LEGGE 28 ottobre 1994, n. 637
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione recante revisione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992.
Art. 2
2.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 della convenzione medesima.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE RECANTE REVISIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UN ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE D'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD. CONSIDERANDO che l'esperienza acquisita e le future prospettive richiedono un adattamento delle strutture amministrative e accademiche dell'Istituto universitario europeo. HANNO DECISO di modificare talune disposizioni della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo. e hanno designato a tal fine come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI. Andre' ONKELINX Ambasciatore del Regno del Belgio a Roma; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA. Ellen HANSEN, Rappresentante del Governo presso il Consiglio superiore dell'istituto universitario europeo; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. Konrad SEITZ, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania a Roma; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA. George CONTOGIORGIS, Rappresentante del Governo al Consiglio superiore dell'istituto universitario europeo; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA. Delfin COLOME', Direttore generale delle relazioni culturali e scientifiche; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE. Andre' BAEYENS, Delegato presso il direttore generale delle relazioni culturali, scientifiche e tecniche IL PRESIDENTE D'IRLANDA. Sean NOLAN, Rappresentante del Governo al Consiglio superiore dell'istituto universitario europeo; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Bruno BOTTAI, Segretario generale del Ministero degli Affari esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO. Nic MOSAR, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo a Roma; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI. W.L.C.H.M. VAN DEN BERG, Rappresentante del Governo al Consiglio superiore dell'istituto universitario europeo; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE. Armando MARQUES GUEDES, Rappresentante del Governo al Consiglio superiore dell'istituto universitario europeo; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD. David Hugh COLVIN, Ministro dell'Ambasciata de Regno Unito di Gran Bretagna e Iranda del Nord a Roma; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: ARTICOLO 1 1. All'articolo 2, paragrafo 1, comma 1, la terza frase e' sostituita dal testo seguente: "Essi tengono conto del pluralismo culturale e linguistico europeo e dei legami con le civilta' extra-europee." 2. All'articolo 2, paragrafo 1 e' aggiunto il comma seguente: "Nell'ambito del programma generale delle sue attivita' scientifiche, l'Istituto sviluppa programmi di ricerca di carattere interdisciplinare sui principali problemi che deve fronteggiare la societa' europea contemporanea e in particolare sui problemi connessi con la costruzione europea."
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2 1. All'articolo 6, paragrafo 5, la lettera d) diventa la lettera f). 2. All'articolo 6, paragrafo 6 sono inserite le lettere seguenti: "d) istituisce un consiglio di ricerca determinandone, previa consultazione del consiglio accademico, la struttura e le attribuzioni; e) istituisce o sopprime centri interdisciplinari interni all'Istituto previa consultazione del consiglio accademico e del consiglio di ricerca;".
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3 All'articolo 7, paragrafo 2, il terzo comma e' sostituito dal testo seguente: "Nomina i capi di dipartimento, i direttori di centro interdisciplinare e gli altri membri del corpo insegnante, designati in conformita' delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera e) e dell'articolo 9, paragrafo 2."
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4 All'articolo 7, il paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3. Il presidente dell'Istituto e' scelto dal consiglio superiore previa consultazione del consiglio accademico. Le modalita' della cooperazione tra il consiglio superiore ed il consiglio accademico per preparare questa decisione sono adottate dal consiglio superiore che delibera all'unanimita', previo parere del consiglio accademico. E' nominato per cinque anni. Il consiglio superiore che delibera all'unanimita', previo parere del consiglio accademico, puo' prolungare il suo mandato per un periodo massimo di tre anni. Le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 6 paragrafo 5, lettera a) determinano le condizioni alle quali si puo' porre fine al suo mandato, su iniziativa sua o dell'Istituto."
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5 1. All'articolo 9 i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dalle disposizioni seguenti: "2. Un comitato esecutivo, presieduto dal presidente dell'Istituto, assistito dal segretario generale e composto dal presidente, dai capi di dipartimento, dai direttori dei centri previsti all'articolo 11, paragrafo 3 e da un rappresentante dei ricercatori assiste il presidente, a sua richiesta, nell'esecuzione dei compiti dell'Istituto. Il comitato esecutivo prepara i lavori del consiglio accademico. Esso designa i membri del corpo insegnante diversi da quelli di qui al paragrafo 5, lettera e). Esso stabilisce l'elenco dei membri delle commissioni di ammissione e di fine studi. Esso svolge compiti particolari affidatigli dal consiglio accademico. Riferisce regolarmente al consiglio accademico e al consiglio superiore sulle condizioni in cui ha svolto le sue missioni. 