LEGGE 28 ottobre 1994, n. 600

Type Legge
Publication 1994-10-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 30-10-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 427.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI _ AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 51. _

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 1994, n. 522. ALLEGATO All'articolo 4, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. L'Istituto nazionale per il commercio estero si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potra' restare affidato, per il solo grado in corso, all'avvocato gia' incaricato".

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