LEGGE 3 novembre 1994, n. 641
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 56 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 115 milioni per l'anno 1994 e in lire 70 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede quanto a lire 60 milioni a decorrere dall'anno 1994 a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 55 milioni per l'anno 1994 e a lire 10 milioni a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Accord
Accord Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1993 SUL CACAO Articolo primo 1. Gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao (in appresso denominato il presente Accordo alla luce della Risoluzione 93 (IV) della "Nuova partnership per lo sviluppo: l'impegno di Cartagine" e gli obiettivi pertinenti figuranti nello "Spirito di Cartagine" adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo sono di: a) Promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione in tutti i settori dell'economia mondiale del cacao; b) Contribuire alla stabilizzazione del mercato mondiale del cacao nell'interesse di tutti i Membri, cercando in particolare: i) di favorire lo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale del cacao, mirando ad agevolare i necessari adeguamenti della produzione e ad incentivare il consumo in modo da realizzare un equilibrio a medio e lungo termine tra l'offerta e la domanda; ii) di assicurare un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, equi sia per i produttori che per i consumatori; c) Agevolare l'espansione del commercio internazionale del cacao; d) Promuovere la trasparenza del funzionamento dell'economia mondiale del cacao grazie alla raccolta, all'analisi ed alla divulgazione di statistiche pertinenti ed alla realizzazione di studi adeguati; e) incentivare la ricerca-sviluppo scientifica nel settore del cacao; f) fornire un quadro appropriato per dibattere tutte le questioni relative all'economia mondiale del cacao;
Accordo - art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Il termine "cacao" indica il cacao in fave ed i prodotti derivati dal caco; 2. L'espressione "prodotti derivati dal cacao" indica i prodotti fabbricati esclusivamente con il cacao in fave come pasta/liquore di cacao, burro di cacao, polvere di cacao senza l'aggiunta di zucchero, pasta senza burro e mandorle scorticate nonche' ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio potra' se del caso designare; 3. L'espressione "anno del cacao" indica il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre compreso; 4. L'espressione "Parte contraente" indica un governo o una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 che ha accettato di essere vincolata dal presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo; 5. Il termine "Consiglio" indica il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6; 6. L'espressione "prezzo quotidiano" indica l'indicatore rappresentativo del prezzo internazionale del cacao utilizzato ai fini del presente Accordo e calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 35; 7. L'espressione "entrata in vigore" indica, salvo diversa precisazione, la data alla quale il presente Accordo entra in vigore, a titolo sia provvisorio, sia definitivo; 8. L'espressione "paese esportatore" o "Membro esportatore" indica rispettivamente un paese o un Membro le cui esportazioni di cacao convertite nell'equivalente di cacao in fave superano le importazioni. Tuttavia un paese le cui importazioni di cacao convertite nell'equivalente di cacao in fave superano le esportazioni ma la cui produzione supera le importazioni puo' se lo desidera essere Membro esportatore; 9. L'espressione "esportazione di cacao" indica tutto il cacao che lascia il territorio doganale di qualunque paese e l'espressione "importazioni di cacao" indica tutto il cacao che entra nel territorio doganale di qualunque paese, rimanendo inteso che ai fini di queste definizioni il territorio doganale, nel caso di un Membro che comprende piu' di un territorio doganale si considera come comprensivo dell'insieme dei territori doganali di questo Membro; 10. L'espressione "cacao fine (fine o flavour)" indica il cacao prodotto nei paesi elencati come produttori di cacao fine ("fine" o "flavour") nelle proporzioni specificate dal Consiglio secondo le disposizioni dell'articolo 43; 11. L'espressione "paese importatore" o "membro importatore" indica rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao convertite nell'equivalente del cacao in fave superano le esportazioni; 12. Il termine "Membro" indica una Parte contraente secondo la definizione fornita sopra; 13. Il termine "Organizzazione" significa l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5; 14. L'espressione "paese produttore" indica un paese che produce cacao in quantitativi importanti dal punto di vista commerciale; 15. L'espressione "piano di gestione della produzione" indica il pi- ano previsto all'articolo 28 come mezzo per equilibrare la produzione mondiale ed il consumo globale a medio ed a lungo termine; 16. L'espressione "programma di gestione della produzione" indica tutte le misure ed attivita' intraprese da un membro esportatore per conseguire gli obiettivi del piano di gestione della produzione menzionato all'articolo 29; 17. L'espressione "maggioranza ripartita semplice" significa la maggioranza dei voti espressi dai Membri esportatori e la maggioranza dei voti espressi dai Membri importatori, computati separatamente; 18. L'espressione "diritti di tiraggio speciali (DTS)" indica i diritti di tiraggio speciali del Fondo monetario internazionale; 19. L'espressione "voto speciale" indica i due terzi dei voti espressi dai membri esportatori ed i due terzi dei voti espressi dai membri importatori computati separatamente a condizione che almeno cinque membri esportatori ed una maggioranza dei membri importatori siano presenti. 