LEGGE 28 ottobre 1994, n. 636
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del protocollo stesso ed all'accordo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO BERLUSCONI Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO DI ADESIONE del Governo della Repubblica Ellenica all'Accordo tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai Protocolli di adesione del Governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese firmati a Bonn il 25 giugno 1991 I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito indicato come "l'Accordo", nonche' il Governo della Repubblica italiana che ha aderito a detto Accordo con il Protocollo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e i Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese che hanno aderito all'Accordo con i protocolli firmati a Bonn il 25 giugno 1991, da un lato, ed il Governo della Repubblica ellenica, d'altro lato, considerando i progressi gia' realizzati in seno alle Comunita' Europee al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi, prendendo atto che il Governo della repubblica ellenica condivide la volonta' di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone, e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci e dei servizi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Con il presente Protocollo, la Repubblica ellenica aderisce all'Accordo quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e dai Protocolli di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, firmati a Bonn il 25 giugno 1991.
Protocollo - art. 2
Articolo 2 All'articolo 1 dell'Accordo, le parole "la Repubblica ellenica" sono aggiunte dopo le parole "la Repubblica federale di Germania".
Protocollo - art. 3
Articolo 3 All'articolo 8 dell'Accordo, le parole "della Repubblica ellenica" sono aggiunte dopo le parole "della Repubblica federale di Germania".
Protocollo - art. 4
Articolo 4 1. Il presente Protocollo e' firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione. 2. Il presente Protocollo si applica a titolo provvisorio dal giorno successivo alla sua firma per il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi. Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui gli Stati nei quali e' entrato in vigore l'Accordo e la Repubblica ellenica avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avranno espresso il loro consenso ad essere, vincolati, purche' il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del paragrafo precedente. 3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo e' depositario del presente protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica altresi' ad essi la data della sua entrata in vigore.
Protocollo - art. 5
Articolo 5 Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica ellenica copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, italiana, olandese portoghese, spagnola e tedesca. Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua greca, e' allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni degli altri testi dell'Accordo nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede. Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo della Repubblica ellenica Per il Governo del Regno di Spagna Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del granducato del Lussemburgo Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi Per il Governo della Repubblica portoghese Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Dichiarazione
Dichiarazione comune relativa alle misure a breve termine previste al Titolo I dell'Accordo tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese per l'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e i protocolli di adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese firmati a Bonn il 25 giugno 1991 In occasione della firma da parte del Governo della Repubblica ellenica del Protocollo di adesione all'Accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, al quale hanno aderito il Governo della Repubblica italiana con il Protocollo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e i Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese con i Protocolli firmati a Bonn il 25 giugno 1991, le Parti contraenti precisano che le misure a breve termine, previste al Titolo I del suddetto Accordo, si applicheranno tra i Governi vincolati dall'Accordo ed il Governo della Repubblica ellenica alle medesime condizioni e secondo le stesse modalita' vigenti tra i Governi vincolati dal suddetto Accordo.
Accordo - art. 1
ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991 Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito indicata "la Convenzione del 1990", nonche' la Repubblica italiana che ha aderito alla Convenzione del 1990 con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, da un lato, e la Repubblica ellenica, d'altro lato, considerata la firma avvenuta a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e dai Protocolli di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese firmati a Bonn il 25 giugno 1991, fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Con il presente Accordo, la Repubblica ellenica aderisce alla Convenzione del 1990.
Accordo - art. 2
Articolo 2 1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica ellenica: il personale di polizia appartenente alla " testo in lingua greca" e al " testo in lingua greca", nelle rispettive attribuzioni, nonche', alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e d'esplosivi ed il trasporto illecito di detriti tossici e nocivi, i funzionari che dipendono dall'Amministrazione delle dogane. 2. L'autorita' di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 e', per la Repubblica ellenica: "testo in lingua greca"
Accordo - art. 3
Articolo 3 Il Ministero competente di cui all'Articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 e', per la Repubblica ellenica: il Ministro di Giustizia.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Ai fini di estradizione tra le Parti contraenti della Convenzione del 1990, la Repubblica ellenica non fara' uso delle proprie riserve for- mulate in merito agli articoli 7, 18 e 19 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Ai fini dell'assistenza giudiziaria in materia penale tra le Parti contraenti della Convenzione del 1990, la Repubblica ellenica non fara' uso della propria riserva formulata in merito agli articoli 4 e 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.
Accordo - art. 6
Articolo 6 1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato del Lussemburgo; quest'ultimo notifichera' il deposito a tutte le Parti contraenti. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali e' entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica ellenica. Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purche' il presente accordo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del paragrafo precedente. 3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.
Accordo - art. 7
Articolo 7 1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica ellenica copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua greca, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti. Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo della Repubblica ellenica Per il Governo del Regno di Spagna Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del granducato del Lussemburgo Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi Per il Governo della Repubblica portoghese Parte di provvedimento in formato grafico
Atto finale Dichiarazione
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