DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 634
Entrata in vigore del decreto: 4-12-1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, istitutivi dell'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
Visti gli articoli 402 e 403 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, relativi ai contenuti, alle modalita' d'impianto, di tenuta e di aggiornamento dell'archivio e dell'anagrafe di cui sopra;
Visto il comma 9 dell'art. 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi, sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantita' di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dalla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2.Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d'istituto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dall'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il D.P.R. n. 156/1986, abrogato dall'art. 14 del presente decreto, approvava il regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo degli articoli 225 e 226 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, e' il seguente: "Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti: a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade; b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli; c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che include anche incidenti e violazioni". "Art. 226 (come modificato dall'art. 122 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 350) (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionali). - 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2. 2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8. 3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche' i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale della M.C.T.C., che e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10. 4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra' avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle societa' concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento determina i criteri e le modalita' per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione e degli elenchi. 5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e' istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n). 6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprieta', a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. 7. L'archivio e' completamente informatizzato; e' popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C. 8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli. 9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento. 10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e' istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale. 11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle violazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate. 12. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C. 13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresi' specificati i contenuti, le modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo". - Gli articoli 402 e 403 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, sono cosi' formulati: "Art. 402 (Archivio nazionale dei veicoli). - 1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi dell'art. 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni ai punti e), f), g), h), i), l), m), n) dell'art. 47 del codice, e' completamente informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate. 2. La sezione 'omologazioni' contiene le caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel corso delle verifiche e delle prove di omologazione o di ammissione alla circolazione. 3. La sezione 'anagrafica' contiene i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che risultino dal certificato di proprieta' o che si siano dichiarate, nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale, proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facolta' di acquisto, oppure venditrici con patto di riservato dominio. 4. La sezione 'immatricolazioni' contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione, il colore, i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprieta', i dati relativi a tutte le successive vicende tecniche giuridiche del veicolo stesso. 5. La sezione 'trasporto merci' contiene gli estremi delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a favore di autoveicoli idonei al trasporto di merci per conto di terzi ed in conto proprio, nonche' la situazione continuamente aggiornata dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi. 6. La sezione 'incidenti' contiene, per ogni veicolo, i dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle modalita', del tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della natura ed entita' dei danni riportati, delle conseguenze che ne siano derivate. 7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 verranno popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. Le sezioni di cui ai commi 3 e 4 verranno popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e nel sistema informatico ACI-PRA e verranno continuamente aggiornate dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche interattive o differite e dal sistema informatico ACI-PRA a mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica. La sezione di cui al comma 6 verra' gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 verra' eseguito, dal sistema informatico ACI-PRA, dalle autorita' di polizia, e dalle compagnie di assicurazione secondo i tracciati record che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di un mese decorrente rispettivamente dalla data di presentazione della formalita' dalla data dell'incidente o dalla data di presentazione di denuncia di incidente. 8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 403, provvede il sistema informatico della Direzione, generale della M.C.T.C. Le modalita' di consultazione sono affidate ai programmi interattivi di interrogazione gia' disponibili o che sara' necessario rendere disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. 9. Le modalita' di accesso all'archivio, sono stabilite nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantita' di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti. 10. L'archivio dei veicoli e' in contatto telematico con l'archivio delle strade di cui all'art. 401 e con l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 403. 11. Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza dell'informatizzazione alle esigenze della amministrazione, la tempestivita' dell'intervento informatico nonche' l'uniformita' di indirizzo di tale intervento, la divisione della Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gestisce il centro elaborazione dati, e' posta, ferma restando la tabella I allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, alle dipendenze del Direttore generale della Direzione generale della M.C.T.C. ed assume tutte le competenze necessarie per garantire l'informatizzazione delle procedure nonche' la gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono di conseguenza variate le competenze delle Direzioni centrali. Il punto D del quadro a) ed il punto D del quadro b) della predetta tabella sono integrati con la previsione della funzione di direttore del CEIS. L'organizzazione interna del CEIS viene stabilita con norme regolamentari adottate con decreto del Ministro dei trasporti ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190". "Art. 403 (Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida). - 1. L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita presso la Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi dell'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'art. 116 del codice, e' completamente informatizzata ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro strettamente interconnesse e capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate. 2. La sezione 'abilitazioni' contiene, per ogni conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del documento di guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonche' a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca; contiene inoltre i dati relativi ai certificati di abilitazione professionale. 3. La sezione 'anagrafica' contiene i dati anagrafici delle persone fisiche che risultano avere conseguito l'abilitazione alla guida. 4. La sezione 'infrazioni' contiene i dati relativi alle infrazioni commesse da ciascun abilitato alla guida, con l'indicazione del luogo, della data, del tipo di infrazione e dell'organo accertatore con menzione del verbale di contestazione e della targa del veicolo alla guida del quale l'infrazione stessa e' stata commessa. 5. La sezione 'sanzioni' contiene i dati relativi alle sanzioni comminate sia che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria sia di sanzione amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di infrazione alle norme della circolazione stradale. 6. La sezione 'incidenti' contiene, per ogni conducente, i dati relativi agli incidenti in cui il conducente stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati del veicolo, delle modalita', del tempo e del luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e dell'entita' dei danni, delle conseguenze che ne siano derivate, nonche' i dati relativi allo stato dei procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui al comma 5. 7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 3 verranno popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. e del Ministero dell'interno, per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente fra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. Le sezioni di cui ai commi 4 e 5 verranno popolate utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate con i dati trasmessi, su supporto magnetico o per via telematica, dall'organo che ha accertato l'infrazione e dall'organo che ha erogato la sanzione. La sezione di cui al comma 6 verra' gradualmente popolata e in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che ha rilevato l'incidente e dalla compagnia di assicurazione cui l'incidente stesso e' stato denunciato. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 4, 5 e 6 verra' eseguito secondo i tracciati record che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, nel termine di un mese decorrente, rispettivamente, dalla data di accertamento dell'infrazione, dalla data di irrogazione della sanzione, dalla data dell'incidente e, per le compagnie di assicurazione, dalla data di presentazione della denuncia dell'incidente. 8. L'accesso e la consultazione dell'anagrafe avverra' con le modalita' di cui all'art. 402, comma 8. 9. L'anagrafe degli abilitati alla guida e' in contatto telematico con l'archivio delle strade e con l'archivio dei veicoli di cui agli articoli 401 e 402".
Art. 2
1.L'utenza del servizio e' concessa, su istanza della parte interessata, dal direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che vi provvede mediante la stipula di apposita convenzione con il richiedente.
Art. 3
Art. 4
1.Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il direttore generale della M.C.T.C. puo' revocare, sospendere o limitare la concessione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente. La revoca o la limitazione e' comunicata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.
Art. 5
1.La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 10 circa l'attivazione del collegamento, e scade il 31 dicembre successivo.
2.In mancanza di disdetta da parte del direttore generale della M.C.T.C. o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intendera' tacitamente rinnovata.
3.Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.
Art. 6
2.Le spese di acquisto o di locazione delle attrezzature, nonche' quelle di collegamento con il centro elaborazione dati e della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente.
3.Le spese di acquisizione e manutenzione delle apparecchiature di collegamento necessarie per l'elaboratore centrale, nonche' la spesa per i canoni SIP comunque derivanti all'amministrazione per il collegamento, sono comprese nel canone di cui al successivo art. 10.
4.Gli utenti di cui all'art. 1, comma 2, purche' per ragioni d'ufficio, nonche' quelli di cui alla categoria A dell'art. 3, possono utilizzare, per il collegamento all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ove disponibili, uno o piu' terminali in dotazione agli uffici provinciali della M.C.T.C., osservando, per esigenza di coordinamento, le modalita' stabilite dai capi degli uffici sulla base delle direttive della Direzione generale della M.C.T.C.