20. Il termine "tonnellata" indica una massa di 1000 chilogrammi, ossia 2 204,6 libre avoirdupois, ed il termine libra indica la libbra avoirdupois ossia 453,597 grammi.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Membri dell'Organizzazione 1. Ciascuna Parte contraente e' Membro dell'Organizzazione. 2. Sono istituite due categorie di Membri dell'Organizzazione, e cioe': a) I Membri esportatori; b) I Membri importatori. 3. Un Membro puo' cambiare categoria secondo le condizioni stabilite dal Consiglio.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Partecipazione di organizzazioni inter-governative 1. Ogni riferimento nel presente Accordo ad un "governo" o a "governi" sara' considerato valido anche per la Comunita' Economica Europea e per ogni altra organizzazione inter-governativa avente responsabilita' nella negoziazione, nella stipula e nell'attuazione di accordi internazionali, in particolare di accordi relativi ai prodotti di base. Di conseguenza, ogni menzione nel presente Accordo riguardo alla firma, ratifica, accettazione o approvazione o alla notifica di applicazione provvisoria ovvero all'adesione sara' considerata, per quanto riguarda tali organizzazioni intergovernative valida anche per la firma, ratifica, accettazione o approvazione o per la notifica di applicazione provvisoria ovvero l'adesione di tali organizzazioni. In caso di voto su questioni di loro competenza, dette organizzazioni inter-governative dispongono di un numero di voti pari al totale dei voti assegnati ai loro Stati membri secondo l'articolo 10. In tal caso gli Stati membri di dette organizzazioni non sono autorizzati ad esercitare i loro diritti di voto individuali. 3. Tali organizzazioni possono partecipare ai lavori del Comitato esecutivo su questioni di loro competenza.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Istituzione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao 1. L'Organizzazione internazionale del cacao creata dall'Accordo internazionale del 1972 sul cacao continua ad esistere; essa assicura l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e ne controlla l'applicazione. 2. L'Organizzazione esercita le sue funzioni tramite: a) Il Consiglio internazionale del cacao ed il Comitato esecutivo; b) Il Direttore esecutivo ed altri membri del personale. 3. La sede dell'Organizzazione e' a Londra a meno che il Consiglio, con votazione speciale, non decida diversamente.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Composizione del Consiglio Internazionale del cacao 1. L'Autorita' suprema dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale del cacao, costituito dai tutti i Membri dell'Organizzazione. 2. Ciascun Membro e' rappresentato al Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o piu' sostituti. Ciascun Membro puo' inoltre affiancare al suo rappresentante o ai suoi sostituti uno o piu' consiglieri.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e compie tutte le funzioni necessarie all'applicazione delle disposizioni formali del presente Accordo o vigila sul loro adempimento. 2. Il Consiglio non e' abilitato a stipulare alcun obbligo che non rientri nella portata di applicazione del presente Accordo e non puo' essere considerato come essendovi stato autorizzato dai Membri; in modo particolare, non ha facolta' di prendere denaro in prestito. Nell'esercizio della sua facolta' di stipulare il Consiglio includera' nei suoi contratti le condizioni della presente disposizione e dell'articolo 23 affinche' le altre parti ai contratti ne vengano a conoscenza; tuttavia, se queste condizioni non sono incluse, non per questo il contratto sara' inficiato da nullita' e non si riterra' che il Consiglio abbia abusato dei poteri che gli sono conferiti. 3. Il Consiglio adotta con voto speciale i regolamenti necessari all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e compatibili con queste ultime, in particolar modo il proprio regolamento interno e quello dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione. Il Consiglio puo' prevedere nel proprio regolamento interno una procedura che gli consenta di adottare, senza riunirsi, decisioni su questioni particolari. 4. Il Consiglio tiene i registri necessari per l'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Accordo ed ogni altro registro che ritenga appropriato. 5. Il Consiglio puo' istituire tutti i gruppi di lavoro necessari per aiutarlo ad adempiere alle sue funzioni.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Presidente e Vice-presidente del Consiglio 1. Il Consiglio elegge, per ciascun anno che corrisponde all'anno del cacao, un Presidente nonche' un primo ed un secondo vice-presidente che non sono rimunerati dall'Organizzazione. 2. Il Presidente ed il primo Vice-Presidente sono entrambi eletti tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, ed il secondo Vice Presidente e' eletto tra i rappresentanti dell'altra categoria. Le due categorie si alterneranno per ogni anno di produzione del cacao. 3. In caso di assenza temporanea concomitante del Presidente e dei due Vice-Presidenti, o in caso di assenza permanente di uno o piu' tra di loro, il Consiglio puo' eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei Membri importatori, come convenga, nuovi titolari di queste funzioni, provvisori o permanenti a seconda dei casi. 4. Ne' il Presidente, ne' nessun altro Membro dell'Ufficio che presiede una riunione del Consiglio, puo' partecipare alla votazione. Il suo sostituto puo' esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Sessioni del Consiglio 1. In linea di massima il Consiglio si riunisce semestralmente in sessione ordinaria, nell'anno di produzione del cacao. 