DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1994, n. 671

Type DPR
Publication 1994-11-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 7/12/1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Ente italiano per il diritto d'autore (E.I.D.A.);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, relativo alla modificazione della denominazione dell'Ente italiano per il diritto d'autore in quella di "Societa' italiana degli autori ed editori" (S.I.A.E.);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, con il quale e' stato approvato lo statuto della S.I.A.E.;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859, e 2 agosto 1986, n. 726, recanti modificazioni allo statuto della S.I.A.E.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1994 recante la nomina del commissario straordinario della S.I.A.E.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1994, recante conferma della nomina sopra menzionata;

Vista la delibera commissariale n. 30 del 30 marzo 1994, recante alcune proposte di modifica al vigente statuto della S.I.A.E.;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 6 luglio 1994;

Vista la delibera commissariale n. 132 del 10 agosto 1994, che a seguito del menzionato parere del Consiglio di Stato reca ulteriori proposte di modifica al vigente statuto della S.I.A.E.;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.L'art. 13 dello statuto della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e successive modificazioni - di seguito denominato statuto - e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. A fini di solidarieta' fra soci e fra iscritti ed allo scopo di ridurre la contribuzione individualmente posta a loro carico, la Societa' puo' dedurre un importo dagli incassi per diritti d'autore da essa effettuati nei territori di gestione diretta, al netto delle provvigioni. Tale deduzione potra' essere determinata da un minimo del 2 per cento sino ad un massimo del 10 per cento del totale di detti incassi. 2. La misura e la destinazione della deduzione sono determinate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanziario, e possono essere differenziate, sentite le singole commissioni di sezione, in relazione ai generi delle opere ed alle tipologie di utilizzazione. 3. Gli incassi derivanti dalla concessione di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari e al netto delle provvigioni e della deduzione di cui al primo comma del presente articolo. 4. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalita' stabilite per ciascuna sezione dalle relative norme regolamentari.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633 (articoli da 180 a 184), reca norme sugli enti di diritto pubblico per la pubblicazione e l'esercizio del diritto d'autore. - Il D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274, reca: "Sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del commissariato del turismo, nonche' dei relativi ruoli organici". - L'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), dispone che il servizio delle informazioni e l'ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Il D.P.R. 4 gennaio 1994 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 1994. - Il D.P.R. 22 febbraio 1994 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1994. - Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri: a)-p) (omissis); q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare".

Art. 2

1.L'art. 20 dello statuto e' sostituito dal seguente: "Art. 20. - 1. Le tabelle indicate nelle lettere c), d) ed e) dell'art. 18 sono deliberate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta delle commissioni di sezione interessate e su conforme parere della consulta legale. 2. Le tabelle hanno durata quinquennale e hanno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse sono deliberate. 3. Gli importi della tabella indicata nella lettera c) dell'art. 18 sono annualmente perequati su base non superiore alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. In caso di andamento economico degli incassi della sezione inferiore rispetto all'indice ISTAT, la perequazione ha luogo secondo le risultanze di settore.".

Art. 3

1.Il primo comma dell'art. 22 dello statuto e' abrogato.

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 22 dello statuto, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 22. - Tutte le norme contenute in questo statuto e nei regolamenti della Societa', le quali riguardano gli iscritti ordinari, sono applicabili anche ai soci. Non puo' tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12 dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Societa' di recuperare le somme di cui essa sia creditrice. Il socio persona giuridica che sia editore, ovvero concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, ovvero produttore o concessionario di opere cinematografiche, o di opere a queste assimilate, puo' essere dichiarato decaduto da detta qualita' allorquando cessi tale sua attivita' ovvero la limiti in modo da non raggiungere, in ciascun successivo periodo di durata uguale a quella prevista nelle tabelle di cui all'art. 18, un decimo sia dei minimi di incasso sia del numero di opere depositate o dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere c), d), e) del medesimo articolo. Il socio della categoria autori che non dichiari tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia i diritti, puo' essere dichiarato decaduto da detta qualita'. La decadenza e' pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. Contro il provvedimento l'interessato puo' ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, al presidente che decide in via definitiva, sentito un comitato intersezionale appositamente costituito a norma dell'ultimo comma dell'art. 31. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato puo' avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199".

Art. 4

1.Il quarto comma dell'art. 24 dello statuto e' sostituito dal seguente: "Al socio onorario puo' essere attribuito all'atto della nomina un premio in denaro, con le modalita' e nei limiti stabiliti dal regolamento generale. Il socio onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.".