3. Sono membri del consiglio accademico: a) il presidente dell'istituto; b) il segretario generale dell'Istituto, che partecipa ai lavori senza diritto di voto; c) i capi di dipartimento; d) i direttori di centro interdisciplinare; e) tutti i professori addetti all'Istituto o una parte di essi; f) tutti gli assistenti addetti all'Istituto o una parte di essi; g) rappresentanti degli altri membri del corpo insegnante; h) rappresentanti dei ricercatori; i) rappresentanti dei membri di altre categorie che partecipano in seno all'Istituto allo svolgimento delle sue missioni. Il consiglio superiore puo' invitare a partecipare alle attivita' del consiglio accademico alle condizioni che esso stabilisce, personalita' delle varie categorie della vita economica, sociale e culturale, che siano cittadini degli Stati contraenti e siano stati segnalati per la loro competenza. 4. Le disposizioni regolamentari previste dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera a) determinano: a) il numero dei membri del consiglio accademico che rappresentano le categorie indicate al paragrafo 3 lettere e), f), g), h) e i) nonche' le modalita' per la loro designazione e la durata del mandato b) le norme di maggioranza applicabili in seno al consiglio accademico; c) le norme che disciplinano il funzionamento del comitato esecutivo. 5. Il consiglio accademico: a) approva i programmi di studi dei dipartimenti e previa consultazione del consiglio di ricerca, i loro programmi di ricerca; b) approva, previa consultazione del consiglio di ricerca, i programmi di ricerca dei centri interdisciplinari; c) partecipa all'elaborazione del progetto di bilancio annuale e del progetto di previsioni finanziarie triennale; d) adotta le disposizioni di esecuzione in materia di ricerca e di insegnamento che non rientrano nella competenza degli altri organi dell'Istituto; e) riunito in composizione ristretta, riservata ai soli docenti di qualifica almeno pari a quella delle persone da designare, designa i capi di dipartimento, i direttori di centro interdisciplinare i professori e gli assistenti chiamati a far parte a tempo pieno del corpo insegnante dell'Istituto; f) determina le condizioni alle quali sono rilasciati i titoli e certificati previsti dall'articolo 14; g) esamina il progetto di relazione di attivita' elaborato dal presidente dell'Istituto e sottoposto al consiglio superiore." 2. All'articolo 9, il paragrafo 7 e' soppresso.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6 All'articolo 10, le parole "e nell'ambito delle quali sono raggruppati seminari" sono soppresse.
Convenzione - art. 7
ARTICOLO 7 L'articolo 11 e' completato dal paragrafo seguente: "3. L'Istituto puo', in funzione dei dipartimenti creati all'Istituto, comprendere uno o piu' centri di studi e di ricerche interdisciplinari. La creazione o la chiusura di tale centro nonche' la sua missione, le strutture specifiche e le condizioni generali di funzionamento sono decise dal consiglio superiore che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione del consiglio accademico e del consiglio di ricerca."
Convenzione - art. 8
ARTICOLO 8 (non concerne il testo italiano)
Convenzione - art. 9
ARTICOLO 9 1. All'articolo 14 paragrafo 1 i termini "paragrafo 3" sono sostituiti con i termini "paragrafo 4". 2. All'articolo 14 e' inserito il paragrafo seguente: "2. L'Istituto e' anche abilitato a conferire un titolo di livello inferiore al dottorato ai ricercatori che hanno compiuto almeno un anno di studi nell'Istituto e hanno soddisfatto le condizioni specifiche per tale titolo stabilite in applicazione del paragrafo 4." "3. All'articolo 14, il paragrafo 2 diventa paragrafo 3 ed e' redatto come segue: "3. Quando lasciano l'Istituto i ricercatori dell'Istituto ai quali non sia stato conferito uno dei titoli di cui ai paragrafi 1 e 2 ricevono dall'Istituto su loro richiesta un certificato che attesta gli studi e le ricerche effettuati presso lo stesso." 4. All'articolo 14, il paragrafo 3 diventa paragrafo 4 e i termini, "del titolo" sono sostituiti con i termini "dei titoli"
Convenzione - art. 10
ARTICOLI 10 All'articolo 15, il paragrafo 1 primo comma e' sostituito dal testo seguente: "1. Il corpo insegnante e' composto dai capi di dipartimento, dai direttori di centro interdisciplinare, dai professori, dagli assistenti e dagli altri docenti."
Convenzione - art. 11
ARTICOLO 11 All'articolo 23, paragrafo 1, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "1. Il consiglio superiore nomina due verificatori di diversa nazionalita' per un periodo di quattro anni. Il mandato dei verificatori non e' rinnovabile."
Convenzione - art. 12
ARTICOLO 12 Il consiglio superiore puo' portare da tre a quattro anni, la durata del mandato dei verificatori dei conti in carica all'entrata in vigore della presente convenzione.
Convenzione - art. 13
ARTICOLO 13 La convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, conformemente alle norme costituzionali degli Stati contraenti. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il Governo della Repubblica italiana avra' ricevuto l'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tali formalita'. La convenzione, redatta in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati contraenti.
Convenzione-Atto finale
ATTO FINALE I RAPPRESENTANTI DELLE PARTI CONTRAENTI a seguito della riunione della conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri tenutasi a L'Aia il 20 marzo 1992, riuniti a Firenze il 18 giugno 1992 per la revisione della convenzione del 19 aprile 1972 relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, hanno adottato il testo della convenzione concernente la revisione della convenzione di Firenze del 19 aprile 1972 relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, hanno convenuto di aprire la convenzione alla firma degli Stati membri dell'Istituto universitario europeo, tramite i loro rappresentanti debitamente abilitati muniti dei pieni poteri, per il periodo che inizia il 18 giugno 1992 e che scade il 30 settembre 1992, presso la sede dell'Istituto universitario europeo a Firenze. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione. Fatto a Firenze, addi' diciotto giugno millenovecentonovantadue e addi' diciassette settembre millenovecentonovantadue.
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