LEGGE 3 novembre 1994, n. 640

Type Legge
Publication 1994-11-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO Gli Stati alla presente Convenzione Consapevoli delle reciproche incidenze delle attivita' economiche e delle loro conseguenze sull'ambiente. Ribadendo la necessita' di garantire uno sviluppo razionale dal punto di vista ecologico, nonche' durevole, Risolute ad intensificare la cooperazione internazionale nel settore della valutazione dell'impatto ambientale soprattutto in un contesto transfrontaliero, Consapevoli della necessita' e dell'importanza di elaborare una politica di natura anticipatoria e di prevenire, attenuare e tenere sotto controllo ogni impatto pregiudizievole importante per l'ambiente in generale, soprattutto in un contesto transfrontaliero; Richiamando le disposizioni pertinenti dello Statuto delle Nazioni Unite, la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Conferenza di Stoccolma), l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) ed i documenti di chiusura delle Riunioni di Madrid e Vienna dei delegati degli Stati che hanno partecipato alla CSCE, Notando con soddisfazione i provvedimenti che gli Stati stanno adottando affinche' la valutazione dell'impatto ambientale sia praticata in attuazione delle loro leggi e dei regolamenti amministrativi e della loro politica nazionale, Consapevoli della necessita' di considerare specificamente i fattori ambientali che sono alla base del processo decisionale procedendo ad una valutazione dell'impatto ambientale a tutti i livelli amministrativi necessari, sia come strumento necessario per migliorare la qualita' dei dati forniti ai responsabili consentendo loro in tal modo di adottare decisioni razionali dal punto di vista dell'ambiente e limitando per quanto possibile un impatto pregiudizievole importante delle attivita', soprattutto in un contesto transfrontaliero, Tenendo presente gli sforzi spiegati dalle organizzazioni internazionali per promuovere la prassi della valutazione dell'impatto ambientale a livello sia nazionale che internazionale, tenendo conto dei lavori effettuati a questo proposito sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, in particolare dei risultati del Seminario sulla valutazione dell'impatto ambientale (Settembre 1987, Varsavia (Polonia) et prendendo nota dei Fini e dei Principi della valutazione dell'impatto ambientale adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, e della Dichiarazione ministeriale su di uno sviluppo durevole (maggio 1990 Bergen, Norvegia), Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo DEFINIZIONI Ai fini della presente convenzione, i) l'espressione "Parti" significa, salvo indicazione contraria, le Parti contraenti alla presente Convenzione, ii) l'espressione "Parte di origine" indica la Parte (o le Parti) contraenti (i) alla presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l'attivita' prevista, iii) l'espressione "Parte colpita" significa la Parte o le Parti contraenti della presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l'attivita' prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero; iv) l'espressione "parti interessate" indica la Parte d'origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell'impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione; v) l'espressione "attivita' prevista" indica ogni attivita' o ogni progetto mirante a modificare sensibilmente un'attivita', e per la cui esecuzione e' richiesta una decisione di un'Autorita' competente secondo ogni procedura nazionale applicabile, vi) L'espressione "valutazione dell'impatto ambientale" indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il probabile impatto sull'ambiente di un'attivita' prevista; vii) L'espressione "impatto" significa ogni effetto ambientale di un'attivita' prevista, in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua, il clima, il paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, oppure l'interazione tra questi fattori; indica altresi' gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche che risultano da modifiche di questi fattori; viii) L'espressione "impatto transfrontaliero" significa ogni impatto, e non esclusivamente un impatto di natura mondiale, derivante, entro i limiti di una zona che dipende dalla giurisdizione di una Parte, da una attivita' prevista la cui origine fisica sia situata in tutto o in parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di un'altra Parte, ix) L'espressione "autorita' competente" significa l'autorita' (o le Autorita' nazionali) designata (e) da una Parte per compiere le funzioni di cui nella presente Convenzione e/o l'autorita' (o le Autorita' abilitata (e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali concernenti un'attivita' prevista; x) l'espressione "pubblica" indica una o piu' persone fisiche o morali.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Le parti adottano individualmente o insieme, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere una impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe derivare all'ambiente da attivita' previste: Ciascuna Parte adotta i provvedimenti giuridici, amministrativi o altri, necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione, compresa, per quanto riguarda le attivita' previste figuranti sulla lista contenuta nell'Appendice I che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante, l'istituzione di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale che consenta la partecipazione del pubblico e la costituzione del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'Appendice II. 3. La Parte d'origine vigila affinche' in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, si proceda ad una valutazione dell'impatto ambientale prima di prendere la decisione di autorizzare o intraprendere un'attivita' prevista figurante sulla lista contenuta nell'Appendice I, suscettibile di avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante. 4. La Parte d'origine vigila, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione affinche' ogni attivita' propsota figurante sulla lista contenuta nell'Appendice I, suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante sia notificata alle Parti colpite. 