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 24 dello statuto, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 24. - L'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta motivata della commissione di sezione o del consiglio di amministrazione, puo' attribuire la qualita' di socio onorario ad autori o editori o produttori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate in considerazione di riconosciuti meriti acquisiti nella loro attivita' professionale e del contributo dato all'incremento del patrimonio letterario e artistico italiano. La nomina e' deliberata dall'assemblea delle commissioni di sezione con il voto favorevole dei due terzi sia del complesso dei membri autori sia del complesso dei membri editori, concessionari e produttori previo parere favorevole di un comitato intersezionale, costituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31, da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni per la nomina dei soci onorari possono essere adottate con frequenza triennale e con un massimo di quattro soci per ciascun triennio. Al socio onorario puo' essere attribuito all'atto della nomina un premio in denaro, con le modalita' e nei limiti stabiliti dal regolamento generale. Il socio onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. Il socio onorario ha diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina dei commissari di sezione, secondo le disposizioni del presente statuto e del regolamento generale della Societa'. L'attribuzione della qualita' di socio onorario non preclude il riconoscimento della qualita' di socio a norma dell'art. 18 del presente statuto qualora l'interessato sia in possesso dei requisiti prescritti dal detto articolo".

Art. 5

1.Il primo comma dell'art. 26 dello statuto e' sostituito dal seguente: "Il richiamo e' inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di socio o di iscritto.".

2.Il terzo comma dell'art. 26 e' sostituito dal seguente: "Nei casi di particolare gravita' derivanti da inosservanza dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Societa' stessa, alla sanzione della pena pecuniaria e' accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.".

3.Il quinto comma dell'art. 26 e' sostituito dal seguente: "La radiazione e' altresi' inflitta al socio e all'iscritto che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con la rispettiva qualita'.".

Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 26 dello statuto, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 26. - Il richiamo e' inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di socio o di iscritto. La pena pecuniaria e' inflitta: a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiore gravita' di essi; b) per dichiarazioni non rispondenti a verita'; c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicita' dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attivita' della Societa'. Nei casi di particolare gravita' derivanti da inosservanza dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Societa' stessa, alla sanzione della pena pecuniaria e' accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni. La radiazione e' inflitta per fatti che abbiano causato alla Societa' grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto ordinario o del socio con la Societa'. La radiazione e' altresi' inflitta al socio e all'iscritto che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con la rispettiva qualita'".

Art. 6

1.Il primo comma dell'art. 33 dello statuto e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente della Societa', che lo presiede, e di otto membri, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo, cosi' distinti: quattro membri autori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due autori soci per la sezione musica e un autore socio per la sezione drammatica operette e riviste (D.O.R.) e un autore iscritto; quattro membri editori o produttori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due soci editori di musica, un socio editore di opere letterarie o produttore di opere cinematografiche e un iscritto editore.".

Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 33 dello statuto, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 33. - Il consiglio di amministrazione e' composto del presidente della Societa', che lo presiede, e di otto membri, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo, cosi' distinti: quattro membri autori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due autori soci per la sezione musica e un autore socio per la sezione drammatica operette e riviste (D.O.R.) e un autore iscritto; quattro membri editori o produttori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due soci editori di musica, un socio editore di opere letterarie o produttore di opere cinematografiche e un iscritto editore. Ne fanno altresi' parte: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero delle Finanze. Il consiglio di amministrazione nomina il proprio segretario".

Art. 7

1.Al terzo comma dell'art. 34 dello statuto, sono aggiunte le seguenti lettere: "c-bis) la misura e la destinazione della deduzione prevista dall'art. 13; e-bis) il regolamento del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche.".

Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 34 dello statuto, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 34. - Al consiglio di amministrazione e' affidata l'amministrazione della Societa'. Esso inoltre delibera: 1) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione; 2) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti. Esso, infine, propone all'approvazione dell'assemblea delle commissioni di sezione: a) le eventuali modifiche del presente statuto; b) il regolamento generale e le sue eventuali modifiche; c) la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti articoli 12 e 15; c-bis) la misura e la destinazione della deduzione prevista dall'art. 13; d) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale; e) l'assunzione dei servizi indicati nell'art. 3; e-bis) il regolamento del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche. Il consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea delle commissioni di sezione, alla quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione".

Art. 8

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