LEGGE 27 ottobre 1994, n. 598

Type Legge
Publication 1994-10-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 30-10-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 555, 28 febbraio 1994, n. 140, 29 aprile 1994, n. 262, e 29 giugno 1994, n. 417.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale, alla pag. 44. Detto testo sara' ripubblicato,

corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 15 novembre 1994. __

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 1994, N. 516. ALLEGATO All'articolo 1: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini della razionalizzazione della struttura dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. e delle societa' controllate interamente dallo stesso nonche' del raggiungimento dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di cui all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunita' europee del 29 luglio 1993, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle stesse societa' mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1 gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi". All'articolo 2: e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Per il triennio 1994-1996, il contributo al Fondo nazionale di garanzia di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e' stabilito in misura non superiore al 5 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare. Restano ferme le altre disposizioni concernenti il Fondo medesimo contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1". L'articolo 3 e' soppresso. All'articolo 11: il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi sui rifinanziamenti del Mediocredito centrale ad altre banche, a fronte di finanziamenti da queste concessi a piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, destinati a: a) operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passivita' a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire; b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale. 2-bis. Il contributo agli interessi per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e' pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento; per le imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, detto contributo e' pari al 45 per cento del tasso di riferimento. La misura di tali contributi potra' essere variata con decreto del Ministro del tesoro nella misura massima compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato".

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