5. Le Parti interessate su iniziativa di una qualsiasi di loro, iniziano un dibattito per sapere se una o piu' delle attivita' proposte che non figurano nella lista contenuta all'Appendice I possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante e devono pertanto essere trattate come se fossero iscritte su detta lista. Se le Parti convengono dell'opportunita' di procedere in tal modo, l'attivita' o le attivita' in questione saranno trattate in tal modo. L'Appendice III contiene direttive generali relative ai criteri applicabili per determinare se un'attivita' proposta puo' avere un impatto pregiudizievole importante. 6. In conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, la Parte di origine offre al pubblico delle zone suscettibili di essere colpite la possibilita' di partecipare alle procedure pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale delle attivita' proposte, e vigila affinche' le possibilita' offerte al pubblico della parte colpita siano equivalenti a quelle offerte al suo pubblico. 7. Sono effettuate, almeno nella fase progettuale dell'attivita' prevista, le valutazioni dell'impatto ambientale prescritte dalla presente Convenzione. Nella misura richiesta, le Parti si sforzano di attuare i principi della valutazione dell'impatto ambientale nelle politiche, piani e programmi. 8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare a livello nazionale le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali ammesse miranti a tutelare le informazioni la cui divulgazione potrebbe essere pregiudizievole al segreto industriale e commerciale o alla sicurezza nazionale. 9. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte di applicare, in base ad un accordo bilaterale o multilaterale, se del caso, provvedimenti piu' rigorosi di quelli previsti nella presente Convenzione. 10. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi che possono incombere alle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda le attivita' che hanno o che sono suscettibili di avere un impatto transfrontaliero.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 NOTIFICA 1. Se un'attivita' prevista iscritta sulla lista che figura all'Appendice I e' suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la Parte di origine in vista di procedere a consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall'Articolo 5, ne da' notifica ad ogni Parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena possibile ed al piu' tardi quando detta Parte da' avviso pubblico di tale attivita'. 2. La notifica contiene in particolare: a) informazioni sull'attivita' prevista compresa ogni informazione disponibile su un suo eventuale impatto transfrontaliero; b) informazioni sulla natura della decisione che potra' essere adottata; c) l'indicazione di una scadenza ragionevole per la comunicazione di una risposta ai sensi del paragrafo 3 del presente Articolo, in considerazione della natura dell'attivita' proposta. Possono essere incluse le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente Articolo. 3. La Parte colpita risponde alla Parte d'origine nel termine specificato nella notifica per accusare ricezione di quest'ultima e indica se essa intende partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. 4. Se la Parte colpita fa sapere che non ha intenzione di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, oppure se non risponde entro il termine specificato nella notifica, le norme dei paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente Articolo e quelle degli Articoli da 4 a 7 non si applicano. In tal caso, non e' pregiudicato il diritto della Parte di origine di determinare se essa deve procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale in base alla sua normativa ed alla sua prassi nazionale. 5. Nel ricevere la risposta della Parte colpita che indica il suo intento di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte d'origine comunica alla Parte colpita, qualora essa non lo abbia ancora fatto: a) informazioni pertinenti relative alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale con uno scadenzario per la comunicazione di osservazioni; b) informazioni pertinenti sull'attivita' prevista e sull'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe avere. 6. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, a richiesta di quest'ultima, ogni informazione che puo' ragionevolmente essere ottenuta, concernente l'ambiente soggetto alla sua giurisdizione e suscettibile di essere colpito, qualora queste informazioni siano necessarie per costituire il fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni sono comunicate rapidamente e, se opportuno, tramite un organo comune qualora esista. 7. Se una Parte ritiene che un'attivita' proposta figurante nella lista contenuta all'Appendice I avrebbe su detta Parte una impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e qualora non ne sia stata data notifica in attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti interessate scambiano, a richiesta della Parte colpita, informazioni sufficienti al fine di iniziare un dibattito sul fatto di sapere se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e' probabile. Se dette Parti sono concordi nel riconoscere che un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e' probabile, si applicano le disposizioni della presente Convenzione. Se queste Parti non possono raggiungere un accordo sul fatto di sapere se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e' probabile, esse possono, l'una o l'altra, sottoporre la questione ad una Commissione d'inchiesta in conformita' con le disposizioni dell'Appendice IV affinche' quest'ultima pronunci un parere sulla eventualita' di un impatto trasnfrontaliero pregiudizievole importante, a meno che non decidano di comune accordo di fare appello ad un altro metodo per risolvere la questione. 