LEGGE 3 novembre 1994, n. 639
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Accordo - art. 1
Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare I governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica di Polonia, in appresso denominati Parti contraenti, - nel contesto della realizzazione di una politica comune in materia di visti degli Stati parte dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 - al fine di compensare in particolare gli oneri che potrebbero derivare dal movimento dei cittadini degli Stati parte del presente Accordo in esenzione da visto, - desiderosi di facilitare la riammissione delle persone entrate o soggiornanti irregolarmente, nello spirito della collaborazione e su di una base di reciprocita', - intendendo invitare anche i Governi degli altri Stati ad aderire al presente Accordo, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta di un'altra Parte contraente e senza formalita', la persona che non soddisfa o non soddisfi piu' le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della Parte richiedente, se e' provato o se si possa presumere che detta persona possiede la cittadinanza della parte richiesta. 2. La Parte richiedente riammette alle stesse condizioni detta persona qualora risulti da ulteriori accertamenti che al momento dell'uscita dal territorio della stessa, essa non possedeva la cittadinanza della Parte richiesta.
Accordo - art. 2
Articolo 2 1. La Parte contraente attraverso la cui frontiera esterna e' entrata la persona che non soddisfa o che non soddisfi piu' le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della Parte contraente, riammette su richiesta di questa Parte contraente, senza formalita' detta persona nel proprio territorio. 2. Per frontiera esterna ai sensi del presente articolo, si intende la prima frontiera attraversata che non e' frontiera interna delle Parti contraenti ai sensi dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni. 3. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non sussiste nei riguardi di chi, al suo ingresso nel territorio della Parte contraente richiedente, e' in possesso di un visto o di un titolo di soggiorno validi rilasciati da tale Parte contraente, o di chi dopo l'ingresso ha ottenuto da essa un visto o un titolo di soggiorno. 4. Qualora la persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia in possesso di un titolo di soggiorno o di un visto in corso di validita' rilasciato da un'altra Parte contraente, detta Parte riammette, su richiesta della Parte contraente richiedente, senza formalita', detta persona sul proprio territorio. 5. Per "titolo di soggiorno" ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si intende un permesso di qualsiasi natura accordato da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.
Accordo - art. 3
Articolo 3 1. La Parte richiesta risponde entro 8 giorni alle domande di riammissione che le sono rivolte. 2. La parte contraente richiesta prende in carico le persone entro un mese dall'accettazione della loro riammissione. Tale termine puo' essere prorogato su richiesta della Parte richiedente.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Le Autorita' centrali o locali competenti per l'esame delle domande di riammissione sono designate dai Ministri delle Parti contraenti competenti in materia di controllo delle frontiere e sono notificate per via diplomatica alle altre Parti contraenti al piu' tardi al momento della firma o dell'adesione al presente Accordo.
Accordo - art. 5
Articolo 5 1. Resta impregiudicata l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri delle Comunita' Europee che derivano dal diritto Comunitario. 3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni e della Convenzione di applicazione di detto Accordo del 19 giugno 1990, ne' quelle della Convenzione di Dublino del 15 luglio 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunita' europee.
Accordo - art. 6
Articolo 6 1. Il presente Accordo e' firmato senza riserva di ratifica o accettazione oppure con riserva di ratifica o di accettazione, seguita da ratifica o accettazione. 2. Il presente Accordo ha applicazione provvisoria il primo giorno del mese successivo alla sua firma. 3. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui due Parti contraenti avranno espresso la loro accettazione di essere vincolati dall'Accordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. 4. Per ciascuna Parte contraente, che accetta successivamente di essere vincolata dall'Accordo, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla relativa notifica fatta al depositario.
Accordo - art. 7
Articolo 7 1. Le Parti contraenti possono, con decisione comune, invitare altri Stati ad aderire all'Accordo. Detta decisione e' presa con voto unanime. 2. L'adesione al presente Accordo puo' aver luogo con applicazione provvisoria fin dall'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso. 3. Per lo Stato aderente, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al periodo di due mesi dal deposito della dichiarazione di adesione presso il depositario e non prima del giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso.