2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria qualora decida in tal modo, oppure se ha ricevuto una richiesta in tal senso: a) sia da cinque Membri; b) sia da un Membro o da piu' Membri che detengono almeno 200 voti c) sia dal Comitato esecutivo; d) sia dal Direttore esecutivo, ai sensi degli articoli 22 e 58. 3. Le sessioni del Consiglio sono annunciate con almeno 30 giorni di calendario di anticipo, salvo in casi di urgenza. 4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, almeno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale. Se, su invito di un Membro, il Consiglio si riunisce altrove che presso la sede dell'Organizzazione, tale membro si fara' carico delle spese supplementari che ne risultano.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Voti 1. I Membri esportatori tengono insieme 1 000 voti ed i membri importatori detengono insieme 1 000 voti; tali voti sono ripartiti nell'ambito di ciascuna categoria di Membri, vale a dire quella dei Membri esportatori e quella dei Membri importatori, secondo le disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per ciascun anno del cacao, i voti dei Membri esportatori sono ripartiti come segue: ciascun Membro esportatore detiene cinque voti di base. I rimanenti voti sono ripartiti tra tutti i Membri esportatori in proporzione al volume medio delle loro esportazioni di cacao nei tre anni del cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione ha pubblicato dati nell'ultimo numero del Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao. 3. Per ciascun anno del cacao, i voti dei Membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono ripartiti in maniera uguale, secondo il numero intero di voti piu' ravvicinato per ogni Membro. I rimanenti voti sono suddivisi in base alla percentuale rappresentata, nei tre anni del cacao precedenti per i quali l'Organizzazione dispone di cifre definitive, dalla media delle importazioni annuali di ogni Membro importatore nel totale delle medie dell'insieme dei Membri importatori. A tal fine, le importazioni saranno calcolate aggiungendo alle importazioni nette di cacao in fave le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite nell'equivalente in fave secondo i coefficienti specificati all'articolo 37. 34. Se per una qualunque ragione si presentino difficolta' relative alla determinazione o all'aggiornamento dei dati statistici di base per il calcolo dei voti secondo le norme dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio puo', con un voto speciale, decidere di adottare una diversa base statistica per il calcolo dei voti. 5. Nessun Membro puo' detenere piu' di 400 voti. I voti in eccedenza a questo numero, risultanti dai calcoli di cui ai paragrafi 2,3 e 4 del presente articolo sono ridistribuiti tra gli altri Membri secondo il disposto di detti paragrafi. 6. Se la composizione dell'Organizzazione e' modificata, o se il diritto di voto di un Membro e' sospeso o ristabilito in applicazione di una norma del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuove ripartizione dei voti secondo il presente articolo. 7. Non vi puo' essere frazionamento dei voti.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Procedura di voto del Consiglio 1. Ciascun Membro dispone, per il voto, nel numero di voti in suo possesso e nessun Membro puo' dividere i suoi voti. Tuttavia, un Membro non e' tenuto ad esprimere, nei voti che e' autorizzato ad utilizzare in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo, la stessa preferenza di quella espressa nei suoi propri voti. 2. Per mezzo di notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni Membro esportatore puo' autorizzare ogni altro Membro esportatore, ed ogni Membro importatore puo' autorizzare ogni altro Membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto in ogni riunione del Consiglio. In questo caso, non e' applicabile la limitazione prevista al paragrafo 5 dell'articolo 10. 3. Un Membro autorizzato da un altro Membro ad utilizzare i voti che tale altro Membro detiene in virtu' dell'articolo 10 utilizza questi voti in conformita' con le istruzioni ricevute da detto membro.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Decisioni del Consiglio 1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni con un voto a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente accordo non preveda un voto speciale. 2. Non e' tenuto conto, nel computo dei voti necessari per ogni decisione o raccomandazione del Consiglio, dei voti dei Membri che si astengono. 3. La seguente procedura si applica ad ogni decisione che il Consiglio, ai sensi del presente Accordo adotta mediante una speciale votazione: a) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, essa e' rimessa ai voti entro 48 ore, se il Consiglio cosi' decide con un voto a maggiornaza ripartita semplice; b) se, in questo secondo scrutinio, la proposta non ottiene ancora la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno o di due Membri esportatori o di uno o di due Membri importatori essa e' rimessa ai voti entro 24 ore se il Consiglio cosi' decide con un voto a maggioranza ripartita semplice; c) se, in questo terzo scrutinio, la proposta non ha ancora ottenuto la maggioranza richiesta a causa del voto negativo espresso da un Membro esportatore o da un Membro importatore, essa e' considerata adottata; d) se il consiglio non rimette ai voti una proposta, la proposta e' considerata respinta. 4. I Membri si impegnano a considerarsi come vincolati da tutte le decisioni che il Consiglio adotta in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
Accordo - art. 13
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