Art. 7
1.Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha la piena ed esclusiva proprieta' delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresi' la facolta' di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema. Nessuna responsabilita', se non per dolo o colpa grave, deriva al Ministero dei trasporti e della navigazione per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, ne' per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, ne' per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. Nella convenzione e' inserita apposita clausola con cui il Ministero dei trasporti e della navigazione e' esonerato da dette responsabilita'.
Art. 8
1.Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3 che svolgono compiti di polizia, possono accedere alle informazioni contenute nella banca dati del centro limitatanente a quelle connesse con lo svolgimento dei propri compiti d'istituto.
2.Gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3 non compresi nel comma 1 e quelli di cui alla categoria B del medesimo articolo possono accedere esclusivamente alle aggregazioni numeriche e statistiche estraibili dalla banca dati, nonche' alle informazioni contenute nelle sezioni "omologazioni", "immatricolazioni", "trasporto merci" ed "incidenti" dell'archivio nazionale dei veicoli, limitatamente a quelle che saranno rese disponibili dalla Direzione generale della M.C.T.C. all'atto della stipula delle singole convenzioni nel rispetto della riservatezza dei dati personali. Queste ultime dovranno contenere l'elenco delle informazioni a cui il singolo utente potra' accedere.
3.Le informazioni saranno fornite limitatamente agli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati della M.C.T.C.
4.La possibilita di fornire informazioni con stati di aggregazione diversi da quelli disponibili sara' valutata di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C.
5.In ogni caso il costo delle procedure necessarie, di cui il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., acquisisce la piena ed esclusiva proprieta', sara' integralmente a carico dell'utente.
Art. 9
1.E' consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio.
2.E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse.
3.E' fatto altresi' divieto di riprodurre la banca dati, anche parzialmente, su schede, nastri o altri supporti adatti alla elaborazione elettronica.
4.La riproduzione in testi e riviste di documenti desunti dagli archivi elettronici e' consentita solo su espressa autorizzazione della Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro elaborazione dati della M.C.T.C., nonche' gli estremi dell'atto autorizzativo.
5.La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.
Art. 10
3.Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del presente articolo.
4.L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera b), e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione civile.
6.Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti e' considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente.
7.In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
8.Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui all'art. 3.
Nota all'art. 10: - La legge n. 348/1982 reca norme sulla costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.
Art. 11
1.L'utente, che si colleghi al centro con piu' terminali, e' tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalita' stabilite per i collegamenti con un solo terminale.
2.Tuttavia, e' consentita un'unica convenzione, con versamento di un solo canone di abbonamento, per il collegamento di piu' terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede e utilizzanti un'unica linea.
3.In tale ultima ipotesi, le ricerche, compiute attraverso i vari terminali si sommano ed il loro totale viene calcolato ai fini del relativo addebito.
Art. 12
1.L'utilizzazione delle maschere di interrogazione e le variazioni apportate a queste ultime formeranno oggetto di corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal centro elaborazione dati della M.C.T.C., tenuti nelle aule all'uopo informatizzate e svolti da funzionari dello stesso centro.
2.L'accesso a tale servizio non comporta oneri aggiuntivi per l'utente; le spese di organizzazione e di effettuazione dei corsi sono comprese nel canone di abbonamento.
3.Ogni utente potra' far partecipare ai corsi al massimo due persone per ogni terminale collegato.
Art. 13
1.Le convenzioni stipulate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, in vigore alla data di pubblicazione del presente regolamento, mantengono la loro validita' fino alla data di scadenza annuale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2.La convenzione indica il foro competente per ogni controversia.
Nota all'articolo 13 - Per il titolo del D.P.R. n. 156/1986 si veda in nota alle premesse.
Art. 14
1.Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, sono abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione
DINI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 12
Nota all'articolo 14 - Per il titolo del D.P.R. n. 156/1986 si veda in nota alle premesse.
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