DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 608

Type DPR
Publication 1994-05-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15-11-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella deliberazione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1.Il presente regolamento ha ad oggetto il riordino degli organi collegiali dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica: "28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonche' di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi: a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento; b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) ridurre il numero dei componenti; d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale; e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso".

Nota all'art. 1: - Per il riferimento all'art. 1, comma 28, vedi note alle premesse.

Art. 2

Organi collegiali soppressi

1.Sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali elencati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2.Le funzioni consultive in materia di armi e di sostanze esplosive e infiammabili sono esercitate dalla Commissione consultiva centrale controllo armi.

3.Le funzioni di riscontro relative ai fondi alluvioni sono esercitate dal Comitato provinciale erogazione fondi alluvioni.

4.Le funzioni relative all'erogazione di assegni o di provvidenze ai ciechi e ai sordomuti sono esercitate dalla Commissione concessioni assegni assistiti sordomuti.

5.Le funzioni di cooperazione con il Servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali sono esercitate dalla Commissione consultiva interministeriale per le manifestazioni fieristiche.

6.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 27 LUGLIO 1995, N. 398 )).

7.Per lo svolgimento delle funzioni gia' attribuite alla Commissione per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, la partecipazione procedimentale e' assicurata ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8.Il Comitato tecnico per l'approvazione dei piani per l'occupazione giovanile continua ad operare fino all'esaurimento delle pratiche pendenti.

Art. 3

Sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi

1.Le funzioni degli organi collegiali di cui all'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono svolte mediante indizione, da parte dell'amministrazione presso la quale era operante ciascun organo collegiale, di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato e integrato dall'art. 2, commi 12, 13 e 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Il comma 2 non e' stato ammesso al visto della Corte dei conti). 3. Per l'esercizio delle funzioni di organi collegiali a non esclusiva partecipazione pubblica, la partecipazione dei soggetti privati alla conferenza di servizi e' disciplinata dalle disposizioni in materia di partecipazione procedimentale, di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali di cui al comma 1 del presente articolo.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 14 della gia' citata legge n. 241/1990 cosi' come modificato ed integrato dall'art. 2, commi 12 e 13, della legge n. 537/1993: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indi'ce di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini". - Per il riferimento al capo III della legge n. 241/1990, vedi note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 1, comma 28, lettera b), della legge n. 537/1993, vedi note alle premesse.

Art. 4

Riduzione del numero dei componenti

1.Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e' ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso piu' di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di piu' rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo. (I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al visto della Corte dei conti).

Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 1, comma 28, lettera c), della legge n. 537/1993, vedi note alle premesse.

Art. 5

Trasferimento di funzioni

1.Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono trasferite ai dirigenti amministrativi le seguenti funzioni: a)(( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 1 SETTEMBRE 1995, N. 464)); b) funzioni relative al vestiario e all'equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco gia' attribuite alle commissioni vestiario ed equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco; c) funzioni relative alla razionalizzazione del settore siderurgico gia' attribuite al Comitato tecnico "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici"; d) funzioni relative alle sanzioni sulla programmazione obbligatoria gia' attribuite alla Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria; e) funzioni relative alla gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi gia' attribuite al Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi; f) funzioni relative all'adozione di provvedimenti finalizzati alla ristrutturazione e riconversione industriale gia' attribuite al Comitato tecnico concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore; g) funzioni relative all'energia elettrica gia' attribuite al Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate; h) funzioni relative alla concessione di contributi a fondo perduto gia' attribuite al Comitato per le concessioni di contributi a fondo perduto; i) funzioni consultive in materia di ricerche preistoriche.

2.Sono conseguentemente soppressi i seguenti organi: a)(( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 1 SETTEMBRE 1995, N. 464 )); b) commissioni vestiario ed equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1986, n. 6235; c) Comitato tecnico "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 20; d) Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 51; e) Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 19, comma 3; f) Comitato tecnico concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, per la ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore, di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 4; g) Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate di cui alla deliberazione CIP 12 luglio 1989, titolo II, art. 4, e successive modificazioni ed integrazioni; h) Comitato consultivo ricerche preistoriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, art. 29.

3.Nel caso in cui permanga la necessita' di acquisire il parere di altre amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4.I compiti di cui all'art. 17, lettere a), b), c) e d) della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono trasferiti all'ufficio provinciale del lavoro, che provvede in via definitiva. Detti compiti sono esercitati sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione provinciale per le assunzioni obbligatorie ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 6

Disciplina delle rappresentanze sindacali e di categoria e sede degli organi collegiali

(Il comma 1 non e' stato ammesso al visto della Corte dei conti).

2.I rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche cessano di fare parte degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella D, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (Il comma 3 non e' stato ammesso al visto della Corte dei conti). 4. La composizione dei consigli di amministrazione delle universita' e' stabilita dagli statuti degli atenei, con numero di membri comunque non superiore a quindici. Fino alla definizione degli statuti, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, restano in vigore gli attuali consigli di amministrazione. 5. Le commissioni giudicatrici nei concorsi a posti di professore universitario si riuniscono nelle sedi universitarie indicate nel bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' comunque autorizzare lo svolgimento delle riunioni in sede diversa, per comprovate e motivate esigenze, segnalate dal presidente della commissione. Quest'ultima disposizione si applica anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. E' abrogato l'art.73, primo comma, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 7

(Non ammesso al visto della Corte dei conti)

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

COLOMBO, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994

Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 3, con esclusione

dell'art. 3, comma 2, dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, dell'art. 6, commi

1 e 3, e dell'art. 7 ai sensi della delibera adottata il 12 ottobre 1994 dalla sezione controllo Stato - I collegio.

Tabella A

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