Accordo - art. 8
Articolo 8 1. Ciascuna Parte contraente puo' far pervenire al depositario una proposta di modifica del presente Accordo. 2. Le Parti contraenti determinano di comune accordo le modifiche del presente Accordo. 3. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte comunica di essere vincolata dal testo modificato.
Accordo - art. 9
Articolo 9 1. Ciascuna Parte contraente puo', consultare le altre Parti contraenti, per motivi gravi, sospendere o denunciare il presente Accordo mediante notifica inviata al depositario. 2. La sospensione o la denunzia entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento della notifica da parte del depositario.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Il Governo del Granducato di Lussemburgo e' depositario del presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Bruxelles il ventinove marzo millenovecentonovantuno nelle lingue tedesca, francese, italiana, polacca e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede, in esemplare originale, che verra' depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo. Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del Granducato di Lussemburgo Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi Per il Governo della Repubblica di Polonia Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Dichiarazione
Dichiarazione comune In occasione della firma dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare il 29 marzo 1991 a Bruxelles, le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi - a non applicare le procedure dell'Accordo nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi entrati nel territorio della Parte contraente richiedente prima della data di applicazione provvisoria dell'Accordo; - a non fondarsi sulle procedure dell'Accordo nei confronti delle persone che sono cittadini di uno degli Stati firmatari dell'Accordo, quando e' stabilito che dette persone sono entrate nel territorio della Parte contraente richiedente prima della data di applicazione provvisoria dell'Accordo. Le Parti contraenti riaffermano il loro impegno a riammettere i propri cittadini, conformemente ai principi generali del diritto internazionale. Fatto a Bruxelles il ventinove marzo millenovecentonovantuno nelle lingue tedesca, francese, italiana, polacca e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo. Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del Granducato di Lussemburgo Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi Per il Governo della Repubblica di Polonia Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Processo
Processo Verbale Al momento della firma dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare, gli Stati contraenti, parti dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, in appresso denominati Parti contraenti, hanno formulato le seguenti dichiarazioni comuni: 1. Dichiarazione relativa all'Articolo 1, 2 e 5 paragrafo 3: Su richiesta di una delle Parti contraenti, le Parti contraenti si accorderanno ulteriormente sulle modalita' di rinvio di stranieri, tenendo conto degli obiettivi della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 e in particolare sul problema che il rinvio in base agli articoli 1 e 2 di questo Accordo di riammissione sia il meno possibile oneroso per le Parti contraenti. Esse terranno conto, a questo proposito, delle disposizioni relative alle compensazioni degli squilibri finanziari ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990. 2. Dichiarazione relativa all'Articolo 2 e 5 Paragrafo 3 L'obbligo di riammissione tra le Parti contraenti in base al presente Accordo di riammissione si limita provvisoriamente ai cittadini della Repubblica di Polonia. L'obbligo di riammissione puo' essere esteso ai cittadini di altri Stati successivamente all'entrata in vigore della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 sulla base di una decisione del Comitato esecutivo istituito conformemente all'articolo 131 oppure, fino all'entrata in vigore della Convenzione di applicazione, sulla base di una decisione dei Ministri competenti secondo il rispettivo diritto nazionale per la preparazione dell'entrata in vigore di detta Convenzione. 3. Dichiarazione relativa all'Articolo 8 e 5 paragrafo 3 Le Parti contraenti convengono di esaminare in comune se con l'entrata in vigore della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, sono necessarie modifiche dell'Accordo. 4. Dichiarazione relativa all'articolo 9 e 5 paragrafo 3 Qualora una delle Parti contraenti denunzi o sospenda l'Accordo di riammissione, le altri Parti contraenti potranno anch'esse sospenderlo o denunziarlo. Fatto a Bruxelles, il ventinove marzo millenovecentonovantuno nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso il Governo del Granducato di Lussemburgo. Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del Granducato di Lussemburgo Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi Parte di provvedimento in formato grafico
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