8. Le Parti interessate vigilano affinche' la popolazione della Parte colpita, nelle zone suscettibili di essere colpite, sia informata dell'attivita' proposta ed abbia la possibilita' di fornulare osservazioni o obiezioni in proposito e che queste osservazioni o obiezioni siano trasmesse all'Autorita' competente della Parte d'origine, sia direttamente sia, se del caso, tramite la Parte d'origine.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 DOCUMENTAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 1. La documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale da sottoporre all'autorita' competente della Parte di origine deve contenere almeno le informazioni di cui all'Appendice II. 2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita tramite, come opportuno, un organo comune qualora esista, la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale. Le Parti interessate adottano disposizioni affinche' tale documentazione sia distribuita alle Autorita' ed al pubblico della Parte colpita nelle zone suscettibili di essere colpite e affinche' le osservazioni formulate siano trasmesse all'autorita' competente della Parte d'origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine, entro un termine ragionevole prima che una decisione definitiva sia adottata riguardo all'attivita' proposta.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 CONSULTAZIONI IN BASE ALLA DOCUMENTAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE Dopo aver raccolto la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale, la Parte di origine inizia senza eccessivo indugio consultazioni con la Parte colpita, concernenti in particolar modo l'impatto transfrontaliero che l'attivita' prevista potrebbe avere ed i provvedimenti atti a consentire di ridurre questo impatto o eliminarlo. Le consultazioni possono portare: a) su possibili alternative di sostituzione compresa una "opzione zero", nonche' su misure che potrebbero essere adottate per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e sulla procedura che potrebbe essere seguita per il monitoraggio degli effetti di tali misure a spese della Parte di origine; b) su altre forme di assistenza reciproca che possono essere prese in considerazione per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante dell'attivita' prevista; c) su ogni altra questione pertinente relativa all'attivita' prevista. Le Parti stabiliranno di comune accordo, all'inizio di tali consultazioni un periodo di tempo ragionevole per lo svolgimento delle consultazioni, che potranno essere effettuate nel quadro di un organo comune appropriato qualora esista.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 DECISIONE DEFINITIVA 1. Le Parti vigilano affinche' all'atto di prendere una decisione definitiva sull'attivita' prevista, siano debitamente presi in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto ambientale, compresa la documentazione sulla valutazioe dell'impatto ambientale e le osservazioni ricevute in merito in conformita' con il paragrafo 8 dell'articolo 3 e del paragrafo 2 dell'articolo 4, come pure l'esito delle consultazioni di cui all'Articolo 5. 2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita la decisione definitiva adottata riguardo all'attivita' prevista nonche' i motivi e le considerazioni sulle quali essa e' fondata. 3. Qualora informazioni complementari su un impatto transfrontaliero importante di un'attivita' prevista, che non erano note nel momento in cui una decisione e' stata presa su questa attivita' e che avrebbero potuto influire sensibilmente su tale decisione, giungano a conoscenza di una Parte interessata prima che abbiano inizio i lavori relativi a tale attivita', la Parte in questione ne informa immediatamente l'altra Parte (o le altri Parti) interessata (e). Qualora una delle parti interessate lo richieda, avranno luogo consultazioni per determinare se la decisione deve essere riesaminata.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 ANALISI SUCCESSIVA AL PROGETTO 1. Le Parti interessate determineranno a richiesta di una qualsiasi tra di loro, se deve essere effettuata un'analisi successiva al progetto, ed in caso affermativo, quale deve esserne la portata, in considerazione dell'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che l'attivita' che e' stata oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformita' con la presente Convenzione puo' avere. Ogni analisi successiva al progetto dovra' includere, in particolar modo il monitoraggio dell'attivita' e la determinazione di ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole. Tali funzioni possono essere svolte in vista di conseguire gli obiettivi enumerati all'Appendice V. 2. Se, dato l'esito dell'analisi successiva al progetto, la Parte di origine o la Parte colpita ha ragionevoli motivi di ritenere che l'attivita' prevista ha un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante o se l'esito di tale analisi ha rivelato elementi che potrebbero dar luogo a tale impatto, essa ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti interessate intraprendono in tal caso consultazioni sui provvedimenti da adottare per diminuire tale impatto o eliminarlo.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE Le Parti possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o le altre intese in vigore o concluderne altre per adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della presente Convenzione. Questi accordi o altre intese possono essere basati sugli elementi fondamentali di cui all'Appendice VI.

Convenzione - art. 9

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