LEGGE 28 ottobre 1994, n. 596
Entrata in vigore della legge: 29-10-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 febbraio 1994, n. 131, ad esclusione di quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994, n. 410.
3.Il termine relativo all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal comma 2, dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' prorogato al 28 febbraio 1995.
4.Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1995;
5.Al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini ivi previsti; le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARONI, Ministro dell'interno
DINI, Ministro del tesoro
TREMONTI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n.122 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 55. Detto testo sara' ripubblicato,
corredato dei prospetti allegati e delle relative note, in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 22 novembre 1994.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 515. All'articolo 2, al comma 1, e' premesso il seguente: "01. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: '6-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si applica agli enti locali ancorche' dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, cosi' come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515'". Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: "Art. 3-bis (Modificazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507). - 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 2, le parole: 'Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario' sono sostituite dalle seguenti: 'Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalita' che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale'; b) all'articolo 50, comma 4, le parole: 'Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune' sono sostituite dalle seguenti: 'Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalita' che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale'; c) all'articolo 56, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: '11-ter. Per l'esercizio 1995 il comune con propria delibera puo' rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, purche' il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11-bis. La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che per una o piu' fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dell'anno precedente'". All'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1-bis. Per l'esercizio 1995 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito al 31 dicembre 1994. Decorso il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediantamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della citata legge n. 142 del 1990. Le province, i comuni e le comunita' montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 1-ter. Il termine del 31 ottobre previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1995 e' differito al 31 dicembre 1994".
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