reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri". - La legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 470/1993 e' il seguente: "Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu', amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6. 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni. 8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile. 10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunitati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
1.Alla direzione del Servizio di controllo interno del Ministero degli affari esteri e' preposto un collegio di tre membri, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, e costituito da: un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di seconda classe; un dirigente dei ruoli amministrativi del Ministero degli affari esteri; un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari.
2.Al Servizio sono assegnati contingenti di personale ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'intero art. 25 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente: "Art. 25 (Decreto organizzativo del Ministero). - Il Ministro, avuto riguardo alle esigenze di servizio ed in particolare a quelle connesse con i rapporti internazionali, stabilisce con suo decreto, sentito il consiglio di amministrazione: a) la composizione e i compiti dei servizi necessari al funzionamento della Segreteria generale nonche' degli appositi uffici del cerimoniale anche in deroga al primo comma dell'art. 17; b) la competenza delle direzioni generali, dell'Ispettorato generale e dei Servizi in materie di interesse comune o in materie non specificatamente indicate dal presente decreto ed in quelle inerenti ai nuovi settori di attivita'; c) il numero e le competenze specifiche degli uffici e degli eventuali reparti di essi; d) i contingenti minimi e massimi di personale da assegnare a ciascuna Direzione generale, all'Ispettorato generale ed ai Servizi, nonche' agli uffici di cui alla lettera a), anche in relazione alla necessita' di mantenere una adeguata proporzione tra il personale in servizio al Ministero e quello all'estero; e) il numero massimo e le attribuzioni dei funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata da destinare a compiti particolari; f) ogni altra disposizione necessaria all'organizzazione del Ministero. Il decreto di cui al primo comma del presente articolo e' valido per un periodo di cinque anni. Con le stesse modalita' indicate nel primo comma, il Ministro puo' modificarlo per esigenze di servizio prima della scadenza del quinquennio, anche istituendo altri uffici entro il limite di tre".
Art. 3
1.Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20, comma 11, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, le funzioni di controllo svolte dal Servizio di cui all'art. 1 del presente regolamento si esercitano nei confronti dell'attivita' amministrativa del Ministero degli affari esteri.
2.Restano altresi' ferme le competenze della Direzione generale del personale e dell'amministrazione previste dall'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' quelle dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero previste in particolare dall'art. 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
3.Nell'espletamento delle sue funzioni, il Servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere, oralmente e per iscritto, informazioni alle singole strutture amministrative del Ministero degli affari esteri.
4.Il collegio di cui all'art. 2 del presente regolamento, preposto alla direzione del Servizio, riferisce almeno semestralmente al Segretario generale del Ministero degli affari esteri sui risultati dell'attivita' del Servizio.
Il Ministro: MARTINO
Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1994
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 167
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse. - Il secondo comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che: "Ferma la competenza interna dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero secondo il disposto dell'art. 12, la Direzione generale promuove gli accertamenti interni in materia amministrativa, contabile e disciplinare e gli eventuali conseguenti procedimenti". - Il testo dell'art. 12 del medesimo D.P.R. n. 18/1967 e' il seguente: "Art. 12 (Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero). - L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie, alle dirette dipendenze del Ministro, funzioni di vigilanza sul regolare andamento degli uffici nonche' delle rappresentanze e degli istituti all'estero. Il Ministro puo' conferire specifici incarichi ispettivi ad altri funzionari".
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)